§ 8.2.1 - Regolamento 4 giugno 1970, n. 1108.
Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.2 infrastrutture di trasporto
Data:04/06/1970
Numero:1108


Sommario
Art. 1.      Dal 1° gennaio 1971 si istituisce, alle condizioni previste dal presente regolamento, una contabilità uniforme e permanente delle spese per le infrastrutture che servono ai trasporti per [...]
Art. 2.      1. Le spese da registrare nella contabilità sono le spese proprie della funzione di trasporto delle infrastrutture e la parte delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni che e [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta conformemente agli schemi dell'allegato I
Art. 5.      1. Gli stati membri comunicano alla commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura relative all'anno precedente. Essi presentano [...]
Art. 6.      Gli stati membri comunicano alla commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i seguenti dati, globalmente per le infrastrutture [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. In attesa che criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture siano fissati [...]
Art. 9.      1. La commissione provvede al coordinamento di tutti i lavori che derivano dal presente regolamento e vigila per l'applicazione omogenea delle disposizioni del medesimo. Essa fissa in [...]
Art. 10.      Il consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, puo modificare gli allegati del presente regolamento in conseguenza dell'esperienza acquisita e delle [...]
Art. 11.      Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento


§ 8.2.1 - Regolamento 4 giugno 1970, n. 1108.

Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(G.U.C.E. 15 giugno 1970, n. L 130).

 

Art. 1.

     Dal 1° gennaio 1971 si istituisce, alle condizioni previste dal presente regolamento, una contabilità uniforme e permanente delle spese per le infrastrutture che servono ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

 

     Art. 2.

     1. Le spese da registrare nella contabilità sono le spese proprie della funzione di trasporto delle infrastrutture e la parte delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni che e imputabile alla funzione di trasporto.

     2. Indipendentemente dalle norme contabili applicate negli stati membri, le spese da registrare per un anno sono le spese effettuate nel corso di tale anno per provvedere alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Esse non comprendono gli oneri relativi all'ammortamento e al servizio d'interesse dei prestiti contratti per il finanziamento delle spese d'infrastruttura.

 

     Art. 3. [1]

     La contabilità delle spese d'infrastruttura è effettuata per ciascuna delle reti ferroviarie specificate nell'allegato II A 1 e per l'insieme delle altre reti specificate nell'allegato II A 2 nonché per l'insieme delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, fatta eccezione per:

     a) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, vale a dire alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cm3,

     b) le strade utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,

     c) le vie navigabili su cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate.

     d) le vie navigabili a carattere marittimo la cui lista figura nel regolamento (CEE) n. 281/71.

 

     Art. 4.

     La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta conformemente agli schemi dell'allegato I.

Le modalità secondo cui detta contabilità viene tenuta sono fissate da ciascuno stato membro.

 

     Art. 5.

     1. Gli stati membri comunicano alla commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura relative all'anno precedente. Essi presentano tali risultanze in conformità degli schemi dell'allegato i.

     2. Dati distinti sono comunicati:

     a) per quanto riguarda le ferrovie:

     i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A 1,

     ii) per tutte le altre reti specificate nell'allegato II A 2. Tuttavia, la comunicazione dei data relativi a queste reti è effettuata soltanto ogni cinque anni e la prima volta per il 1980 [2].

     b) per quanto riguarda la strada, per ciascuna delle categorie di strade specificate nell'allegato II b distinguendo altresì le strade situate all'esterno degli agglomerati urbani da quelle situate all'interno dei medesimi,

     c) per quanto riguarda le vie navigabili, secondo le distinzioni fatte nell'allegato ii c.

 

     Art. 6.

     Gli stati membri comunicano alla commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i seguenti dati, globalmente per le infrastrutture di ciascun settore di trasporto:

     - importo dei prestiti contratti durante l'anno per finanziare spese d'infrastruttura,

     - importi rispettivi degli oneri di ammortamento e degli oneri d'interesse, relativi ai prestiti contratti anteriormente [3]. Per la raccolta di questi dati, gli stati membri prendono in considerazione solo i prestiti il cui prodotto e stato espressamente destinato al finanziamento delle spese di infrastruttura.

