§ 3.3.65 - L.R. 12 giugno 2012, n. 17.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 assetto del territorio
Data:12/06/2012
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 11/1998)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 11/1998)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 11/1998)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 11/1998)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 31bis alla l.r. 11/1998)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 11/1998)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 11/1998)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 11/1998)
Art. 10.  (Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 11/1998)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 11/1998)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 11/1998)
Art. 13.  (Modificazione all'articolo 40 della l.r. 11/1998)
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 11/1998)
Art. 15.  (Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 11/1998)
Art. 16.  (Modificazioni all'articolo 48 della l.r. 11/1998)
Art. 17.  (Modificazioni all'articolo 49 della l.r. 11/1998)
Art. 18.  (Modificazioni all'articolo 50 della l.r. 11/1998)
Art. 19.  (Modificazioni all'articolo 52 della l.r. 11/1998)
Art. 20.  (Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 11/1998)
Art. 21.  (Modificazioni all'articolo 55 della l.r. 11/1998)
Art. 22.  (Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 11/1998)
Art. 23.  (Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 11/1998)
Art. 24.  (Inserimento dell'articolo 60bis alla l.r. 11/1998)
Art. 25.  (Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 11/1998)
Art. 26.  (Inserimento dell'articolo 61bis alla l.r. 11/1998)
Art. 27.  (Modificazione all'articolo 62 della l.r. 11/1998)
Art. 28.  (Modificazione agli articoli 64, 90bis e 90ter della l.r. 11/1998)
Art. 29.  (Modificazione all'articolo 77 della l.r. 11/1998)
Art. 30.  (Modificazioni all'articolo 91 della l.r. 11/1998)
Art. 31.  (Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998)
Art. 32.  (Inserimento dell'articolo 95bis alla l.r. 11/1998)
Art. 33.  (Modificazioni all'articolo 99 della l.r. 11/1998)
Art. 34.  (Disposizioni di coordinamento)
Art. 35.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 36.  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)
Art. 37.  (Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)
Art. 38.  (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13)
Art. 39.  (Disposizione transitoria alla l.r. 13/2007)
Art. 40.  (Abrogazioni)


§ 3.3.65 - L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio.

(B.U. 10 luglio 2012, n. 29)

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dopo le parole: "e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "e per la classificazione degli edifici".

 

2. Dopo il comma 4bis dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

 

"4 ter. In caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni, sino all'avvenuta trasmissione della medesima bozza, non possono adottare varianti al PRG, incluse quelle necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, anche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, né richiedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 11/1998)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

 

"d) comportano le seguenti modificazioni alle zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale:

1) nuova edificazione fuori terra e in interrato, avente qualsiasi destinazione d'uso, ad esclusione di quella di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), che non riguardi la realizzazione di nuove aziende agricole zootecniche;

2) riduzione della perimetrazione non derivante dall'ampliamento delle zone territoriali di tipo A né dall'incremento dei parametri di cui alla lettera e), in misura non superiore al 10 per cento della superficie territoriale;".

 

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "o di efficacia della variante sostanziale generale di cui al comma 1, lettera a)".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata adozione del testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti, il Comune, sino all'adozione della medesima, non è legittimato a rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter e 90quater, nonché della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).".

 

2. Il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"9. Entro i successivi novanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione di cui al comma 8, il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte, disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 18 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 18

(Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)

1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 11/1998)

1. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".

 

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, come modificata dal comma 1, è aggiunta la seguente:

 

"ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis).".

 

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

 

"2 bis. Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l'edificazione delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2, lettera ebis). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette strutture pertinenziali.".

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 31bis alla l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente:

 

"Art. 31 bis. (Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali)

1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e secondo la procedura di cui all'articolo 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica, di cui all'articolo 16, comma 1, sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.

4. La variante di cui al comma 3 può avere i seguenti contenuti:

a) in tutte le zone territoriali, l'eliminazione del vincolo a servizio sull'immobile;

b) nelle zone territoriali di tipo E e F, la definizione delle nuove destinazioni d'uso e della relativa disciplina degli interventi ammessi.".

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 11/1998)

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/1998, le parole: ", previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste" sono sostituite dalle seguenti: "individuate dai Comuni nelle apposite cartografie".

