Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 07/08/2012 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Privatizzazione della Sardegna regionale marittima (Saremar) Spa |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.4.42 - L.R. 7 agosto 2012, n. 15.
Disposizioni urgenti in materia di trasporti.
(B.U. 9 agosto 2012, n. 35)
Art. 1. Privatizzazione della Sardegna regionale marittima (Saremar) Spa
1. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica le procedure di gara ad evidenza pubblica e non discriminatorie per la privatizzazione dell'intero capitale azionario della Saremar Spa [1].
2. Nelle more dell'espletamento della gara di cui al comma 1, e comunque con decorrenza dal 1° agosto 2012, ove lo Stato cessi la corresponsione degli oneri di servizio pubblico previsti nella Convenzione siglata in data 17 ottobre 1991 e successive proroghe, relativa ai collegamenti tra la Sardegna e le Isole di La Maddalena, San Pietro e Corsica, la Regione garantisce comunque, facendosi carico dei relativi oneri, il mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico ivi previsti ed indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima mediante affidamento alla Saremar Spa di un apposito contratto di servizio pubblico, i cui effetti cessano contestualmente al completamento delle procedure di cessione del compendio aziendale, da attivarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [2].
3. Al fine di coprire l'eventuale disavanzo derivante dalla sperimentazione dei collegamenti marittimi eserciti dalla Saremar Spa in regime di contabilità separata per garantire la continuità territoriale marittima della Sardegna verso la Penisola italiana, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 in conto dell'UPB S07.06.001.
4. Nel bilancio della Regione per l'anno 2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2012 euro 10.000.000
mediante pari riduzione per euro 8.400.000 della riserva di cui alla voce 1), e per euro 1.600.000 della riserva di cui alla voce 2), della tabella A allegata alla
in aumento
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2012 euro 10.000.000
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma gravano sulla UPB S07.06.001 del bilancio della Regione per l'anno 2012.
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) nel comma 32 dopo le parole "da sostenere per il programma dell'anno 2011" sono aggiunte le seguenti: "2012 e 2013"; dopo le parole "presso la SFIRS Spa" sono inserite le seguenti: "al cui rimborso si provvede entro il termine massimo di mesi sei dalla conclusione dei programmi di attività per l'anno 2013";
b) nel comma 33 dopo le parole "connesso alle spese sostenute per l'anno 2010" sono aggiunte le seguenti: "e 2011, nonché per quelle da sostenersi negli anni 2012 e 2013"; dopo le parole "predisposti e avviati per il 2010 e per il 2011" sono aggiunte le seguenti: "nonché da avviarsi per gli anni 2012 e 2013".
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della
[2] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della