§ 1.4.183 - Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 11.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/01/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Termine finale del procedimento.
Art. 5.  Norme finali.


§ 1.4.183 - Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 11.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

(G.U.R. 17 febbraio 2012, n. 7 - S.O. n. 7)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

 

Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

 

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

 

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica;

 

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

 

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

 

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

 

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

 

Visto il parere n. 1914/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 18 ottobre 2011;

 

Vista la relazione assessoriale prot. n. 97331 del 9 dicembre 2011 indirizzata all'on.le Presidente della Regione;

 

Vista la Delib.G.R. n. 382 del 22 dicembre 2011;

 

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la pianificazione strategica, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento per la pianificazione strategica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento per la pianificazione strategica, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Termine finale del procedimento.

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento per la pianificazione strategica dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per la salute, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale della salute, competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la salute. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento per la pianificazione strategica abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento per la pianificazione strategica deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio- rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

     Art. 5. Norme finali.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Allegato A

 

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

 

Tabella A - Procedimenti per i quali sono previsti termini di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni, art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 10/91

 

N.

Denominazione procedimento

Ufficio responsabile

Riferimenti normativi

Termine compreso tra 31 e 60 giorni

1

Predisposizione impegni sui capitoli di bilancio relativi alle spese di gestione unificata, e successiva emissione di aperture di credito per i relativi pagamenti

Area Int. 1 - Servizi generali e personale

Decreto n. 2091 del 25 agosto 2009

60

2

Spese per missioni del personale - pagamento all'Agenzia di viaggio delle fatture relative al servizio di biglietteria e sistemazione alberghiera - rimborso al personale delle spese anticipate

Area Int. 1 - Servizi generali e personale

Legge regionale n. 38/1991; legge regionale n. 10/2000; D.D.G. n. 2268/09 del 16 ottobre 2009

60

3

Adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 21 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Divieto di esternalizzazione funzioni"

Area 1 - Coordinamento, affari generali e comuni

Art. 21 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

4

Presa d'atto Graduatorie provinciali medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali c/o le AA.SS.PP.

Servizio 2 - Personale convenzionato S.S.R.

A.C.N. Specialisti ambulatoriali interni del 23 marzo 2005 rinnovato in data 29 luglio 2009

45

5

Presa d'atto Graduatorie provinciali dei veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali c/o le AA.SS. PP.

Servizio 2 - Personale convenzionato S.S.R.

A.C.N. Specialisti ambulatoriali interni del 23 marzo 2005 rinnovato in data 29 luglio 2009

45

6

Emergenza sanitaria territoriale posti rilevati a marzo e settembre di ogni anno a seguito delle comunicazioni delle AA.SS.PP.

Servizio 2 - Personale convenzionato S.S.R.

A.C.N. Medicina generale del 23 marzo 2005 rinnovato in data 29 luglio 2009

45

7

Procedure di erogazione per spese in conto capitale su impegni di competenza

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

60

8

Decreti di approvazione; autorizzazione; ammissione a finanziamento degli interventi inseriti nei vari piani per investimenti in conto capitale

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Art. 20, legge n. 67/88; art. 71, legge n. 448/98; D.Lgs. n. 450/98 convertito in legge 26 febbraio 1999 n. 39

60

9

Procedure per l'attribuzione dei beni immobili al Patrimonio aziendale

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Art. 5, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 1992, n. 502; legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

10

Decreti di nomina Commissioni di collaudo

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Legge n. 109/94 e legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i., decreto legislativo n. 163/2006

60

11

DD.AA. Rete ospedaliera

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

12

DD.AA. Reti assistenziali

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

13

DD.AA. Centri regionali riferimento

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

DD.AA. n. 29694 del 6 agosto 1999 e n. 30923 del 22 dicembre 1999

60

14

DD.AA. Centri prescrittori

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

Decreto n. 1912 del 29 luglio 2010

60

15

Pareri attrezzature complesse

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

 

60

16

Attività Commissioni ricoveri all'estero

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

Leggi regionali n. 202/79, n. 66/77 e n. 3/91

60

17

Programmazione ed assegnazione alle Aziende ed agli enti sanitari delle risorse del Fondo sanitario regionale

Servizio 5 - Economico-finanziario

Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

18

Bilanci e conti consuntivi delle aziende

Servizio 5 - Economico-finanziario

Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

19

Contributi ad Associazioni di talassemici

Servizio 5 - Economico-finanziario

Legge regionale n. 20/90 artt. 1 e 2

60

20

Attività connesse all'espletamento del servizio con eliambulanze (contratto ATI del 2004)

Servizio 6 - Programmazione dell'emergenza

Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

60

21

Conferma piante organiche su richiesta

Servizio 7 - Farmaceutica

Legge n. 475/68, D.P.R. n. 1275/71; legge n. 362/92

60

22

Bandi di concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche - Formalizzazione

Servizio 7 - Farmaceutica

Legge n. 362/91, D.P.C.M. n. 298/94

60

23

Approvazione graduatorie concorsi

Servizio 7 - Farmaceutica

Legge n. 362/91 e legge n. 389/99

60

24

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione delle spese per il funzionamento dei consultori familiari

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge n. 833/78; legge regionale n. 21/78; legge regionale n. 8/2000

60

25

Adempimenti amministrativo-contabili inerenti il finanziamento delle spese per il personale degli Istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferiti al S.S.N.

