Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 11/06/2012 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica del titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0») |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29) |
Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.72 - L.R. 11 giugno 2012, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero».
(B.U. 1 giugno 2012, n. 10 - S.S. 15 giugno 2012, n. 7)
Art. 1. (Modifica del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
a) al primo capoverso, dopo le parole «la Regione» sono aggiunte le seguenti parole «anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale»;
b) la lettera a) è abrogata;
c) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
d) alla lettera d) le parole «l’acquisto di prodotti agricoli regionali e» sono sostituite con le parole «l’impiego di»;
e) alla lettera e) le parole «regionali e prodotti agricoli» sono soppresse e le parole «imprenditori agricoli» sono sostituite con la parola «produttori»;
f) alla lettera g) le parole «origine regionale e prodotti agricoli» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della
a) al primo capoverso la parola «agricoli» è soppressa. Dopo le parole «si intendono» è aggiunto il seguente periodo «i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano in una o più delle seguenti categorie:» [1];
b) alla lettera a) dopo le parole «
c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) “prodotti di qualità”, intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica».
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla rubrica dell’articolo 3 della
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della
5. Il comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla rubrica dell’articolo 4 della
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della
3. [Il comma 2 dell’articolo 4 della
4. [Il comma 4 dell’articolo 4 della
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della
4. Il comma 4 dell’articolo 6 della
Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della