§ 2.3.89 - L.R. 6 luglio 2012, n. 15.
Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:06/07/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 11/2007)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 48)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.89 - L.R. 6 luglio 2012, n. 15.

Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza.

(B.U. 9 luglio 2012, n. 42)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 11/2007)

1. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti:

"che definisce i principi di coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari, nonché gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei Piani di zona di ambito";

b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“d) disciplina, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio;

2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge;

3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini;

4) prevedere strumenti di verifica dell’efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati;

5) garantire l’omogeneità territoriale;

6) garantire la qualità dell’offerta dei servizi;”;

c) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:

“f bis) istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, che è parte integrante del fondo sociale regionale previsto dall’articolo 50, anche quale strumento finalizzato a finanziare i PTRI sostenuti con i BdS di cui all’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;”;

d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "delle istituzioni" sono inserite le seguenti: "e aziende";

e) alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 le parole ", ai sensi dell'articolo 46," sono soppresse;

f) alla fine della lettera t) del comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunte le parole: "e con gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei piani";

g) alla lettera f) dell'articolo 9 dopo le parole "delle istituzioni" sono inserite le seguenti:

"e aziende";

h) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 le parole "e modalità di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "per l’esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi”;

i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"c) istituiscono il fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis e si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

l) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "del fondo" è inserita la seguente: "unico";

m) al numero 1) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 le parole "gli articoli 43 e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";

n) il numero 3) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: "3) alle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999”;

o) alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti parole: "e della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività";

p) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 le parole "in caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti:

"previste dall'articolo 48 bis";

q) alla fine del comma 2 dell'articolo 11 sono aggiunte le parole: " o loro delegati";

r) il comma 3 dell'articolo 11 è così modificato:

1) alla lettera c) le parole "di forme associative e modalità di gestione permanenti" sono sostituite dalle seguenti: "della forma associativa";

2) alla lettera d) le parole "e la modalità di gestione permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione";

3) la lettera e) è così sostituita: “e) nomina il coordinatore, istituisce l’ufficio di piano dell’ambito territoriale di cui all’articolo 23, regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta;”;

s) al comma 4 dell'articolo 11 le parole "e alla lettera f) comma 3," sono soppresse;

t) al comma 2 dell'articolo 12 le parole "o modalità di gestione" sono soppresse;

u) l'articolo 14 è così modificato:

1) al comma 4 le parole “legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9” sono sostituite dalle seguenti: “legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)”;

2) al comma 5 le parole "di cui alla legge regionale n. 9/93" sono soppresse;

3) il comma 6 è abrogato;

4) al comma 7 la parola “semestrali” è sostituita dalla seguente: “biennali”;

v) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

“Art. 16 bis. (Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ispirandosi alle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.328), e in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire l’assetto delle istituzioni secondo modelli improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità funzionali alla erogazione di servizi alla persona di qualità;

b) prevedere la trasformazione delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate e delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a euro 500.000,00 in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende;

c) prevedere la trasformazione, a seconda del loro carattere e della loro organizzazione, in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro disciplinate dal codice civile degli enti equiparati dall'articolo 91 della legge 6972/1890 e delle istituzioni:

1) che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000,00 ad eccezione delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate;

2) nei confronti delle quali è alternativamente accertato il carattere o l'ispirazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

3) che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;

4) che operano prevalentemente nel settore scolastico;

5) che svolgono prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie;

6) che gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi;

7) che svolgono indirettamente attività socio-assistenziali i cui statuti non prevedono anche la erogazione diretta dei servizi;

d) prevedere che gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890 e le istituzioni di cui ai numeri 4), 5), 6) della lettera c) deliberano la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato a prescindere dalla loro natura originaria e dalla sussistenza del requisito patrimoniale previsto dal regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 619 (Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);

e) prevedere la esclusione dalla trasformazione delle istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e di quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie;

f) prevedere che le istituzioni inattive in campo socio-assistenziale da meno di due anni e le istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i requisiti patrimoniali previsti per la trasformazione possono comunicare alla Regione un piano di risanamento tale da consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione;

g) prevedere la estinzione delle istituzioni di cui alla lettera e) e delle istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione, salvaguardando la effettiva destinazione dei patrimoni appartenenti alle istituzioni estinte nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse, a favore, prioritariamente, dei comuni o di altre istituzioni del territorio con vincolo di destinazione del patrimonio a scopi sociali;

h) prevedere che le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle istituzioni dalle quali derivano;

i) prevedere che l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l) prevedere l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, agli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

2. Nel periodo transitorio previsto per il riordino, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione, salvo quanto necessario per l'attuazione del piano di risanamento di cui alla lettera f) del comma 1.