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge n. 833/78; decreto legislativo n. 502/92; legge n. 419/98; decreto legislativo n. 230/99

45

26

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione del sussidio integrativo a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge n. 126/1980; legge regionale n. 51/1985

40

27

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi all'Unione italiana ciechi per la gestione del centro tiflotecnico e l'assistenza dei sordomuti

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge regionale n. 16/86, art. 18, tab. A, lett. H, all. 1

45

28

Adempimenti amministrativo-contabili per il pagamento delle prestazioni economiche previste dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge n. 88/87, art. 5

45

29

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione sussidio a favore degli ammalati di morbo di Hansen

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge n. 833/78; legge n. 126/80; legge regionale n. 33/94

40

30

Adempimenti amministrativo-contabili per il potenziamento ed il funzionamento della banca del sangue cordonale del Centro di riferimento regionale, nonché per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge regionale n. 833/78; art. 26 della legge regionale n. 6/2001; art. 76 della legge regionale n. 20/2003

60

31

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione del contributo alla sede regionale dell'Associazione italiana sclerosi multipla

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge regionale n. 11/2010, art. 128

45

32

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione del contributo previsto per l'Associazione medullolesi spinali Onlus (ASMS)

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge regionale n. 11/2010, art. 128

45

33

Adempimenti amministrativo-contabili per l'erogazione del contributo alla Federazione movimenti per la vita e centri di aiuto alla vita della Regione Sicilia

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge regionale n. 10/1999, art. 3

45

34

Adempimenti amministrativo-contabili per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, nonché per consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto

Servizio 8 - Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria

Legge regionale n. 10/99, art. 3; legge regionale n. 6/01, art. 26; legge regionale n. 19/05, art. 25; legge regionale n. 6/09, art. 77

60

35

Richieste di parere di compatibilità

Servizio 9 - Tutela della fragilità

Art. 8-ter decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm. e ii.; decreto n. 463 del 17 aprile 2003, art. 1

60

36

Richieste di finanziamento da associazioni

Servizio 9 - Tutela della fragilità

Disposizione di leggi finanziarie regionali

60

 

 

Allegato B

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

 

Tabella B - Procedimenti per i quali sono previsti termini di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni, art. 2, comma 2-ter, della legge regionale n. 10/91

 

N.

Denominazione procedimento

Ufficio responsabile

Riferimenti normativi

Termine compreso tra 61 e 150 giorni

1

Rimborso alle Aziende sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e ss.mm.ii.

Area Int. 1 - Servizi generali e personale

Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e ss.mm. ii.

90

2

Tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli aspiranti all'incarico di direttore generale di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere ed Aziende ospedaliero-universitarie

Area Int. 3 - Affari giuridici

Delibera di Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008

150

3

Tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli aspiranti all'incarico di direttore amministrativo di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere ed Aziende ospedaliero-universitarie

Area Int. 3 - Affari giuridici

Delibera di Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008

150

4

Tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli aspiranti all'incarico di direttore sanitario di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere ed Aziende ospedaliero-universitarie

Area Int. 3 - Affari giuridici

Delibera di Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2009

150

5

Procedure di erogazione per spese in conto capitale per somme perenti

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

90

6

Procedure di erogazione per spese in conto capitale (Fondi P.O. FESR) per impegni di competenza

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; art. 3 legge n. 20/94; Reg. (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006

120

7

Procedure di erogazione per spese in conto capitale (Fondi P.O. FESR) per somme perenti

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; art. 3 legge n. 20/94; Reg. (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006

150

8

Procedure di erogazione per spese in conto capitale Interventi di cui all'art. 71, legge n. 448/98 relative alla quota 30% di pertinenza del bilancio regionale

Servizio 3 - Gestione degli investimenti

Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; art. 57 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; art. 71 legge n. 448/98

150

9

Attività Commissioni ricoveri c/o Centri non accr.

Servizio 4 - Programmazione ospedaliera

Leggi regionali n. 202/79, n. 66/77, n. 3/91

150

10

Determinazione tariffe

Servizio 5 - Economico-finanziario

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i.; legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

150

11

Attività connesse all'espletamento del servizio SUES 118 con ambulanze (convenzione quadro con SEUS Scpa)

Servizio 6 - Programmazione dell'emergenza

Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5

90

12

Procedimenti connessi all'attività stralcio dell'ex Convenzione con la C.R.I. del 31 marzo 2001 e sue modifiche ed integrazioni

Servizio 6 - Programmazione dell'emergenza

D.P.R. 27 marzo 1992

90

13

Revisione piante organiche farmacie su conferenze di servizio

Servizio 7 - Farmaceutica

Legge n. 475/68, D.P.R. n. 1275/71, legge n. 362/91

120