§ 9.5.18 – Direttiva 21 aprile 2004, n. 56.
Direttiva n. 2004/56/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:21/04/2004
Numero:56


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 9.5.18 – Direttiva 21 aprile 2004, n. 56.

Direttiva n. 2004/56/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi.

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, ha stabilito i principi fondamentali della cooperazione amministrativa e dello scambio d'informazioni tra gli Stati membri per individuare e prevenire l'evasione e la frode fiscali e per consentire agli Stati membri di effettuare un corretto accertamento dell'imposta. È essenziale migliorare, ampliare e aggiornare tali principi.

     (2) Quando uno Stato membro conduce indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere a una richiesta di assistenza esso dovrebbe essere considerato come se agisse per conto proprio; in tal modo si applicherà al processo di raccolta d'informazioni un unico insieme di norme, e lo svolgimento delle indagini non sarà compromesso da ritardi.

     (3) Se si vuole che la lotta contro la frode fiscale sia efficace, non è appropriato che uno Stato membro che abbia ricevuto informazioni da un altro Stato membro debba successivamente chiedere l'autorizzazione a divulgare le informazioni nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze.

     (4) Si dovrebbe chiarire che uno Stato membro non è obbligato ad effettuare indagini per ottenere le informazioni necessarie a rispondere ad una richiesta di assistenza, se la sua legislazione o la prassi amministrativa non consente alla sua autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere tali informazioni.

     (5) L'autorità competente di uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare di fornire informazioni o assistenza quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.

     (6) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi alla sua obbligazione fiscale e delle conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello all'assistenza delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

     (7) Poiché la situazione di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi spesso presenta un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria, quando tali controlli appaiano più efficaci di quelli eseguiti da un solo Stato membro.

     (8) La Commissione ha presentato la proposta di direttiva in base all'articolo 95 del trattato. Poiché ha ritenuto che la proposta di direttiva riguardasse l'armonizzazione delle legislazioni sia nel settore delle imposte dirette sia in quello delle imposte indirette e che l'atto dovesse pertanto essere adottato in base agli articoli 93 e 94 del trattato, il Consiglio, con lettera del 12 novembre 2003, ha consultato il Parlamento europeo informandolo dell'intenzione di modificare la base giuridica.

     (9) La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:

     1) l'articolo 1, paragrafo 5, è modificato come segue:

     a) i termini dopo «in Italia» sono sostituiti dal testo seguente:

     «il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o suoi rappresentanti autorizzati»

     b) i termini dopo «in Svezia» sono sostituiti dal testo seguente:

     «Chefen för Finansdepartementet o suo rappresentante autorizzato»

     2) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «Per procurarsi le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.»

     3) l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale.

     Tuttavia, tali informazioni:

     — devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,

     — devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga al momento della loro trasmissione iniziale,

     — non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.

     Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/ 308/CEE

     4) l'articolo 8 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all'autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste.»

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.»

     5) sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 8 bis. Notifica.

     1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte contemplate dalla presente direttiva.

     2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome, l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.

     3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e le notifica, in particolare, la data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

     Articolo 8 ter. Controlli simultanei.

     1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare per due o più Stati membri, tali Stati possono decidere di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

     2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente i soggetti di imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa le pratiche che, a suo parere, dovrebbero essere oggetto di un controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Essa precisa il termine entro il quale tali controlli dovrebbero essere effettuati.

     3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso o le comunica il rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

     4. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.»

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2005. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e le trasmettono una tabella delle corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.