 

2. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 11/1998, le parole: "per l'espressione del parere di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per l'applicazione di quanto previsto al comma 3".

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 34

(Zone umide e laghi)

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono disciplinate dal presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi elencati nella "Appendice 4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della relazione illustrativa del PTP, si intende:

a) per zona umida, uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale, una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;

c) per lago artificiale, una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.

3. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, i Comuni, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, in base alle definizioni di cui al comma 2, gli ambiti di cui al comma 1, perimetrando eventuali fasce di salvaguardia e disciplinando gli interventi in esse consentiti.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive previste dalla pianificazione regionale o locale, negli ambiti territoriali di cui al comma 1, con esclusione dei laghi artificiali per i quali provvede il Comune secondo le procedure di cui al comma 3, sono ammessi:

a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti dall'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività connessi alla pianificazione urbanistica, definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente;

c) in ogni caso, gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista.

5. In caso di motivata necessità e fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali, come perimetrate ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, previa acquisizione, tramite conferenza di servizi, dei pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga a quanto previsto nel comma 4, l'approvazione di progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia regionale.

6. Per le zone umide e i laghi naturali, la disciplina di cui al comma 5 è ricompresa, ove necessario, in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.

7. I progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area.".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 35

(Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in classi di alta, media e bassa pericolosità.

2. Le aree interessate dalle colate detritiche sono distinte, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità.

3. La perimetrazione dei terreni e delle aree di cui ai commi 1 e 2 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

4. Per i terreni e le aree di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.

5. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni e nelle aree di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.

6. Per i terreni già vincolati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di vincolo idrogeologico e ricompresi nell'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 e dell'articolo 36, le attività ammissibili e le cautele da adottare per gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata sono disciplinate dal presente articolo e le relative funzioni sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.".

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 36 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 36

(Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, di seguito denominato PAI.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali di cui al comma 1 dalle tavole grafiche del PAI alla cartografia comunale e la delimitazione delle aree a rischio di inondazioni per i corsi d'acqua dei quali il PAI non definisce le fasce fluviali avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e in coerenza con le prescrizioni del PAI medesimo.

3. Per i terreni a rischio di inondazione di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.

4. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolo di inondazione esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.

5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i terreni ricadenti nelle fasce C del PAI e in quelle analoghe di cui al comma 2.".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 37

(Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in classi di elevata, media e debole pericolosità.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

3. Per le aree di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.

4. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture esistenti.

5. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono basarsi, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 38

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale.

2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d'uso di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d'uso maggiormente restrittive.

3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;

b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;

c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.

5. Nel caso in cui il Comune acquisisca uno studio di valutazione dello stato di pericolosità idrogeologica di parti del proprio territorio, compete al Comune medesimo valutare il nuovo quadro di pericolo e apportare le eventuali modifiche alla cartografia di cui agli articoli 35, 36 e 37, con le procedure di cui ai commi 1 e 3.

6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi dei commi 4 e 5 e con riferimento alle aree o porzioni di aree per le quali è rappresentato un aumento della pericolosità, il Comune può valutare, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata prodotta dal proprietario del bene o dell'area interessati, la compatibilità dell'intervento con il nuovo quadro di pericolo, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione del medesimo e di riduzione della vulnerabilità del bene stesso o di modifica della destinazione d'uso.

7. Se nel corso della valutazione di cui al comma 6 emergono condizioni tali da non rendere più sufficientemente sicura la fruizione del bene, il Comune provvede, per gli interventi già dotati di idoneo titolo abilitativo e ancora in corso di realizzazione o non ancora avviati, alla revoca del titolo medesimo.

8. Nei casi di domande di intervento in zone già destinate all'edificazione ai sensi del PRG, pervenute al massimo entro tre mesi dalla data di acquisizione del nuovo quadro di pericolo, e comunque prima dell'adeguamento della cartografia di cui al comma 5, il Comune può autorizzare la realizzazione dell'intervento una volta accertata la compatibilità del medesimo con il nuovo quadro di pericolo.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di approvazione delle cartografie di cui al comma 1 e di revisione o modifica delle stesse di cui ai commi 4 e 5. La revisione delle cartografie per errori formali o per discordanze tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione cartografica di tipo formale o per l'integrazione o la modifica della disciplina d'uso comunale, nonché la sola trasposizione dei limiti delle perimetrazioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 dalla carta tecnica alla carta catastale o sue variazioni, sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

10. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe e varianti del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.

11. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale.

12. In caso di motivata necessità, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Comune interessato, può autorizzare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali. In tali casi, i progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.

13. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area nei seguenti casi:

a) infrastrutture e edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi;

b) aree o edifici isolati, limitatamente agli interventi relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistica, alpinistica e sciistica.

14. Per gli interventi di protezione di cui al comma 13, non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.".

 

     Art. 13. (Modificazione all'articolo 40 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"5. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'articolo 39, comma 1, i seguenti interventi:

a) ristrutturazione edilizia che comporti anche la sostituzione della costruzione esistente e la realizzazione di ampliamenti, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni, come definite dagli strumenti urbanistici;

b) nuova costruzione nel sottosuolo sino al confine stradale, purché la soletta abbia caratteristiche statiche tali da poter sostenere un eventuale allargamento della strada medesima;

c) percorsi ciclabili e pedonali;

d) parcheggi;

e) impianti per la distribuzione del carburante;

f) servizi agli utenti della strada;

g) installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia.".

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e all'articolo 39, comma 1, prevalgono sulle norme del PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, i casi in cui le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.".

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 41 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 41

(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico)

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione di normative di settore, le varianti di adeguamento del PRG indicano le fasce di rispetto dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 39, comma 3.

2. Ferme restando le limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, deve essere garantita una fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali di ampiezza pari a 10 metri nella quale è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di scavi o riporti di terreno, al fine di assicurare la tutela delle acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde dei corsi d'acqua per consentirne la manutenzione.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di idraulica può autorizzare, in casi eccezionali, quando non è tecnicamente possibile rispettare la distanza minima stabilita dal medesimo comma 2, la realizzazione di interventi non consentiti in relazione alle peculiari condizioni degli argini, delle sponde e delle dinamiche del corso d'acqua, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione.".

 

     Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 47 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 47

(Programmi di sviluppo turistico)

1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata.

2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP, nell'ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi dell'articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle località turistiche per le quali l'approvazione sia richiesta dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5, nell'ambito delle medesime procedure.

3. I PST sono costituiti da una relazione recante le motivazioni e l'illustrazione delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi secondo le indicazioni contenute nell'articolo 27 delle norme di attuazione del PTP.

4. I PST sono predisposti dai Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti e, per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi, in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e sono adottati e approvati secondo le procedure di cui all'articolo 16.

5. I PST, definiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, sono adottati contestualmente all'adozione del testo preliminare della variante generale al PRG e approvati contestualmente all'adozione del testo definitivo della predetta variante, secondo le procedure di cui all'articolo 15.

6. Copia dei PST approvati è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti, nonché alla Comunità montana competente per territorio.

7. I PST sono modificati secondo le procedure di cui all'articolo 16, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti.".

 

     Art. 16. (Modificazioni all'articolo 48 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"7. Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni. Tale termine può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. In caso di PUD di iniziativa privata di cui all'articolo 49, il Comune approva una nuova convenzione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), che tiene conto dello stato di attuazione del medesimo PUD.".

 

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"7 bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non provvede mediante variante non sostanziale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), a definire le norme tecniche di attuazione dell'intera area interessata dal PUD decaduto e, per la parte attuata, a verificare gli equilibri funzionali dell'intero territorio comunale, qualora presenti.".

 

     Art. 17. (Modificazioni all'articolo 49 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo. L'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di singolo permesso di costruire, purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.".

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

 

"2 bis. Nel caso in cui lo strumento attuativo preveda la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazioni d'uso diverse, la convenzione, di cui al comma 2, lettera d), deve inoltre stabilire la successione temporale della realizzazione degli interventi, anche sotto forma di equilibrio funzionale.".

 

3. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all'ammissibilità, alla completezza degli elaborati e alla conformità al PRG, il responsabile della struttura comunale competente in materia di urbanistica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita, e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove il PUD incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Comune decide in ordine alle eventuali osservazioni e approva il PUD entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il Comune ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche è comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie osservazioni. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.".