 

Art. 16 ter. (Le aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. La Giunta regionale col regolamento di cui all'articolo 16 bis disciplina l'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona prevedendo che le aziende:

a) sono enti con personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro destinati alla erogazione di servizi alla persona, connotati da autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e gestionale nell'ambito delle leggi della finanza pubblica;

b) operano con criteri imprenditoriali e informano le attività di gestione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti;

c) si conformano al principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione;

d) godono, ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 7, e 5, comma 8, del decreto legislativo 207/2001, dei benefici derivanti dalla estensione della disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dall'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

e) stabiliscono, con lo statuto, gli scopi istituzionali e i limiti territoriali entro cui svolgono le attività e definiscono, tra l'altro, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 16 bis, il proprio assetto funzionale e organizzativo, i criteri, le modalità e le procedure per la nomina del direttore, la durata del mandato, le attribuzioni e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione in misura non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre membri compreso il presidente;

f) disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente in conformità al disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 207/2001;

g) si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 286/1999;

h) informano la gestione economico-finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile prevedendo, tra l'altro:

1) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio consuntivo annuale corredato del bilancio sociale;

2) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

3) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

4) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

i) provvedono alla gestione del patrimonio secondo criteri di economicità e di efficienza in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 207/2001.

2. Il regolamento di cui all'articolo 16 bis:

a) prevede l'applicabilità agli amministratori delle disposizioni dell’articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

b) prevede che gli amministratori svolgano le loro funzioni a titolo onorifico salvo la corresponsione, se previsto dallo statuto delle singole aziende, di un gettone di presenza e del rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione effettiva alle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate;

c) prevede forme di controllo coerenti con l'autonomia delle aziende relative agli organi di amministrazione, agli statuti, ai bilanci previsionali e consuntivi, agli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi dei diritti reali sugli immobili, alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

d) contempla le ipotesi di estinzione delle aziende salvaguardando la effettiva destinazione dei patrimoni a favore prioritariamente dei comuni dove è ubicata la sede legale e dei comuni dove si trovano i beni e, in via graduata, di altre aziende ed enti pubblici o privati che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale;

e) disciplina l'intervento sostitutivo della Regione nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di persistente inattività in campo socio-assistenziale, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di mancata approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi, di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi, di ritardata o irregolare costituzione del consiglio di amministrazione.";

z) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. (Procedure per l’offerta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono erogare i servizi di cui alla presente legge presentano all'amministrazione competente dell'ambito territoriale apposita istanza di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d) e secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della stessa garantendo opportune semplificazioni amministrative, secondo la normativa vigente.”;

aa) al comma 2 dell'articolo 20 le parole "con scadenza annuale" sono sostituite con le seguenti: “alla scadenza del periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale” e le parole “con i soggetti di cui al comma 1” sono soppresse;

bb) alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 20 le parole "e per l'assegnazione e utilizzo dei titoli per l'acquisto dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e)" sono soppresse;

cc) il comma 2, dell'articolo 21, è sostituito dal seguente: "2. Il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all’articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all’articolo 18, che partecipano all’accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione entro venti giorni dalla adozione per le verifiche di conformità di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 8. In caso di rilevata difformità, la Regione ne da comunicazione, a secondo della forma associativa prescelta, al comune capofila, al consorzio o all'unione di comuni dell’ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del piano di zona di ambito con l’indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Le modificazioni e le integrazioni al piano di zona devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rilevata difformità. Se le richieste modificazioni e integrazioni non superano i rilievi formulati dalla Regione o nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione delle modificazioni e integrazioni al piano di zona, la Regione provvede in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina recata dall'articolo 47.";

dd) all’articolo 21, comma 4, lettera a) dopo la parola “garantisce” è aggiunta la seguente:

“prioritariamente”;

ee) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 21 le parole "assegnazione di titoli per l'acquisto dei servizi" sono soppresse;

ff) al comma 2 dell'articolo 26 le parole "lettera o)" sono sostituite dalle seguenti "lettera q)";

gg) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“Art. 32 (Le politiche per le persone con disabilità)

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi.

