Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.17 sport e tempo libero |
Data: | 28/12/2011 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 4) |
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 5) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 7bis) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 8) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 9) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 10) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 11) |
Art. 9. (Modificazione all'articolo 15) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 19) |
Art. 11. (Modificazione all'articolo 20) |
Art. 12. (Modificazione all'articolo 21) |
Art. 13. (Modificazione all'articolo 22) |
Art. 14. (Modificazione all'articolo 24) |
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 26) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 27) |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 28) |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 31) |
Art. 19. (Sostituzione dell'allegato A) |
Art. 20. (Disposizioni transitorie) |
Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.17.82 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 34.
Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).
(B.U. 17 gennaio 2012, n. 3)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modificazione all'articolo 4)
1. Al comma 6 dell'articolo 4 della
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 7bis)
1. Il comma 1 dell'articolo 7bis della
"1. L'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale, concessa alle seguenti condizioni:
a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al
b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.".
2. Il comma 2 dell'articolo 7bis della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 8)
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della
"b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta da svolgere con la collaborazione di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 19;".
2. Al comma 6bis dell'articolo 8 della
Art. 6. (Modificazione all'articolo 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 10)
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 11)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della
"f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della
"f bis) dimostrare di avere conoscenza della geografia e dell'ambiente montano della Valle d'Aosta, della normativa regionale in materia di turismo, della normativa concernente la professione di maestro di sci e della terminologia tecnica inerente all'insegnamento dello sci nelle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Tale requisito si intende comunque posseduto da coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica di cui all'articolo 8;".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della
4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della
"hbis) essere in possesso della certificazione Eurosécurité e, limitatamente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della certificazione Eurotest, per chi ha ottenuto l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del
Art. 9. (Modificazione all'articolo 15)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
"1 bis. Le lezioni fuori pista non possono raggruppare più di otto persone.".
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 11. (Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della
Art. 12. (Modificazione all'articolo 21)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 13. (Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della
Art. 14. (Modificazione all'articolo 24)
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della
"1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali e all'AVMS che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione e nominato ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.".
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 26)
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della
"1. L'AVMS è un ente non economico, dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente.".
2. Il comma 4 dell'articolo 26 della
"4. Lo statuto dell'AVMS e le eventuali modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.".
Art. 16. (Modificazione all'articolo 27)
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 28)
1. L'articolo 28 della
"Art. 28
(Interventi finanziari della Regione)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività dall'AVMS mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
3. La domanda di contributo è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:
a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;
b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.
5. La Regione interviene, altresì, a favore delle scuole di sci di cui all'articolo 17 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle scuole di sci, nonché alla dotazione di strumentazione informatica, di strumenti didattici funzionali allo svolgimento dell'attività e di attrezzature mobili destinate al funzionamento dei campi scuola.
6. Le domande per i contributi di cui al comma 5 sono presentate alla struttura regionale competente dalle singole scuole di sci, previo parere favorevole dell'AVMS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno.
7. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 5.".
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 31)
1. L'articolo 31 della
"Art. 31
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è determinato in annui euro 587.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 457.000, con riferimento al comma 1 dell'articolo 28;
b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 130.000, con riferimento al comma 5 dell'articolo 28.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:
a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:
1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012 e 2013;
2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 165.000 per gli anni 2012 e 2013;
3) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) per annui euro 27.000 per gli anni 2012 e 2013;
b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:
1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014;
2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 165.000 per l'anno 2012 e annui euro 172.000 per gli anni 2013 e 2014;
3) nell'UPB 1.3.1.13 per euro 27.000 per l'anno 2012 e annui euro 20.000 per gli anni 2013 e 2014.
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 130.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.
5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 19. (Sostituzione dell'allegato A)
1. L'allegato A della
"ALLEGATO A
(Articolo 19, comma 2, lettera a))
Requisiti numerici per le scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007:
Portata oraria degli impianti della località |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard |
oltre 15.000 |
15 |
oltre 10.000 e fino a 15.000 |
10 |
oltre 6.000 e fino a 10.000 |
5 |
fino a 6.000 |
3 |
|
|
Lunghezza delle piste di sci di fondo |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche |
Oltre 6 km |
5 |
Fino a 6 km |
3 |
Requisiti numerici per le scuole di sci di nuova costituzione autorizzate successivamente alla stagione 2006/2007:
Portata oraria degli impianti della località |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard |
|
oltre 15.000 |
30 |
|
oltre 10.000 e fino a 15.000 |
20 |
|
oltre 6.000 e fino a 10.000 |
10 |
|
fino a 6.000 |
5 |
|
|
|
|
Lunghezza delle piste di sci di fondo |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche |
|
Oltre 6 km |
5 |
|
Fino a 6 km |
3 |
.". |
Art. 20. (Disposizioni transitorie)
1. La lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 11 della
2. L'articolo 28, comma 4, della
Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Il testo previgente dell'art. 28, comma 4,