Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia |
Data: | 01/08/2012 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 7/1995) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 32 della l.r.7/1995) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995) |
Art. 8. (Norma transitoria) |
Art. 9. (Modifica alla l.r. 7/2012) |
§ 5.5.20 - L.R. 1 agosto 2012, n. 27.
Ulteriori modifiche alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e modifica alla Legge regionale 10 aprile 2012, n. 7
(B.U. 9 agosto 2012, n. 77)
Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 16 della
1. Al comma 5 dell'articolo 16 della
Art. 3. (Modifica all'articolo 27 della
1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 29 della
1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 31 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 6. (Modifica all'articolo 32 della l.r.7/1995)
1. Al comma 2 dell'articolo 32 della
Art. 7. (Modifica all'articolo 39 della
1. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della
Art. 8. (Norma transitoria)
1. La quota di cui all'articolo 2 si applica dalla stagione venatoria 2012/2013. Gli ATC adottano i provvedimenti conseguenti.
Art. 9. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 21 della
"Art. 21 bis. (Norma transitoria)
1. Gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere costituiti da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di metri 200.".