§ 41.9.9 - D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 462.
Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:31/07/1945
Numero:462


Sommario
Art. 1.      Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere al pagamento dei premi di operosità e [...]
Art. 2.      L'importo dell'ordine di accreditamento per ciascun capitolo non potrà superare il limite stabilito dal penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 41.9.9 - D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 462. [1]

Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale.

(G.U. 23 agosto 1945, n. 101)

 

 

     Art. 1.

     Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere al pagamento dei premi di operosità e rendimento di cui al regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici, mediante l'emissione di ordini di accreditamento.

     L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

     Il Ministro per il tesoro può - ove se ne appalesi la necessità - revocare la concessione.

 

          Art. 2.

     L'importo dell'ordine di accreditamento per ciascun capitolo non potrà superare il limite stabilito dal penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.