§ 8.2.24 - Regolamento 9 giugno 2006, n. 851.
Regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.2 infrastrutture di trasporto
Data:09/06/2006
Numero:851


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 8.2.24 - Regolamento 9 giugno 2006, n. 851.

Regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 10 giugno 2006, n. L 158).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, è stato modificato più volte in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

      (2) La Commissione provvede a coordinare i lavori richiesti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. In particolare, essa deve fissare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili di cui all'allegato I di detto regolamento. È opportuno che le disposizioni corrispondenti siano emanate per garantire un'applicazione omogenea degli schemi contabili nei vari Stati membri e per il complesso dei modi di trasporto.

      (3) Il metodo da seguire deve comportare sia la delimitazione della nozione d'infrastruttura, precisando per ciascun modo di trasporto gli impianti, le opere e le attrezzature comprese in tale nozione, sia la definizione della natura delle spese da registrare nelle diverse voci degli schemi per la contabilità,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 è fissato in conformità degli allegati I e II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 2598/70 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

Delimitazione della nozione di infrastruttura di trasporto

 

     Per infrastruttura di trasporto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1108/70 si deve intendere il complesso delle vie e degli impianti fissi dei tre modi di trasporto nella misura in cui gli stessi sono necessari per la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

 

     A. FERROVIA

     L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati.

     — Terreni.

     — Corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate, ecc.,

     banchine per viaggiatori e per merci,

     stratelli e piste,

     muri di cinta, siepi vive, palizzate,

     bande protettive contro il fuoco,

     impianti per il riscaldamento degli scambi,

     schermi paraneve.

     — Opere di costruzione:

     ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori, muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.

     — Passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

     — Sovrastruttura, in particolare:

     rotaie, rotaie scanalate e controrotaie,

     traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia,

     scambi,

     piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione).

     — Sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali.

     — Impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni,

     edifici destinati ai suddetti impianti,

     freni di binario.

     — Impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

     — Impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti.

     — Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa la parte relativa agli impianti per la riscossione delle spese di trasporto.

 

     B. STRADA

     L'infrastruttura stradale si compone dei seguenti elementi.

     — Terreni.

     — Sovrastruttura stradale:

     trincee, lavori di riporto, dispositivi di drenaggio, ecc.,

     opere di sostegno e di consolidamento.

     — Sovrastrutture stradali ed opere accessorie:

     strati costituenti la sovrastruttura stradale, compresi gli strati di protezione, banchine, terrapieni separatori delle corsie, opere per lo scolo delle acque, zone di sosta di emergenza (malore, avaria, incidenti), piazzuole di sosta e parcheggi in zona extraurbana (corsie di accesso e di sosta, segnalamento), parcheggi situati negli agglomerati urbani sulla sede stradale del demanio pubblico, piantagioni di ogni tipo, impianti di sicurezza, ecc.

     — Opere d'arte:

     ponti, ponticelli, sovrappassaggi, gallerie, gallerie contro le pietre e la neve, schermi paraneve, ecc.

     — Passaggi a livello.

     — Impianti di segnalazione e telecomunicazione.

     — Impianti d'illuminazione.

     — Cabine per la riscossione dei pedaggi, parchimetri.

     — Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

 

     C. VIE NAVIGABILI

     L'infrastruttura delle vie navigabili si compone dei seguenti elementi.

     — Terreni.

     — Cunetta navigabile (lavori di sterro, bacini e stagnamento dei canali, soglie di fondo, pennelli, sponde, vie di servizio e vie alzaie), difese delle rive, ponti-canale, sifoni ed acquedotti, gallerie per canali, porti destinati esclusivamente per servire da rifugio ai natanti.

     — Opere di chiusura e di guardia, opere destinate all'evacuazione, per gravità, dell'acqua di uno sbarramento, bacini e serbatoi aventi la funzione di immagazzinare l'acqua destinata all'alimentazione ed alla regolarizzazione del livello idrico, impianti di regolazione delle acque, idrometri, limnigrafi e dispositivi d'allarme.

     — Argini (opere costruite trasversalmente all'alveo di un fiume che assicurano una profondità sufficiente per la navigazione e riducono la velocità delle correnti mediante canali fugatori), impianti annessi (scale di pesce, imbocchi di soccorso).

     — Chiuse di navigazione, ascensori e piani inclinati, compresi i bacini d'attesa e di recupero.

     — Dispositivi di ormeggio e di direzione (boe d'ormeggio, duchi d'alba, bitte di ormeggio, bitte accoppiate, listelli ed parabordi, palizzate).

     — Ponti mobili.

     — Impianti di segnalazione e sistemi di gavitelli, impianti di sicurezza, di telecomunicazione e di illuminazione.

     — Impianti di regolazione della circolazione.

     — Cabine di riscossione dei pedaggi.

     — Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

 

 

ALLEGATO II

Definizione delle spese da registrare nelle varie voci degli schemi

per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70

 

A. OSSERVAZIONI GENERALI

 

     1. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento citato significano che le spese da registrare nella contabilità sono le spese effettuate direttamente per pagare i lavori, le prestazioni e le forniture relative alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Tali disposizioni escludono pertanto la registrazione, in detta contabilità delle dotazioni annue a fondi d'accantonamento, di rinnovo, di assicurazione o di riserva costituiti per far fronte a spese successive.

