Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 22/01/2013 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. |
Art. 2. Effetti finanziari. |
Art. 3. Abrogazione e modifiche di norme. |
Art. 4. Norma finale. |
§ 1.4.211 - L.R. 22 gennaio 2013, n. 5.
Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
(G.U.R. 23 gennaio 2013, n. 4)
Art. 1. Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
1. È autorizzata sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 9.143 migliaia di euro. Il relativo onere è imputato all'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 -, autorizzato con delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.
3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
4. Ai soggetti utilizzatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (dd
Art. 2. Effetti finanziari.
1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, di cui alla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, è estesa agli effetti finanziari discendenti dall'applicazione della presente legge, per i quali non si applica la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti.
Art. 3. Abrogazione e modifiche di norme.
1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (dd
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della delibera legislativa recante "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" (dd
Art. 4. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Il riferimento è alla
[2] Il riferimento è alla
[3] Il riferimento è alla