 

4. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"4. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia del PUD di iniziativa privata approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.".

 

     Art. 18. (Modificazioni all'articolo 50 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato dal Comune, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine i proprietari degli immobili interessati possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle opposizioni, alle osservazioni e alle proposte e approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.".

 

2. Il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"5. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 3.".

 

     Art. 19. (Modificazioni all'articolo 52 della l.r. 11/1998)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, le parole: "ordinaria e" sono soppresse.

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

 

"4 bis. In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

 

3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4bis prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle piccole strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 4bis. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).".

 

4. Al comma 5 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, le parole: "gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare" sono soppresse.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 54 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 54

(Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni.

2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale.
3. Il regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale deliberazione deve prevedere la coerenza del regolamento edilizio con il PRG, il PTP e le leggi di settore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il testo del nuovo regolamento edilizio è trasmesso, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

4. Nel caso di regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo, con sole integrazioni di commi o di articoli, il testo è adottato dal Consiglio comunale e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'espressione del parere relativo alla coerenza con le leggi di settore e la disciplina urbanistica, da rilasciare entro sessanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.

5. I Comuni che non intendono avvalersi del regolamento edilizio tipo predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'espressione del parere di cui al comma 4, da rilasciare entro novanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Comune recepisce le eventuali modificazioni richieste dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, approva il regolamento edilizio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione, nonché alla sua trasmissione, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

7. In caso di parere negativo della struttura regionale competente in materia di urbanistica, il regolamento redatto ai sensi dei commi 4 e 5 è restituito al Comune, che provvede alle modificazioni o alla rielaborazione richiesta, nonché alla trasmissione del regolamento corretto alla medesima struttura regionale. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica esprime il parere nei successivi trenta giorni. In caso di parere positivo, il Comune approva il regolamento edilizio recependo le eventuali ulteriori modificazioni richieste e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione trasmettendolo inoltre, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

8. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato.

9. Le modificazioni dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure di cui al presente articolo.

10. I Comuni adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni di cui al presente capo entro dodici mesi dall'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13. Per i Comuni che non rispettano il termine di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4.".

 

     Art. 21. (Modificazioni all'articolo 55 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"1. Ogni Comune può istituire, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, una commissione edilizia per l'espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di concertazioni attuativi del PRG e delle relative varianti nonché sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire e delle relative varianti.".

 

2. Il comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti definito dal regolamento edilizio, in misura non inferiore a tre e non superiore a sette.".

 

     Art. 22. (Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 59 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 59

(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

a) dal permesso di costruire;

b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;

c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".

 

     Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 60 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 60

(Permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura, insieme all'immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

4. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni dei PRG, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici e assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali e orizzontali dell'edificio, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'intervento deve essere concluso nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;

b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;

c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;

d) sopra i 1.500 metri: mesi sessanta.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione.

7. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso per la parte di intervento non ultimata, salvo che gli interventi necessari non rientrino tra quelli che possono essere realizzati mediante SCIA edilizia ai sensi dell'articolo 61, comma 1. In caso di rilascio di un nuovo permesso di costruire, si procede altresì al ricalcolo del contributo di costruzione relativamente alla parte ancora da realizzare.

8. Ogni permesso di costruire deve enunciare espressamente la destinazione o le destinazioni d'uso in atto e in progetto nell'immobile oggetto del permesso medesimo.

9. Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare del permesso assume specifici obblighi riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'opera, attuazione di opere o di interventi integrativi o altri aspetti di interesse pubblico.".

 

     Art. 24. (Inserimento dell'articolo 60bis alla l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 23, è inserito il seguente:

 

"Art. 60 bis. (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. Nel caso in cui il permesso di costruire sia richiesto nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la domanda per il rilascio del permesso è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e degli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio nonché della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica e archeologica, ove previste. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto ai PRG, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede, entro il medesimo termine, alla richiesta di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati alle amministrazioni competenti, nel caso in cui non siano già allegati alla domanda stessa. Con la predetta comunicazione il responsabile del procedimento segnala inoltre i termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi atti di assenso. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il permesso si intende negato.

