Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 07/03/2012 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (legge regionale per lo sviluppo e le competitività del sistema produttivo locale), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. 1. Nell’art. 5 delle legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma |
Art. 3. Pubblicazione |
§ 3.5.48 - L.R. 7 marzo 2012, n. 1.
Integrazione alla L.R. 16 febbraio 2009, n. 1 per lo sviluppo e la competitivita’ del sistema produttivo locale
(B.U. 10 marzo 2012, n. 8)
1. All’art. 4 della
“1 bis. Tra le agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) rientrano:
a. Quelle rivenienti dal fondo rotativo di cui all’art. 1, commi da 855 ad 858, della
b. Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, della
c. Il credito di imposta di cui all’art. 2 del
1. Nell’art. 5 delle
“1 bis. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nell’art. 4, comma 1/bis, la Giunta Regionale stipula le occorrenti intese con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con l’Agenzia delle Entrate”.
Art. 3. Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.