§ 8.5.65 - Regolamento 26 maggio 1999, n. 1083.
Regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:26/05/1999
Numero:1083


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 8.5.65 - Regolamento 26 maggio 1999, n. 1083.

Regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

(G.U.C.E. 27 maggio 1999, n. L 131).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3976/87/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, modificato da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

     previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

     (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3976/87 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (ex articolo 85, paragrafo 3) ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel campo dei trasporti aerei ai quali si applica l'articolo 81, paragrafo 1 e riguardanti, fra l'altro, la programmazione congiunta ed il coordinamento degli orari; le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci sui servizi aerei di linea; gli accordi sull'esercizio congiunto di servizi aerei di linea su rotte nuove o poco frequentate e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari;

     (2) considerando che la Commissione, con regolamento (CEE) n. 1617/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1523/96, ha concesso un'esenzione per categoria ai settori sopraindicati; che detto regolamento era applicabile fino al 30 giugno 1998;

     (3) considerando che la Commissione ha avviato ampie indagini, prima del 30 giugno 1998, allo scopo di verificare in che misura i quattro settori contemplati dal regolamento (CEE) n. 1617/93 dovrebbero continuare a fruire dell'esenzione; che gli ambienti professionali interessati sono stati invitati a fare l'inventario delle prassi in atto in ciascuno dei quattro settori contemplati dal regolamento suddetto e ad indicare in che misura è possibile l'accesso al mercato di nuovi concorrenti;

     (4) considerando che i risultati di questa indagine e le risposte fornite finora dagli ambienti economici interessati permettono di concludere che non è opportuno mantenere in vigore l'esenzione per categoria per gli accordi aventi per oggetto la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari tra aeroporti, né per gli accordi sull'esercizio congiunto di servizi aerei; che questa conclusione deriva dalla constatazione che tali accordi, in particolare nel caso di alleanze, prevedono in effetti una collaborazione commerciale più ampia, quale la consultazione bilaterale sulle tariffe, che non poteva essere esentata in forza del regolamento (CEE) n. 1617/93; che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1617/93 non deve pertanto essere prorogata per questi due settori, fatta salva la possibilità per le imprese di richiedere un'esenzione individuale a norma dell'articolo 81, paragrafo 3;

     (5) considerando che non è stato possibile portare a termine l'indagine sugli accordi e le pratiche concordate riguardanti le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli sui servizi aerei di linea e l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti in tempo utile ai fini dell'adozione e della pubblicazione di un nuovo regolamento prima del 30 giugno 1998;

     (6) considerando che, nell'interesse della certezza del diritto applicabile alle imprese nonché al fine di trarre, dall'indagine in corso, delle conclusioni relativamente all'adozione di un nuovo regolamento entro il 30 giugno 2001, è opportuno prorogare fino a tale data l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli e l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti;

     (7) considerando che il regolamento (CEE) n. 1617/93 deve essere modificato in conformità,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:

     1) Il primo e secondo trattino dell'articolo 1 sono soppressi;

     2) Gli articoli 2 e 3 sono soppressi;

     3) Il punto ii) dell'articolo 6 è soppresso;

     4) All'articolo 7, la data del 30 giugno 1998 è sostituita dalla data del 30 giugno 2001.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica con effetto dal 1° luglio 1998.