Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 15/02/2005 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. |
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 1.2.25 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 9.
Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n.13.
(B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis).
Art. 1. Modifica alla
1. Il comma 5 dell’articolo 4 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Le riduzioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 non si applicano ai consiglieri che hanno svolto il loro mandato per almeno due legislature.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 16 della
3. [Il comma 4 dell’articolo 16 della
4. Le disposizioni di cui alla lettera a) dell’articolo 21 della
5. Alla
“Nel rispetto del principio di cui all’articolo 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, unitamente a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
6. Alla
“Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’ufficio di presidenza, provvede al funzionamento dell’associazione ed alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei Deputati per l’associazione e per il ruolo degli ex parlamentari.
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della