§ 6.1.215 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 65.
Riprogrammazione economie vincolate - Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:20/12/2012
Numero:65


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Riprogrammazione del Piano di cui all’art. 225 della L.R. 26.04.2004 n.15)
Art. 3.  (Variazione al bilancio di previsione 2012)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.215 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 65.

Riprogrammazione economie vincolate - Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2.

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 92 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e delle azioni del Piano Regionale di tutela e risanamento ambientale di cui all’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004 n.15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) anche attraverso una migliore definizione dell’impiego dei fondi.

 

     Art. 2. (Riprogrammazione del Piano di cui all’art. 225 della L.R. 26.04.2004 n.15)

1. La Giunta Regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, laddove ne ravvisi la necessità, è autorizzata a riprogrammare le economie ripartite tra i vari settori di intervento.

 

2. La Giunta Regionale, inoltre, al fine di semplificare le modalità di erogazione di tali risorse finanziarie può apportare, previo parere della Commissione Consiliare competente, variazioni anche sostanziali al quadro degli interventi, in deroga al limite indicato al comma 6 dello stesso art. 225 della L.R. n. 15/04, nonché a semplificare le modalità di attuazione e di gestione degli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, con una riprogrammazione dell’importo complessivo di euro 26 milioni.

 

     Art. 3. (Variazione al bilancio di previsione 2012)

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014), sono apportate le variazioni per competenza e per cassa, riportate nell’allegato “Prospetto A”.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1)

1. L’Allegato 3 di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall’Allegato 3 della presente legge.

 

2. Alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:

 

“Art. 34 bis. (Regolarizzazione contributi anni precedenti)

1. Al fine di consentire la regolarizzazione del pagamento di contributi relativi all’anno 2010 a favore dei beneficiari aventi titolo, a seguito di procedure di errato pagamento e di conseguente recupero di somme nei confronti di soggetti non aventi diritto, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Politiche culturali, è autorizzata ad utilizzare quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.02.009 – 62424 del bilancio di previsione 2012 per l’importo di Euro 31,614,20”.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica.

 

 

Allegati

(Omissis)