§ 3.5.139 - L.R. 31 luglio 2012, n. 45.
Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:31/07/2012
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità dell’intervento
Art. 2.  Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali
Art. 3.  Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti
Art. 4.  - Tipologia e misura dell’agevolazione
Art. 5.  Regolamento attuativo e convenzione con l'Agenzia delle entrate
Art. 6.  Norma finanziaria
Art. 7.  Clausola valutativa
Art. 8.  Efficacia differita


§ 3.5.139 - L.R. 31 luglio 2012, n. 45. [1]

Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana.

(B.U. 8 agosto 2012, n. 43)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

 

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;

 

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo);

 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;

 

2. In considerazione dell’attuale situazione economica e finanziaria si ritiene opportuno incentivare una sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio;

 

3. La Regione Toscana intende quindi attivare una politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana;

 

4. Dal 2013 avrà piena applicazione il d.lgs. 68/2011 con conseguente piena attuazione dell’autonomia di entrata delle regioni;

 

5. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall’applicazione della presente legge;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità dell’intervento

1. Al fine di incrementare in Toscana gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), la Regione, con la presente legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2013.

 

     Art. 2. Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1 i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell’articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

a) imprese in difficoltà economica;

b) banche;

c) fondazioni bancarie;

d) compagnie e imprese di assicurazione [2].

2. I soggetti di cui al comma 1, diventano beneficiari delle agevolazioni fiscali laddove effettuino erogazioni liberali a favore dei progetti di intervento finanziabili, individuati all'articolo 3.

 

     Art. 3. Progetti di intervento finanziabili e soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Sono finanziabili con le erogazioni effettuate da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, i progetti di intervento realizzati in Toscana promossi da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

2. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1.

 

     Art. 4. - Tipologia e misura dell’agevolazione

1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti di cui all’articolo 3. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 annui, così destinati: almeno il 70 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, fino al 30 per cento per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente la ripartizione del fondo di cui al comma 1, fra le due tipologie di progetti.

3. Al fine di evitare che il numero delle istanze ecceda l’importo massimo indicato al comma 1, con il regolamento di cui all’articolo 5, viene definito un sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali, sulla base di una dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, della volontà di effettuare l’erogazione liberale.

4. Il regolamento di cui all’articolo 5, stabilisce il termine massimo entro il quale l’erogazione liberale deve essere effettivamente effettuata, decorso il quale la prenotazione dell’agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

 

     Art. 5. Regolamento attuativo e convenzione con l'Agenzia delle entrate

1. Con regolamento attuativo, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati, in riferimento al credito d'imposta sull' IRAP, i termini e le modalità applicative relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze, nonché l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni.

2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui all’articolo 3, nonché le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale di cui all’articolo 4, comma 4.

3. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplini i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, sono autorizzate nella misura massima di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e fanno carico agli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2013

in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.000.000,00

in diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi-spese correnti”, euro 1.000.000,00

anno 2014

in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.000.000,00

in diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi-spese correnti”, euro 1.000.000,00

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 7. Clausola valutativa

1. A decorrere dall’anno 2014, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l’attuazione della presente legge, contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

a) il numero di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 3;

b) l’ammontare delle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, distinte per tipologia di progetto e provincia;

c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;

d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

 

     Art. 8. Efficacia differita

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2017, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.