Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 28/07/2011 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 8. Disposizione transitoria |
§ 3.4.28 - L.R. 28 luglio 2011, n. 12.
Attuazione della Direttiva n. 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo
(B.U. 28 luglio 2011, n. 119)
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Nel titolo della
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
a) le parole "Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare: "sono sostituite dalle parole "I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:";
b) alla lettera a), la parola "del" è sostituita dalle parole "di cattura e di";
c) alla lettera b), dopo la parola "prelievo" vengono aggiunte le parole ", gli impianti o i metodi di cattura";
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati";
e) alla lettera d), dopo le parole "il numero" vengono aggiunte le parole "degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e";
f) alla lettera e), dopo le parole "i soggetti abilitati" vengono aggiunte le parole "alla cattura e".
3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della
"e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della
a) dopo le parole "La richiesta" sono aggiunte le parole "per l'autorizzazione al prelievo";
b) alla lettera b), le parole "ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate" sono sostituite dalle parole "per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:".
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
"2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 54 della
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della
Art. 8. Disposizione transitoria
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della