Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 03/10/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 l.r. 10/1972) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 l.r. 10/1972) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 l.r. 12/1972) |
§ 1.3.32 - L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).
(B.U. 4 ottobre 2012, n. 40 suppl.)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2
1. All'articolo 2 della
"2 bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.
2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della
"3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione.".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della
3. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 3 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 4
1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
2. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
4. Al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
"4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.".