Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 05/02/1948 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. I comuni, le provincie, i consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonchè gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli enti [...] |
Art. 2. Qualora in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, la concessione al personale non di ruolo dei previsti aumenti periodici della [...] |
Art. 3. In deroga al disposto di cui all'art. 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ferme restando le norme [...] |
Art. 4. Ai fini della riserva al personale non di ruolo, nelle percentuali previste dall'art. 8 del decreto legislativo summenzionato, dei posti di ruolo che saranno messi a [...] |
Art. 5. Qualora non sia obbligatorio il pubblico concorso per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale dovranno osservarsi le norme dell'art. 8 del decreto-legge 4 aprile [...] |
Art. 6. Il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo previsto all'art. 12 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si applica anche agli enti indicati [...] |
Art. 7. Il trattamento previsto per il personale non di ruolo dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è concesso per le cessazioni dal servizio che si sono [...] |
§ 41.9.27 - D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61 [1] .
Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.
(G.U. 25 febbraio 1948, n. 47)
I comuni, le provincie, i consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonchè gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli enti suddetti, devono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, introdurre nei propri regolamenti organici del personale norme intese a stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso le rispettive amministrazioni in conformità delle disposizioni del
Qualora in applicazione dell'art. 1 del
In deroga al disposto di cui all'art. 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
Qualora fra il personale in servizio non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti la nomina è effettuata per chiamata, purchè detto dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo.
L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, semprechè essi abbiano i suddetti requisiti.
I concorsi interni fra il personale non di ruolo di cui del presente articolo saranno espletati in base alla anzianità e al merito dei candidati secondo le norme regolamentari da adottarsi dalle Amministrazioni interessate, applicate a parità di merito le preferenze previste dalla legge.
Al personale non di ruolo che non risulti sistemato a norma il presente articolo, si applicheranno le disposizioni dell'art. 8 del
Ai fini della riserva al personale non di ruolo, nelle percentuali previste dall'art. 8 del decreto legislativo summenzionato, dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso per i gradi iniziali entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso a fruire del beneficio il personale non di ruolo che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 8 suddetto, abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito ovvero analoghe o assimilabili a quelle del ruolo medesimo.
Le Amministrazioni interessate debbono prevedere nei propri regolamenti organici del personale le norme occorrenti per stabilire tale assimilabilità nei riguardi delle mansioni esercitate da personale non di ruolo.
Agli effetti della determinazione delle percentuali dei posti da, riservare, previste nel primo comma dell'art. 8 summenzionato, qualora non sia applicabile la ripartizione del personale, secondo i gruppi ivi indicati, si intendono equiparati ai posti di gruppo A) e di gruppo B) rispettivamente quelli per i quali sia richiesto il possesso di laurea o di diploma di scuola media di grado superiore, e ai posti di gruppo C) quelli per i quali sia richiesto il diploma di scuola media di grado inferiore.
E' vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetta, diversa da quella prevista dal presente e dal precedente articolo.
Qualora non sia obbligatorio il pubblico concorso per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale dovranno osservarsi le norme dell'art. 8 del
Il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo previsto all'art. 12 del
In caso di infrazioni alle predette disposizioni, i provvedimenti relativi sono nulli. Gli amministratori degli enti che abbiano emessi i provvedimenti di assunzione o promossi i conseguenti impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme erogate. Sono applicabili al riguardo le disposizioni degli art. 252 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
Il trattamento previsto per il personale non di ruolo dall'art. 9 del
Le Amministrazioni che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto ad estendere al proprio personale le disposizioni di cui al decreto legislativo summenzionato, procederanno alla revisione dei provvedimenti adottati per conformarli alle norme del presente decreto.
[1] Ratificato dalla