2.Gli anziani ultrasessantacinquenni e le persone non autosufficienti che necessitano di un alto grado di assistenza tutelare e di un basso livello di assistenza sanitaria possono essere ospitati nelle strutture tutelari per persone non autosufficienti, al fine di:

a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale;

b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all’accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente;

c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;

d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell’offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.”

hh) Il Titolo V (L’integrazione socio-sanitaria) e l’articolo 37 sono sostituiti dai seguenti:

TITOLO V

SERVIZI SOCIALI E SANITARI INTEGRATI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

“Art. 37 (Principi generali)

1. La presente legge riconosce, promuove e sostiene l’integrazione tra servizi, interventi e prestazioni sociali e sanitarie per la non autosufficienza, quale strategia in grado di promuovere risposte in rete a bisogni complessi dei cittadini che sono portatori sia di problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l’uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale.

2. L’integrazione socio-sanitaria per persone non autosufficienti prevede il coordinamento tra servizi, prestazioni e interventi di natura sanitaria e di natura sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi, sulla base di progetti assistenziali personalizzati.

3. Ai fini della presente legge sono non autosufficienti le persone che solo con l’aiuto determinante di altri possono provvedere alle azioni quotidiane della vita (cura di se, mobilità e relazioni con gli altri) e le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali continui.

4. I servizi, le prestazioni e gli interventi sociali e sanitari integrati per le persone non autosufficienti sono programmati, prescritti e progettati in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI). Unitamente al progetto personalizzato, contenente la prescrizione analitica dei servizi, delle prestazioni e degli interventi e la loro articolazione, intensità e durata, l’UVI provvede ad assegnare all’utente un case manager scelto tra operatori in carico ai servizi sanitari o ai servizi sociali in base alla prevalenza del bisogno accertato. La prevalenza è definita in relazione al livello di intensità del bisogno accertato che varia nel tempo in rapporto agli esiti della cura. Pertanto a una maggiore intensità del bisogno sanitario corrisponde una titolarità sanitaria del coordinamento delle cure, e a una maggiore intensità del bisogno sociale corrisponde una titolarità del coordinamento sociale degli interventi assistenziali. Nei casi di lungo-assistenza per utenti non autosufficienti stabilizzati, bisognosi di una elevata intensità di assistenza tutelare e di una bassa intensità di assistenza sanitaria, la titolarità del coordinamento delle cure, dei servizi, degli interventi e delle prestazioni è sempre sociale e a totale titolarità dei comuni associati.

5. I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sanitario o i cui contenuti riabilitativi sono riconducibili all’area sanitaria sono a carico del fondo sanitario regionale, nei limiti dei livelli essenziali di assistenza sanitaria attualmente definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001. I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sociale o i cui contenuti sono riconducibili all’area dell’inclusione sociale sono a carico del fondo sociale regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale.

6. Nei casi in cui le prestazioni riabilitative hanno la finalità di recuperare prioritariamente funzioni fisiche o fisiologiche la titolarità della cura è esclusivamente sanitaria. Quando dal recupero delle prestazioni fisiche o fisiologiche si passa al recupero delle funzioni sociali e relazionali, la titolarità transita ai comuni associati. In sede di UVI è definita la titolarità sociale o sanitaria dei servizi e delle prestazioni da erogare e il carattere sanitario o sociale della struttura diurna o residenziale presso cui collocare l’utente unitamente alla definizione dei tempi di permanenza in detta struttura. Le strutture a titolarità sanitaria sono a totale carico del fondo sanitario. Le strutture a titolarità sociale sono a totale carico del fondo sociale. Ai costi delle prestazioni a titolarità sociale si applica la compartecipazione secondo quanto previsto dal regolamento. Il regolamento per l’accesso, per l’erogazione e per la compartecipazione al costo delle prestazioni dei servizi sociali integrati con i servizi sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

