§ 1.2.28 - L.R. 10 novembre 2011, n. 18.
Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:10/11/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.2.28 - L.R. 10 novembre 2011, n. 18.

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13).”

(B.U. 14 novembre 2011, n. 71)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13) è abrogato.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)

1. All’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente comma:

“4. L’erogazione dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l’assegno è ripristinato con la cessazione dell’esercizio di tali mandati.”.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.