Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.6 appalti pubblici |
Data: | 19/08/2011 |
Numero: | 842 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 3.6.48 - Regolamento 19 agosto 2011, n. 842. [1]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005
(G.U.U.E. 27 agosto 2011, n. L 222)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori [1], in particolare l'articolo 3 bis,
vista la
vista la
vista la
vista la
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quando segue:
(1) Le direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE stabiliscono che le forniture, i lavori e i servizi pubblici devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di queste pubblicazioni comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.
(2) Le direttive 92/13/CEE e 2004/17/CE stabiliscono che gli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di queste pubblicazioni comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.
(3) A norma della
(4) Il
(5) Al fine di soddisfare le prescrizioni della
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a IX, e agli allegati XII e XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 della
Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III e da VII a XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 della
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui all'articolo 3 bis delle direttive 86/665/CEE e 92/13/CEE, il modello di formulario di cui all'allegato XIV del presente regolamento.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli avvisi di cui agli articoli 30, 32, 52 e 64 della
Il
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.
[2] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.
[3] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[4] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
[5] GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
[6] GU L 257 dell'1.10.2005, pag. 1.
[1] Abrogato dall'art. 8 del