a) procedure unitarie di accesso alle prestazioni integrate, sia attraverso la rete territoriale dei punti di segretariato sociale sia attraverso la rete dei servizi sanitari/medici di base, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari, unità di valutazione integrate);

b) istituzione, composizione, modalità e procedure di funzionamento di una UVI, composta da professionisti dei distretti sanitari e professionisti degli ambiti territoriali , con compiti di valutazione dei bisogni, definizione e prescrizione dei servizi e delle prestazioni da erogare, definizione del progetto personalizzato e individuazione del case manager;

c) criteri di individuazione dei case manager tra il personale degli ambiti territoriali e dei distretti sanitari;

d) programmazione dei cicli di aggiornamento professionale per gli operatori sociali e sanitari e di formazione per i case driver familiari.

7. La Giunta regionale, previa sperimentazione semestrale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno strumento unitario di valutazione del bisogno sociale e sanitario e di definizione della titolarità del coordinamento della cura e dei servizi, prestazioni e interventi.

8. La Giunta regionale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, attraverso gli assessorati competenti, annualmente:

a) effettua la ricognizione del fabbisogno di prestazioni sociali e sanitarie per utenti non autosufficienti portatori di bisogni integrati valutati in UVI e della relativa spesa a carico del fondo sanitario regionale e del fondo sociale regionale;

b) apposta su un capitolo della spesa dedicato e denominato “Fondo sociale per prestazioni erogate a utenti non autosufficienti valutati in UVI”, le risorse regionali da trasferire agli Ambiti territoriali sociali quale quota di sostegno regionale alla spesa sociale territoriale per gli utenti portatori di bisogni integrati parzialmente o totalmente non autosufficienti.

c) stanzia, per il primo anno di entrata in vigore della presente norma, risorse pari ad euro 150.000 dedicate all’avvio del nuovo sistema di offerta dei servizi alle persone non autosufficienti da prelevare sulla UPB 7.28.135.”

ii) l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Coordinamento regionale per la programmazione socio-sanitaria)

1. Per garantire la regolare attuazione del sistema territoriale dei servizi per la non autosufficienza, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza della Giunta regionale, il coordinamento regionale per la programmazione sociale e sanitaria integrata per la non autosufficienza.

2. Il coordinamento, fermo restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia e in raccordo funzionale con queste ultime, ha il compito di:

a) definire, con apposito regolamento da proporre alla Giunta regionale, le modalità e le procedure di coordinamento dei servizi sociali e sanitari per le persone non autosufficienti di cui all’articolo 37;

b) definire i criteri per l’individuazione e l’accertamento della non autosufficienza anche sulla base dei principi della “International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

c) definire e sperimentare lo strumento di valutazione del bisogno sociale e sanitario integrato di cui all’articolo 37, comma 6, da proporre alla Giunta regionale;

d) emanare indirizzi operativi unitari ai comuni associati e alle aziende sanitarie locali per la redazione rispettivamente della programmazione e valutazione sociale e sanitaria in materia di servizi e prestazioni a persone non autosufficienti con bisogno integrato e di prestazioni riabilitative sociali e sanitarie;

e) emanare indirizzi in materia di sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie integrate per persone non autosufficienti;

f) definire i criteri di riparto del fondo di cui all’articolo 42;

3. Il coordinamento è composto da:

a) il dirigente dell’area di coordinamento politiche sociali o suo delegato;

b) il dirigente dell’area di coordinamento politiche sanitarie o suo delegato;

c) il dirigente dell’area di coordinamento istruzione, formazione e lavoro o suo delegato;

d) il dirigente dell’area di coordinamento rapporti con il sistema delle autonomie o suo delegato.

4. Il coordinamento è presieduto dal coordinatore regionale per l’integrazione sociosanitaria, individuato sulla base di comprovata esperienza nelle attività di integrazione socio-sanitaria e nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.”;

ll) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (Coordinamento della programmazione)

1. Per realizzare un’offerta di interventi e servizi sociali e sanitari coordinata e integrata a garanzia di livelli uniformi ed essenziali di assistenza che risulti efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini non autosufficienti, i comuni associati in ambiti territoriali e le aziende sanitarie di riferimento, articolate per distretti sanitari o loro multipli o sottomultipli, raccordano attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa i rispettivi atti programmatori: piani di zona e programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari.

