Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia |
Data: | 10/04/2012 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della l.r. 7/1995) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 13 della l.r. 7/1995) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 19 della l.r. 7/1995) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/1995) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 22 della l.r. 7/1995) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 30 della l.r. 7/1995) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995) |
Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 7/1995) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 7/1995) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1995) |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995) |
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 7/1995) |
Art. 21 bis. (Norma transitoria) |
§ 5.5.19 - L.R. 10 aprile 2012, n. 7.
Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"
(B.U. 19 aprile 2012, n. 37)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 bis della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 bis della
2. Al comma 5 dell'articolo 7 bis della
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della
1. Al comma 4 dell'articolo 8 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
2. Al comma 9 dell'articolo 9 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 13 della
1. Al comma 5 dell'articolo 13 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della
"3 bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale.".
2. Al comma 5 dell'articolo 18 della
Art. 6. (Modifica all'articolo 19 della
1. Al comma 7 dell'articolo 19 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
"1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della
Art. 8. (Modifica all'articolo 22 della
1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 27 della
1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della
"5 bis. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.".
2. Il comma 5 ter dell'articolo 27 della
3. Al comma 6 bis dell'articolo 27 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 27 bis della
1. Il comma 4 dell'articolo 27 bis della
2. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 27 bis della
3. Il comma 7 dell'articolo 27 bis della
4. Al comma 9 dell'articolo 27 bis della
Art. 11. (Modifica all'articolo 28 della
1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 28 della
"c) da quattro membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;".
Art. 12. (Modifiche all'articolo 29 della
1. Al comma 4 dell'articolo 29 della
2. Il comma 8 dell'articolo 29 della
"8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.".
3. Il comma 8 bis dell'articolo 29 della
"8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".
4. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della
5. Al comma 8 quater dell'articolo 29 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 30 della
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della
"1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.".
2. Al comma 3 dell'articolo 30 della
Art. 14. (Modifiche all'articolo 31 della
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 31 della
2. Il comma 8 dell'articolo 31 della
"8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l'impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.".
3. Il comma 9 dell'articolo 31 della
"9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27 , è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita , entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici.".
4. Il comma 10 dell'articolo 31 della
"10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici.".
5. Al comma 14 dell'articolo 31 della
6. Il comma 17 dell'articolo 31 della l.r.7/1995 è sostituito dal seguente:
"17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici , salvo quanto previsto dal comma 20.".
7. Il comma 18 dell'articolo 31 della
"18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati.".
8. Alla fine del comma 20 dell'articolo 31 della
Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 33 della
1. L'articolo 33 della
"Art. 33 (Zone per l' allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile)
1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.
2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabilita dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici.
3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.
4. Nelle ZAC in cui è previsto l' abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento.
5. La Provincia, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25.
6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.".
Art. 16. (Modifiche all'articolo 34 della
1. Il comma 1 dell'articolo 34 della
"1. Una quota del fondo regionale di cui all'articolo 41 è destinata a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'esercizio dell'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 41.".
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della
3. Il comma 5 dell'articolo 34 della
"5. Ai fini della gestione del fondo è costituito presso ciascun ATC un comitato composto da:
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile dell'ufficio competente dell'amministrazione provinciale o suo funzionario delegato;
c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;
d) un rappresentante delle associazioni venatorie;
e) un tecnico, iscritto all'albo dei periti agrari o dottori agronomi, nominato dall'ATC.".
Art. 17. (Modifiche all'articolo 34 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 34 bis della
"1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.".
2. Il comma 3 dell'articolo 34 bis della
Art. 18. (Modifica all'articolo 35 della
1. Il comma 7 dell'articolo 35 della
Art. 19. (Modifiche all'articolo 39 della
1. Al comma 1, lettera f), dell'articolo 39 della
2. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 40 della
1. Il comma 1 dell'articolo 40 della
"1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della
a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);
c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);
d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);
e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);
f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);
g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n);
h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);
i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;
l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);
m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);
n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);
o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);
p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii);
q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);
r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);
s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);
t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);
u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);
v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;
z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.".
2. Il comma 3 dell'articolo 40 della
"3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.".
Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 41 della
1. L'articolo 41 della
"Art. 41 (Ripartizione delle risorse)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
2. Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all'articolo 34 bis.
3. La restante quota pari al 70 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:
a) 7 per cento alla Regione, per i compiti di cui alla presente legge;
b) 25 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;
c) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;
d) 50 per cento alle Province e agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34;
e) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge;
f) 3 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione;
4. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 21 bis. (Norma transitoria) [1]
1. Gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere costituiti da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di metri 200.
[1] Articolo aggiunto dall'art. 9 della