§ 2.3.94 - L.R. 20 luglio 2012, n. 39.
Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:20/07/2012
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/1994
Art. 2.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 83/1995
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 59/1996
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 65/1997
Art. 6.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 65/1997
Art. 8.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
Art. 9.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 6/2000
Art. 10.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 6/2000
Art. 11.  Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 32/2002
Art. 12.  Modifiche all’articolo 82 octies della l.r. 40/2005
Art. 13.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2009
Art. 14.  Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009
Art. 15.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2009
Art. 16.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012
Art. 17.  Norma transitoria


§ 2.3.94 - L.R. 20 luglio 2012, n. 39.

Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012.

(B.U. 1 agosto 2012, n. 41)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

visto l’articolo 50, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1988 e l.r. 1/2005);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno procedere a una ridefinizione delle indennità dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali della Regione, nel senso di una commisurazione alla complessità della funzione svolta come sottolineato dall’ordine del giorno del Consiglio Regionale 21 dicembre 2011, n. 134, avuto anche riguardo all’entità del valore della produzione risultante dai rispettivi bilanci. Le indennità sono parametrate all’indennità complessiva spettante al Presidente della Giunta regionale quale risulta dalla somma tra indennità di funzione ed indennità di carica;

2. È necessario definire in modo più puntuale il contenuto del controllo che i revisori dei conti devono effettuare sui bilanci, sia in fase preventiva, sia in fase di bilancio di esercizio degli enti e agenzie regionali;

3. È necessario definire anche i tipi di controllo che la Giunta regionale deve effettuare sui bilanci preventivi e di esercizio degli enti e agenzie regionali al fine di consentire la conclusione del relativo iter di approvazione;

Approva la presente legge

 

Capo I

Disposizioni relative ai collegi dei revisori

dei conti degli enti e agenzie regionali

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/1994 [1]

1. L’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Collegio regionale unico dei revisori dei conti

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.

2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’economia.

3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri.

4. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente, ed esprime in via preventiva parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

8. Il collegio trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionalee al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria dell’ente e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.

9. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994 [2]

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 24/1994 le parole: “al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,”.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale

Agricola di Alberese)

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 83/1995 [3]

1. L’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

6. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell’Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all’articolo 5, comma 3.

7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall’Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.

8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 59/1996

1. L’articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Competenze del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto.

5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio)

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 65/1997 [4]

1. L’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Collegio regionale unico dei revisori dei conti

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.

2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’Economia.

3. Il collegio nella prima seduta nomina, tra i propri membri, il Presidente.

4. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

8. Il collegio rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.

9. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997 [5]

1. Al comma 4 dell’articolo 10 l.r. 65/1997 le parole: “al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “al 5 per cento ed al 4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 65/1997 [6]

1. L’articolo 23 ter della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 ter. Contabilità e bilancio

1. L’ente parco adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all’espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico.

6. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza.

7. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.

8. L’ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.”.

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”)

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999

1. Il comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), è sostituito dal seguente:

“7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 sono inseriti i seguenti:

“7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

7 ter. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7 quater. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

3. Al comma 9 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999, le parole: “3 per cento dell’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,”.

4. Al comma 10 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999, le parole: “2 per cento dell’indennità “sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,”.

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione

Economica della Toscana “APET”)

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 6/2000

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”), sono inseriti i seguenti:

“7 bis. Il Collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

7 ter. La relazione con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

7 quater. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7 quinquies. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 6/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole: “tre per cento dell’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole: “due per cento dell’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,”.

 

Sezione VII

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)” sono sostituite dalle seguenti: “2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

4 ter. La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

4 quater. Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

4 quinquies. Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

4 sexies. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

4 septies. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

Sezione VIII

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 82 octies della l.r. 40/2005

1. Il comma 7 dell’articolo 82 octies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“7. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.”

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono aggiunti i seguenti:

“7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

7 ter. Il collegio dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7 quater. Il collegio dei revisori dei conti presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’ARS.

7 quinquies. Il collegio dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

Sezione IX

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), le parole: “1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)” sono sostituite dalle seguenti: “2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”.

2. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 30/2009 le parole “al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 30/2009 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

3 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d. lgs. 39/2010.

3 quater. Il collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

3 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

Sezione X

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA)

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) le parole “1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)” sono sostituite dalle seguenti: “2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“8. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

3. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 39/2009 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

8 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

8 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.

 

Sezione XI

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituito dal seguente:

“3. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

Sezione XII

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Norma transitoria

1. Fino all’adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell’ente, in cui attesta la corrispondenza di quest’ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.