Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 27/12/2012 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali) |
Art. 3. (Sezione dei consiglieri) |
Art. 4. (Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) |
Art. 5. (Sezione dei titolari di cariche di nomina regionale) |
Art. 6. (Modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni) |
Art. 7. (Diffida e sanzioni amministrative) |
Art. 8. (Sistema informativo relativo ai dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari) |
Art. 9. (Disposizioni attuative) |
Art. 10. (Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) |
Art. 11. (Disposizioni finali e transitorie) |
§ 1.3.34 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 17.
Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 52 - suppl. n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. [La Regione, al fine di incrementare i livelli di trasparenza della sua attività e anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e l) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
2. Al fine di garantire trasparenza ed equità la presente legge disciplina criteri e procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale, nonché i criteri da adottare al fine di rispettare i principi di accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni inerenti società e enti istituiti controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.
Art. 2. (Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali) [2]
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita, all'interno dei siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa in tre sezioni, in cui sono contenute le informazioni e i dati relativi, rispettivamente, ai consiglieri regionali, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale e ai soggetti nominati ai sensi della
Art. 3. (Sezione dei consiglieri) [3]
1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per ciascun consigliere regionale, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;
b) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
c) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
d) le partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;
e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
f) la lista di elezione;
g) il gruppo consiliare di appartenenza;
h) il ruolo svolto in Consiglio regionale nonché l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
i) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;
j) le cariche ricoperte a qualunque titolo nonché gli eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;
k) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti;
l) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale;
m) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
n) la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale.
2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per ciascun consigliere regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.
Art. 4. (Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) [4]
1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per il Presidente e per i componenti della Giunta regionale, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), j), k), m) e n), nonché l'indicazione del partito o del movimento politico di appartenenza, la partecipazione alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale e l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio o della Giunta regionale.
2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per il Presidente e per ciascun componente della Giunta regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.
Art. 5. (Sezione dei titolari di cariche di nomina regionale) [5]
1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per i soggetti nominati ai sensi della
Art. 6. (Modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni) [6]
1. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le informazioni e i dati richiesti:
a) entro tre mesi dalla proclamazione ovvero dalla nomina;
b) almeno annualmente, incluse le eventuali variazioni, entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 9, comma 1, e comunque non oltre un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c) entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.
2. Le informazioni contenute nell'Anagrafe sono pubblicate all'inizio e al termine del mandato o dell'incarico e sono aggiornate almeno annualmente.
Art. 7. (Diffida e sanzioni amministrative) [7]
1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte di un consigliere regionale o di un componente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato.
2. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Dell'inosservanza è fatta, altresì, menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 2. Se l'inadempienza concerne le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), al consigliere o assessore inadempiente è, inoltre, comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a venti euro per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.
3. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte del titolare di una carica di nomina regionale, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 2. La persistente inadempienza comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, fermo restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.
Art. 8. (Sistema informativo relativo ai dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale istituisce un sistema informativo nel quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, che sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei Conti, previa intesa, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della
2. I dati di cui al comma 1 sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 9. (Disposizioni attuative)
1. [L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di trasmissione delle informazioni richieste ai sensi della stessa legge, con la relativa modulistica, i termini per la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento] [8].
2. L'Ufficio di Presidenza definisce, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 8.
Art. 10. (Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)
1. La Regione, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, ove detenga una quota maggioritaria in società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinchè i relativi statuti o atti costitutivi siano modificati al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo soggetto, in particolare, delle seguenti informazioni:
a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
b) il bilancio di previsione annuale;
c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
d) l’elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l’indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
e) l’elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. La Regione, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinchè gli statuti o atti costitutivi dei soggetti di cui al comma 1 prevedano che non possano ricoprire una carica in organi di amministrazione e di controllo, salvo la possibilità di optare:
a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla
b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti [9];
c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti [10].
3. La Giunta regionale, trascorsi i termini di cui ai commi 1e 2, verifica il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e, in casi di inadempienza anche parziale, adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione, ivi compresa la sospensione dei trasferimenti e delle erogazioni a qualsiasi titolo, ove previsti.
Art. 11. (Disposizioni finali e transitorie) [11]
1. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui alla
2. In sede di prima applicazione della presente legge non sono oggetto di pubblicazione nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali le informazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere m) ed n), che sono rese disponibili a decorrere dalla X legislatura.
3. Per l’anno 2013 il termine per la pubblicazione è fissato nel 31 marzo.
[1] Comma abrogato dall'art. 14 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[8] Comma abrogato dall'art. 14 della
[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[10] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 14 della