Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 25/09/2006 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata [...] |
Art. 2. 1. La Commissione è composta |
Art. 3. 1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione è presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti [...] |
Art. 4. 1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. [...] |
Art. 5. 1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le [...] |
§ 41.7.292 - D.P.C.M. 25 settembre 2006, n. 288.
Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
(G.U. 5 dicembre 2006, n. 283)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
Visto il
Acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
1. La Commissione è composta:
a) da due dirigenti scolastici, di cui uno della scuola primaria o secondaria di primo grado e uno della scuola secondaria di secondo grado, e da quattro insegnanti, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno della scuola secondaria di secondo grado e uno della scuola primaria bilingue, eletti tra il personale delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
b) da un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in. lingua slovena o bilingue slovenoitaliano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
c) da tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia, designato dai genitori, eletti nei consigli di circolo e di istituto delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;
d) da tre rappresentanti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dagli alunni, eletti nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano, ove esistenti.
2. E' membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole con insegnamento in lingua slovena eletto nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.
1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della
2. La Commissione dura in carica tre anni.
1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della
2. L'espletamento delle relative procedure è affidato all'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.
1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della
2. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.