2. Gli atti programmatori di cui al comma 1 devono prevedere il sistema dell’offerta dei servizi sociali e sanitari da erogare agli utenti non autosufficienti portatori di bisogni integrati, in modo da assicurare la effettiva esigibilità dei servizi e delle prestazioni prescritte dalle unità di valutazione integrate.

3. Il coordinamento degli atti programmatori per gli aspetti di integrazione tra servizi e prestazioni sociali e sanitarie è garantito da:

a) l’acquisizione da parte delle aziende sanitarie locali del parere dei sindaci sulla programmazione sanitaria e dell’intesa dei sindaci sulla programmazione delle prestazioni sanitarie da integrare alle prestazioni sociali, entrambe incluse nei programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari;

b) la sottoscrizione da parte del direttore generale dell’azienda sanitaria locale dell’accordo di programma di cui agli articoli 10 e 21, per l’approvazione del piano di zona sociale per la programmazione dei servizi e delle prestazioni sociali da erogare agli utenti portatori di bisogni integrati.”;

mm) l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Contenuti degli atti di programmazione relativi al sistema di offerta integrata)

1. I programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari, recepiti nel piano attuativo locale, devono riportare l’offerta di servizi sanitari da erogare in integrazione con i servizi sociali e precisamente:

a) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime domiciliare a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti (prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative);

b) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime semi-residenziale in centri diurni a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti, portatori di bisogni ad elevata intensità sanitaria (prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e tutelari);

c) il numero dei posti letto e i volumi di prestazioni erogabili in regime residenziale in Residenze sanitarie assistenziali (RSA) a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti, portatori di bisogni ad elevata intensità sanitaria (prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e tutelari);

d) il regolamento e le procedure di accesso e le modalità di erogazione di servizi e prestazioni;

e) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la esigibilità delle prestazioni programmate.

2. I Piani di zona sociali, approvati con accordo di programma, devono riportare l’offerta di servizi sociali da erogare in integrazione con i servizi sanitari e precisamente:

a) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime domiciliare a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti (prestazioni di aiuto domestico, di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare);

b) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime semi-residenziale in centri diurni polifunzionali a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti stabilizzati dal punto di vista sanitario, portatori di bisogni ad elevata intensità sociale (prestazioni socio-assistenziali, riabilitative sociali, di animazione, ricreative e socializzanti);

c) il numero dei posti letto e i volumi di prestazioni erogabili in regime residenziale in comunità tutelari o in strutture residenziali assistite o protette, erogate a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti stabilizzati dal punto di vista sanitario con bisogni ad elevata intensità sociale (prestazioni socio-assistenziali, riabilitative sociali, di animazione, ricreative e inclusive);

d) il regolamento e le procedure di accesso e le modalità di erogazione di servizi e prestazioni;

e) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la esigibilità delle prestazioni programmate.”;

nn) al comma 2 dell'articolo 41 le parole "gli articoli 43 e" sono sostituite dalle seguenti:

“l’articolo”;

oo) l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

“Art. 42 (Fondo sociale per la non autosufficienza)

1. La Regione Campania, al fine di assicurare alle persone non autosufficienti la esigibilità delle prestazioni sanitarie e sociali integrate di cui agli articoli 37 e 40, nonché di tutelare le famiglie e i familiari che le assistono, istituisce e disciplina il Fondo sociale per le prestazioni erogate a utenti non autosufficienti valutati in UVI. Sono comprese al suo interno le risorse provenienti dal fondo nazionale per la non autosufficienza.

2. Il Fondo finanzia le prestazioni sociali integrate a quelle sanitarie per le persone non autosufficienti, a titolarità sociale e a carico dei comuni associati. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie, incluse quelle relative ai livelli essenziali di assistenza.

