Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 25/10/1977 |
Numero: | 802 |
Sommario |
Art. 1. A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978. |
Art. 2. E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'art. 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e [...] |
§ 42.2.8L - Legge 25 ottobre 1977, n. 802.
Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni.
(G.U. 7 novembre 1977, n. 303)
A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della
E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'art. 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.
All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di L. 100.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di L. 25.000.000 per il successivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.