5. Al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3, la conferenza di servizi è sempre indetta, oltre a quanto disposto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire i predetti atti di assenso abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle normative di settore.

6. Gli atti di assenso di cui al comma 3 sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro i termini previsti dalle normative di settore. Decorsi i predetti termini, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 7 e 8. In tal caso, salva l'ipotesi di omessa richiesta dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei medesimi atti di assenso.

7. Entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi, il responsabile del procedimento trasmette alla commissione edilizia, ove costituita, l'esito dell'istruttoria condotta. La commissione si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti. Entro i successivi quindici giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento conclusivo.

8. Nel caso in cui la commissione edilizia non sia costituita, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi, adotta il provvedimento conclusivo.

9. Il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento conclusivo di cui ai commi 7 o 8 è aumentato di dieci giorni qualora il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

10. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato il provvedimento conclusivo entro dieci giorni dalla sua adozione.

11. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 7, ultimo periodo, 8 e 9 per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.".

 

     Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 11/1998)

1. L'articolo 61 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 61

(SCIA edilizia)

1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione d'uso;

f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;

g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;

k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;

m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);

n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;

o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;

p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua;

q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;

r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;

s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;

t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.

2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.

5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrano le seguenti condizioni:

a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);

b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;

c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.

9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.".

 

     Art. 26. (Inserimento dell'articolo 61bis alla l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 61 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 25, è inserito il seguente:

"Art. 61 bis. (Varianti in corso d'opera)

1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l'ufficio competente prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:

a) rispondano alle condizioni di cui all'articolo 61, comma 7;

b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di costruire;

c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;

d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;

e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;

f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.

2. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 4 e 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia.".

 

     Art. 27. (Modificazione all'articolo 62 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 11/1998, le parole: "; i progetti stessi devono inoltre essere sottoposti all'esame della commissione edilizia del Comune" sono soppresse.

 

     Art. 28. (Modificazione agli articoli 64, 90bis e 90ter della l.r. 11/1998)

1. Al comma 2bis dell'articolo 64 della l.r. 11/1998, le parole: "lettera bbis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

2. Al comma 4 dell'articolo 90bis e al comma 3 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, le parole: "e b bis)" sono sostituite dalle seguenti: "e c)".

 

     Art. 29. (Modificazione all'articolo 77 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione si verifica di diritto e gratuitamente a favore del Comune, salvo che si tratti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso l'acquisizione, previo espletamento della procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore dell'amministrazione statale cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Il Sindaco, qualora accerti l'esecuzione di trasformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione statale competente e alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".

 

     Art. 30. (Modificazioni all'articolo 91 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998, le parole: "; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD" sono sostituite dalle seguenti: "o i progetti, qualora non richiedano la preliminare predisposizione di uno strumento attuativo. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dell'eventuale strumento attuativo.".

2. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prima della scadenza del vincolo stesso".

 

     Art. 31. (Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza.".

2. Il comma 2bis dell'articolo 95 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali non utilizzati a scopo abitativo limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima dei vani.".

3. Al comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, prima delle parole: "Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2bis,".

 

     Art. 32. (Inserimento dell'articolo 95bis alla l.r. 11/1998)

1. Dopo l'articolo 95 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 31, è inserito il seguente:

"Art. 95 bis. (Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni territoriali)

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione e i Comuni assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei dati e delle informazioni, in formato digitale, derivanti dall'applicazione dei titoli II, III, IV e V.

2. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, rendono disponibili tramite il sito istituzionale i dati e le informazioni di cui al comma 1 in proprio possesso, secondo i livelli di protezione previsti dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, disciplina le modalità di trasmissione in formato digitale dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.".

 

     Art. 33. (Modificazioni all'articolo 99 della l.r. 11/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle zone territoriali di tipo E dei PRG possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista dal comma 1, lettera a):

a) i fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);

b) i fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per gli interventi di cui al comma 3, il titolo abilitativo può essere rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale interessato che attesti la necessità di realizzare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 1, lettera a), e, nel caso dei fabbricati di cui al comma 3, lettera b), la finalità di interesse generale e sociale.".

 

     Art. 34. (Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole: "art. 15, comma 3" ovvero "articolo 15, comma 3", ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15, comma 5".

2. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 o in altre leggi e regolamenti regionali alla concessione edilizia e alla denuncia di inizio dell'attività, nelle versioni precedenti alle modificazioni introdotte dagli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, deve intendersi effettuato, rispettivamente, al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).

 

     Art. 35. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto ad adeguare il PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 oppure che, alla medesima data, hanno adottato il testo preliminare della variante sostanziale di cui all'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale, possono approvare il programma di sviluppo turistico (PST) di cui all'articolo 47 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 16 della l.r. 11/1998, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, turismo e trasporti. I Comuni definiti dal PTP grandi stazioni turistiche o stazioni atipiche devono approvare il PST entro il 31 dicembre 2013.

4. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1998.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 29, comma 1, si applicano ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 40, comma 1, lettera d), si applica ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

     Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)

1. L'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. Nei Comuni dotati di classificazione dei fabbricati approvata con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), gli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale sono soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nelle aree archeologiche, individuate dai piani regolatori generali comunali adeguati al piano territoriale paesistico o da apposita cartografia, per i soli interventi che non interessino il sottosuolo o i reperti, nonché nelle aree di valore storico e paesaggistico, ad esclusione degli interventi sugli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono delegate ai Comuni, con le modalità previste dalla medesima l.r. 18/1994.

3. Le opere di qualunque natura interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, che non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati di cui al comma 1, non sono da sottoporre ad alcuna autorizzazione ai fini della tutela paesaggistica qualora le stesse non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, lo stato dei luoghi né rechino pregiudizio ai valori storici o paesaggistici oggetto di protezione.".

 

     Art. 37. (Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), le parole: ", purché ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi" sono soppresse.

 

     Art. 38. (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13)

1. L'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 nei seguenti casi:

a) edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRGC) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

b) edifici ricadenti nelle zone o sottozone di tipo A individuate dai PRGC;

c) edifici e relativi manufatti pertinenziali sottoposti a tutela paesaggistica per i quali la struttura regionale competente può imporre l'obbligo di copertura in lose di pietra per particolari motivi di salvaguardia della tradizione costruttiva locale.

2. Per gli edifici e relativi manufatti per i quali non è previsto l'obbligo di copertura in lose di pietra, il colore del manto di copertura, indipendentemente dal materiale impiegato, deve essere nelle tonalità del grigio o bruno-marrone, a seconda della dominante di colore presente nel contesto circostante visivamente percepibile. In ogni caso, sono fatte salve le coperture in laterizio storicamente esistenti in contesti laddove prevalgono le tonalità del mattone.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su quelle incompatibili dei PRGC e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

4. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni in lose di pietra.".

2. L'articolo 5 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Deroghe)

1. In deroga all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati e la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:

a) edifici e relativi manufatti pertinenziali con tipologia che impedisce, per ragioni estetiche, statiche o strutturali, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra. Ove richiesto, la deroga è subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di problematiche statiche o strutturali, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;

b) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai PRGC, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;

c) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale oppure funzionali o strumentali all'attività agricola;

d) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra;

e) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti;

f) altri casi specifici, su proposta del Comune, sentita la struttura regionale competente.

2. L'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la costruzione.".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007, le parole: "tramite le Comunità montane" sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento dell'orditura principale e sostituzione completa dell'orditura secondaria, restando esclusa ogni altra componente concorrente alla formazione della struttura del tetto, o con recupero delle lose inferiore al 50 per cento;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di ricostruzione con mantenimento dell'orditura principale e secondaria o con recupero delle lose superiore al 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.".

 

     Art. 39. (Disposizione transitoria alla l.r. 13/2007)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2007, nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dall'articolo 38, comma 1, della presente legge, continuano a trovare applicazione per gli interventi di costruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.

 

CAPO III

ABROGAZIONI

 

     Art. 40. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1998:

a) i commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4bis dell'articolo 13;

b) le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 53;

c) il comma 3 dell'articolo 53;

d) il comma 2 dell'articolo 87.

2. Sono inoltre abrogati:

a) l'allegato alla l.r. 56/1983;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 30 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;

c) i commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22;

d) l'articolo 6 della l.r. 13/2007;

e) l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25;

f) l'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24;

g) il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12.