3. Sono a carico del Fondo tutte le prestazioni sociali erogate a persone non autosufficienti in integrazione o coordinamento con prestazioni sanitarie di cui all’articolo 40, comma 2, e precisamente:

a) prestazioni socio-assistenziali domiciliari anche sotto forma di assegni di cura;

b) prestazioni socio-assistenziali e socio-riabilitative erogate in regime semiresidenziale e in lungo-assistenza anche unitamente a prestazioni sanitarie di vigilanza e mantenimento (bassa intensità), nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane o disabili non autosufficienti, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione e di mantenimento funzionale delle attività, anche quando attengono al sollievo della famiglia;

c) prestazioni socio-assistenziali e socio-riabilitative erogate in regime residenziale e in lungo-assistenza anche unitamente a prestazioni sanitarie di vigilanza e mantenimento (bassa intensità), nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane o disabili non autosufficienti, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione e di mantenimento funzionale delle attività, anche quando attengono al sollievo della famiglia;

d) interventi di telesoccorso e telecontrollo;

e) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i soggetti che assistono persone non autosufficienti.

4. Il coordinamento regionale di cui all’ articolo 38 propone annualmente alla Giunta regionale i criteri di riparto del Fondo sulla base di:

a) indicatori demografici e socio-economici;

b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e non autosufficienza;

c) indicatori relativi alla consistenza della dotazione territoriale di servizi per la non autosufficienza e la lungo-assistenza.

5. Le risorse appartenenti al Fondo sono assegnate agli Ambiti territoriali sociali con vincolo di destinazione e devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare i servizi e le prestazioni così come definite dal comma 3.

6. Le prestazioni garantite dal Fondo non sono sostitutive bensì integrative e aggiuntive di quelle sanitarie o di rilievo sanitario che restano in carico al fondo sanitario, e sono finalizzate alla esclusiva copertura dei costi delle prestazioni socio assistenziali e socioriabilitative a titolarità sociale e a carico degli ambiti territoriali di cui al comma 3.

7. Ai beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo si applica il regolamento per la compartecipazione ai costi di cui all’articolo 37, comma 6.

8. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:

a) stanziamenti regionali per le persone non autosufficienti;

b) assegnazioni dello Stato finalizzate alle prestazioni per i non autosufficienti;

c) contributi degli enti locali;

d) eventuali ulteriori entrate provenienti da fondi europei;

e) eventuali ulteriori risorse comunque disposte da soggetti pubblici o privati, anche

sotto forma di lasciti e donazioni.”;

pp) l'articolo 43 è abrogato;

qq) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 44 (Modalità di gestione e affidamento dei servizi)

1. I comuni provvedono alla gestione dei servizi programmati nel piano sociale di ambito in forma associata ai sensi dell'articolo 7 con modalità che promuovono il miglioramento della qualità delle prestazioni. I comuni associati gestiscono i servizi nelle forme previste dalla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di contratti della pubblica amministrazione avendo cura di applicare i CCNL delle rispettive categorie di lavoratori impegnati nei servizi, anche per i servizi esternalizzati vanno applicati i CCNL delle rispettive categorie di lavoratori.

2. I comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge privi di rilevanza economica anche avvalendosi dell'apporto, a mezzo di convenzioni, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, dei soggetti del terzo settore che operano in attività di carattere sociale comprese nel novero delle aree di intervento di cui all'articolo 27. La stipula delle convenzioni, secondo la disciplina recata dalle leggi di settore, avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di servizi.

3. I comuni associati possono affidare i servizi sociali di rilevanza economica a soggetti terzi operanti in attività di carattere sociale individuati mediante le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia e nel rispetto dei principi desumibili dal diritto comunitario.

4. In relazione al carattere peculiare dei servizi di cui alla presente legge e al fine di assicurare il raggiungimento degli standard di qualità e le condizioni di tutela dei cittadini, i comuni associati che ricorrono alla esternalizzazione dei servizi selezionano le offerte, di norma, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai soggetti costituiti per l'esercizio delle funzioni inerenti l’erogazione dei servizi del sistema integrato locale.”;

rr) il comma 2 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

“2. Il regolamento definisce la composizione della Consulta e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle elezioni.";

ss) al comma 3 dell'articolo 45 le parole "che entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta regionale" sono soppresse;

tt) al comma 1 dell'articolo 46 le parole, “nel piano sociale," sono soppresse e dopo le parole "individua e adotta" sono inserite le seguenti " parametri e indicatori di misura,";

uu) al comma 2 dell’articolo 47 dopo la parola “l’art. 21” è aggiunta la seguente: “e 52 bis”;

vv) al comma 1 dell'articolo 48 le parole "Presso ciascun ambito territoriale è istituito" sono sostituite dalle parole: "Ciascun ambito territoriale istituisce, di norma presso l'ufficio relazioni con il pubblico,";

zz) il comma 2 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

“2. Gli ambiti territoriali disciplinano il funzionamento e l'esercizio delle attività dell'ufficio degli utenti";

aaa) i commi 3 e 4 dell'articolo 48 sono abrogati;

bbb) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis (Sanzioni amministrative)

