Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 19/11/2008 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 2007, n. 13) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 13/2007) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 7 della l.r. 13/2007) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2007) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2007) |
Art. 6. (Disposizioni transitorie) |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.8.82 - L.R. 19 novembre 2008, n. 25.
Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18).
(B.U. 9 dicembre 2008, n. 50)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3 della
1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina inoltre le caratteristiche dimensionali e le modalità esecutive di posa in opera delle lose; in ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali, uniformità di aspetto e contorno irregolare a spacco.".
3. Al comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modificazione all'articolo 6 della
[1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 3. (Modificazione all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Modificazione all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 5. (Modificazione all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2.".
Art. 6. (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1bis, della
2. I procedimenti relativi alle domande di contributo presentate ai sensi della
3. Coloro che, in relazione a lavori iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno beneficiato del contributo a causa dell'insussistenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), della
4. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, della
5. I contributi erogati ai sensi delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71 (Norme concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici), e 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 40 della