§ 3.5.48 - L.R. 7 marzo 2012, n. 1.
Integrazione alla L.R. 16 febbraio 2009, n. 1 per lo sviluppo e la competitivita’ del sistema produttivo locale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:07/03/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1. 1. All’art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (legge regionale per lo sviluppo e le competitività del sistema produttivo locale), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma
Art. 2. 1. Nell’art. 5 delle legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma
Art. 3.  Pubblicazione


§ 3.5.48 - L.R. 7 marzo 2012, n. 1.

Integrazione alla L.R. 16 febbraio 2009, n. 1 per lo sviluppo e la competitivita’ del sistema produttivo locale

(B.U. 10 marzo 2012, n. 8)

 

Art. 1.

1. All’art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (legge regionale per lo sviluppo e le competitività del sistema produttivo locale), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Tra le agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) rientrano:

a. Quelle rivenienti dal fondo rotativo di cui all’art. 1, commi da 855 ad 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b. Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c. Il credito di imposta di cui all’art. 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106.”

 

     Art. 2.

1. Nell’art. 5 delle legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nell’art. 4, comma 1/bis, la Giunta Regionale stipula le occorrenti intese con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con l’Agenzia delle Entrate”.

 

     Art. 3. Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.