1. E' disposta l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito specificate:

a) nel caso di inottemperanza dell'obbligo di presentazione all'amministrazione competente della segnalazione certificata di inizio di attività si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 15.000;

b) nel caso di omessa comunicazione all'amministrazione competente, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, delle variazioni temporanee di uno o più elementi del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 5.000;

c) nel caso di omessa comunicazione all'amministrazione competente, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, della sospensione del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.000;

d) nel caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.000.

2. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale procede all'accertamento delle violazioni, alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.”;

ccc) dopo il comma 1 bis dell'articolo 52 è inserito il seguente:

“1 ter. Le risorse stanziate dai comuni e dalle province per la realizzazione del sistema integrato locale confluiscono nel fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis.”;

ddd) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Art. 52 bis (Fondo unico di ambito)

1. I comuni associati negli ambiti territoriali costituiscono il fondo unico di ambito per la realizzazione del piano di zona attraverso l'istituzione, nel bilancio del comune capofila o della forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, di uno o più capitoli dedicati nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale.

2. Il fondo unico di ambito è costituito da:

a) risorse provenienti dal fondo sociale regionale di cui all'articolo 50;

b) risorse del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 52;

c) fondi europei a disposizione dell'ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel piano di zona;

d) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

3. I comuni associati assicurano la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.

4. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dal comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal piano di zona.” ;

eee) Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

“Art. 59 bis (Disposizioni transitorie)

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali già provvisoriamente autorizzate all'esercizio degli interventi e dei servizi si adeguano ai requisiti previsti dal regolamento entro il 1 luglio 2013.

2. Nel periodo transitorio previsto per l'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) seguitano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n.16 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328) in quanto non contrastanti con le disposizioni della presente legge.

3. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato - Finanziaria 2010), i consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 267/2000 per la gestione dei servizi sociali legge 328/2000, sono soppressi.”;

fff) al comma 1 dell'articolo 60 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 bis è abrogata la legge regionale 15 marzo 1984, n.14 (Regolamentazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).".

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 48)

1. La legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 (Costituzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali) è così modificata:

a) il comma 8 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“8. La struttura che ospita l’asilo nido deve prevedere uno spazio interno, destinato ai bambini di superficie utile netta non inferiore a sei metri quadri per bambino. La superficie utile netta tra spazi interni ed esterni, non può essere inferiore a dieci metri quadri per bambino.”;

b) alla lettera c) dell’articolo 11 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “I micro-nidi hanno una capacità ricettiva non inferiore a sei e non superiore a ventinove bambini.”;

c) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, la dotazione organica del personale degli asili nido preposto all’attività pedagogica e assistenziale, si compone nel seguente modo:

a) un professionista con funzioni di coordinatore, in possesso del titolo di laurea in psicologia o in sociologia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali;

b) laureati in scienze dell’educazione o in scienze della formazione;

c) assistenti sociali;

d) educatori professionali;

e) operatori di infanzia.

Nell’asilo nido è presente almeno una figura professionale ogni sei bambini di età inferiore a un anno e almeno una ogni dieci bambini di età superiore.”;

d) gli articoli 17, 19 e 20 sono abrogati.

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze riconosciute dalla presente legge in capo alla Regione, ove rientranti nelle materie dell'accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2005) e disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono esercitate dal Commissario ad acta.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per il 2012 in euro 150.000,00, si fa fronte mediante prelievo dall’Unità Previsionale di Base (UPB) 7.28.135 (Capitolo 1010) dello stato di previsione della spesa, che è conseguentemente ridotto di pari importo per l’incremento della UPB 4.16.41.

2. All’onere per gli anni successivi si provvede, nei modi disposti dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 11/2007 e compatibilmente agli stanziamenti della legge di bilancio.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.