Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 13/06/1935 |
Numero: | 1453 |
Sommario |
Art. 1. E' costituito l'"Ente nazionale per la cellulosa e per la carta", al quale è conferita la personalità giuridica. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. L'ente è retto da uno statuto approvato con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni di concerto coi ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste. |
§ 42.2.6 - Legge 13 giugno 1935, n. 1453.
Costituzione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.
(G.U. 10 agosto 1935, n. 186).
E' costituito l'"Ente nazionale per la cellulosa e per la carta", al quale è conferita la personalità giuridica.
A far parte di detto ente entrano tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta e le altre aziende consumatrici di cellulosa.
L'ente ha per iscopo di:
1) Promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia.
2) Adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali e coloniali per la cellulosa.
Quando si tratti di materie prime coloniali i provvedimenti debbono essere adottati previo assenso del ministero delle colonie.
3) Curare la disciplina della produzione nazionale della cellulosa e della distribuzione della cellulosa importata tra le categorie consumatrici, nonché la disciplina della produzione e vendita della carta, con particolare riguardo a determinate produzioni e determinati consumi.
4) Provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta, mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutte le aziende partecipanti debbono concorrere.
Le deliberazioni degli organi dell'ente, prese in relazione agli scopi suddetti ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le aziende indicate nel precedente art. 1.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'ente saranno costituiti da:
a) un contributo annuo dello Stato di lire 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;
b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le amministrazioni dello Stato) fabbricati nel regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.
Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;
c) un contributo annuo di lire 2.000.000 a carico dei produttori nel regno di fibre tessili artificiali;
d) un contributo di lire 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.
Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per le finanze.
L'ente è retto da uno statuto approvato con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni di concerto coi ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.
Esso è sottoposto alla vigilanza del ministero delle corporazioni.
Ai fini di tale vigilanza l'ente dovrà comunicare al ministero delle corporazioni i verbali delle riunioni dei suoi organi deliberanti, nonchè il rendiconto consuntivo delle gestioni annuali.
E' inoltre in facoltà dei ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste di delegare un loro funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'ente.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del
[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 del