§ 1.4.211 - L.R. 22 gennaio 2013, n. 5.
Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:22/01/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 2.  Effetti finanziari.
Art. 3.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 4.  Norma finale.


§ 1.4.211 - L.R. 22 gennaio 2013, n. 5.

Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

(G.U.R. 23 gennaio 2013, n. 4)

 

Art. 1. Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

1. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.143 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 -, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

4. Ai soggetti utilizzatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012 [1].

 

     Art. 2. Effetti finanziari.

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, di cui alla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, è estesa agli effetti finanziari discendenti dall'applicazione della presente legge, per i quali non si applica la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti.

 

     Art. 3. Abrogazione e modifiche di norme.

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012 [2].

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (ddl. n. 58) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, le parole "di cui agli articoli 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3" [3].

 

     Art. 4. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Il riferimento è alla L.R. 22 gennaio 2013, n. 4 (N.d.R).

[2] Il riferimento è alla L.R. 22 gennaio 2013, n. 4 (N.d.R).

[3] Il riferimento è alla L.R. 22 gennaio 2013, n. 4 (N.d.R).