§ 1.2.25 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 9.
Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n.13.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:15/02/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13.
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.2.25 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 9.

Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n.13.

(B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis).

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

     1. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è così sostituito: “Semestralmente l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette una relazione particolareggiata, relativa all’andamento della gestione, alla commissione bilancio”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13.

     1. Le riduzioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 non si applicano ai consiglieri che hanno svolto il loro mandato per almeno due legislature.

     2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13, si applicano anche nei confronti degli assessori regionali non consiglieri.

     3. [Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13, è soppresso] [1].

     4. Le disposizioni di cui alla lettera a) dell’articolo 21 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13, si applicano anche in caso di unioni di fatto stabili, conclamate ed accertate.

     5. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è aggiunto l’articolo 32 bis:

“Nel rispetto del principio di cui all’articolo 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, unitamente a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

     6. Alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, è aggiunto l’articolo 32 ter:

“Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’ufficio di presidenza, provvede al funzionamento dell’associazione ed alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei Deputati per l’associazione e per il ruolo degli ex parlamentari.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 2011, n. 18.