§ 41.7.292 - D.P.C.M. 25 settembre 2006, n. 288.
Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:25/09/2006
Numero:288


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata [...]
Art. 2.      1. La Commissione è composta
Art. 3.      1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione è presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti [...]
Art. 4.      1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. [...]
Art. 5.      1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le [...]


§ 41.7.292 - D.P.C.M. 25 settembre 2006, n. 288.

Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(G.U. 5 dicembre 2006, n. 283)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

     Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica»;

     Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione è composta:

     a) da due dirigenti scolastici, di cui uno della scuola primaria o secondaria di primo grado e uno della scuola secondaria di secondo grado, e da quattro insegnanti, di cui uno della scuola primaria, uno della scuola secondaria di primo grado, uno della scuola secondaria di secondo grado e uno della scuola primaria bilingue, eletti tra il personale delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

     b) da un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole con insegnamento in. lingua slovena o bilingue slovenoitaliano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

     c) da tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia, designato dai genitori, eletti nei consigli di circolo e di istituto delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

     d) da tre rappresentanti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dagli alunni, eletti nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano, ove esistenti.

     2. E' membro di diritto della Commissione il rappresentante delle scuole con insegnamento in lingua slovena eletto nel Consiglio Nazionale dell'Istruzione.

 

     Art. 3.

     1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione è presieduta dal dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui allo stesso articolo 13, comma 1.

     2. La Commissione dura in carica tre anni.

 

     Art. 4.

     1. Con decreto del dirigente regionale dell'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni del personale della scuola, dei genitori e degli alunni, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.

     2. L'espletamento delle relative procedure è affidato all'ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena.

 

     Art. 5.

     1. A norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la Commissione sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, assumendone le competenze.

     2. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.