     2. Per una determinata infrastruttura, le spese da imputare alle diverse voci degli schemi contabili sono le spese complessive effettuate a titolo di detta infrastruttura, indipendentemente dal modo in cui tali spese sono finanziate.

     Tuttavia, qualora per uno stesso impianto talune spese siano sostenute, direttamente o indirettamente, da due o più aziende esercenti infrastrutture, le spese da includere nella contabilità di ciascuna di esse sono le spese nette che restano a suo carico. Anche nei casi in cui le pubbliche autorità accordino compensazioni alle aziende esercenti talune infrastrutture, l'importo delle medesime deve essere dedotto dalle spese effettuate da dette aziende esercenti. Per le ferrovie, le somme detratte devono essere indicate separatamente. Esse possono riguardare in particolare le compensazioni ricevute per:

     — oneri d'infrastruttura [articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio];

     — oneri per pensioni [articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (categoria III), del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio].

     3. Il valore degli impianti o dei materiali posti fuori servizio, siano essi venduti o riutilizzati, va dedotto dalle spese relative alle corrispondenti voci degli schemi contabili, ferme restando, per quanto riguarda le ferrovie, le disposizioni particolari, eventualmente previste al riguardo nei contratti conclusi tra le aziende ferroviarie e i pubblici poteri.

     4. Le spese relative all'acquisto, alla manutenzione ed al funzionamento del materiale speciale e dell'attrezzatura destinati al servizio delle infrastrutture, nonché le spese relative ai trasporti in servizio per le esigenze del servizio stesso, saranno imputate alle corrispondenti voci degli schemi contabili o, in mancanza, alla voce «Spese generali».

     5. In linea di principio, le spese delle officine e dei depositi devono essere incluse nei prezzi di fatturazione dei pezzi e dei materiali forniti al servizio dell'infrastruttura. Qualora non sia possibile tale imputazione diretta, le spese di cui sopra devono essere imputate alla voce «Spese generali».

 

B. DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DELLE DIVERSE VOCI

 

     1. Voci comuni ai tre modi di trasporto

     — Spese d'investimento (voci A 1, B 1, C 1)

     Le spese d'investimento includono il complesso delle spese (di personale, di materiale e di prestazioni di terzi), relative alla nuova costruzione, all'ampliamento, alla ricostruzione ed al rinnovo di impianti delle infrastrutture, comprese le spese accessorie e le spese di studio connesse con detti lavori. Tuttavia, tale definizione non impedisce che, in applicazione di disposizioni nazionali, determinate spese d'investimento di scarsa importanza siano imputate alla voce «Spese correnti».

     — Spese correnti (voci A 2, B 2, C 2)

     Le spese correnti comprendono il complesso delle spese (di personale, di materiali e di prestazioni di terzi) relative alla manutenzione ed alla gestione delle infrastrutture.

     — Spese generali (voci A 3, B 4, C 4)

     Le spese generali comprendono il complesso delle spese dei servizi di amministrazione, di controllo e di ispezione, incaricati, in particolare, della messa a disposizione e della gestione delle infrastrutture, nonché la quota, imputabile alle infrastrutture, delle spese dei servizi amministrativi generali direttamente interessati. Esse comprendono inoltre tutte le altre spese che non siano state imputate direttamente alle altre voci degli schemi contabili.

     Più in particolare, si tratta delle spese seguenti:

     — retribuzioni del personale e spese di funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici centrali, regionali e locali, spese per i servizi di controllo e di collaudo dei lavori;

     — oneri di pensione per il personale di ruolo e altri oneri a carico dell'azienda (assegni familiari, contributi aziendali alla cassa malattia, premi di assicurazione infortuni, contributi alla cassa pensioni per il personale non di ruolo, ecc.);

     — spese per alloggi di servizio, messi a disposizione del personale addetto al servizio delle infrastrutture, previa deduzione degli affitti eventualmente riscossi;

     — spese relative agli edifici destinati ai servizi della linea (in particolare ricoveri, depositi per utensili) nella misura in cui esse non siano state imputate direttamente ad altre voci degli schemi contabili.

 

     2. Voci proprie alla strada

     — Spese di manutenzione degli strati costituenti la sovrastruttura stradale (voce B 20)

     Tali spese sono essenzialmente le spese relative ai lavori che interessano la resistenza meccanica della sovrastruttura stradale ai carichi ad essa applicati. Esse comprendono le spese relative al rifacimento di strati superficiali per le carreggiate flessibili e alla manutenzione delle lastre per le carreggiate rigide.

     — Polizia stradale (voce B 3)

     Le spese di polizia stradale includono il complesso delle spese dei servizi di polizia imputabili all'attività che detti servizi svolgono nell'interesse del controllo e dello scorrimento del traffico, comprese le spese per gli edifici, i veicoli e le attrezzature adibite in particolare a tali servizi.

 

     3. Voce propria alle vie navigabili

     — Polizia della navigazione (voce C 3)

     Le spese di polizia della navigazione includono l'insieme delle spese concernenti il servizio di polizia della navigazione, comprese le spese per gli edifici, gli imbarcatoi ed i natanti adibiti in particolare a detto servizio.

 

 

ALLEGATO III

Regolamento abrogato e sue modifiche successive

 

     Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione (GU L 278 del 23.12.1970, pag. 1)

     Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione (GU L 246 dell’8.9.1978, pag. 7)

     Regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 49)

 

 

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2598/70

Presente regolamento

Articolo unico

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegato III

Allegato IV