 

     Art. 7. [3]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture secondo le tabelle A, B 1.1 e C dell'allegato III.

La comunicazione dei dati di cui alle tabelle B 1.2 e B 2 di detto allegato è effettuata soltanto ogni cinque anni. Per quanto riguarda la tabella B 1.2 essa è effettuata per la prima volta per i dati relativi al 1980 e, per quanto riguarda la tabella B 2, essa è sospesa fino a quando lo rendano necessario i lavori in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

 

     Art. 8.

     1. In attesa che criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture siano fissati dalla commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e siano applicati dagli stati membri, sono da registrare distintamente nella contabilità, per ciascuna voce degli schemi contabili, da un lato le spese proprie della funzione di trasporto e dall'altro la totalità delle spese comuni.

     2. In attesa che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, sia attuato il ravvicinamento dei criteri per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, gli stati membri utilizzano per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato iii b i criteri da loro scelti che essi indicano alla commissione nelle comunicazioni che gli stati stessi le fanno in applicazione degli articoli 5 e 7.

     3. Per la Repubblica federale di Germania, la comunicazione alla commissione dei dati di cui all'allegato ii c e obbligatoria solo dalla rilevazione relativa al 1972.

     4. La comunicazione alla commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella b 1 dell'allegato III viene effettuata per le rilevazioni degli anni 1972-1974 in modo obbligatorio per le categorie di autoveicoli recanti un numero d'ordine a una sola cifra e in modo facoltativo per le altre categorie.

     5. Per i Paesi Bassi, la comunicazione alla commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alle tabelle b dell'allegato III sarà obbligatoria, per la categoria di strade di questo paese di cui all'allegato II b sub 5, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1975.

     6. Per l'Italia, la comunicazione alla commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella b 2 dell'allegato III sarà effettuata per la prima volta per la rilevazione relativa al 1971. Le comunicazioni seguenti relative a detta tabella saranno effettuate per gli stessi anni risultanti dall'articolo 7, secondo comma.

     7. La comunicazione alla commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella c dell'allegato III e obbligatoria:

     - per il Belgio, per le categorie di natanti di cui alle lettere e) ed f) e per il traffico sul bacino marittimo della scheda, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;

     - per la Repubblica federale di Germania, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;

     - per la Francia, per le categorie di navi di cui alle lettere e) ed f) nonché per il numero di natanti passati attraverso una chiusa, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1974;

     - per i Paesi Bassi, per le vie regolarizzate, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1972.

 

     Art. 9.

     1. La commissione provvede al coordinamento di tutti i lavori che derivano dal presente regolamento e vigila per l'applicazione omogenea delle disposizioni del medesimo. Essa fissa in particolare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili dell'allegato i e adotta criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a tale funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture.

La commissione si adopera inoltre per realizzare progressivamente la convergenza delle modalità secondo cui la contabilità viene tenuta negli stati membri, il ravvicinamento dei criteri utilizzati per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, nonché il miglioramento e il ravvicinamento dei metodi di rilevamento dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture.

     2. Il comitato di esperti governativi di cui all'articolo 5 della decisione del consiglio, del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione n. 64/389/CEE del consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, assiste la commissione nell'assolvimento di tutti questi compiti, come anche nella determinazione dell'elenco delle vie navigabili di cui all'articolo 3, lettera e).

     3. La commissione presenta al consiglio ogni anno sei mesi dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, una relazione di sintesi in cui devono essere indicate le principali risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura.

 

     Art. 10.

     Il consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, puo modificare gli allegati del presente regolamento in conseguenza dell'esperienza acquisita e delle necessita derivanti dalle misure adottate in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

 

     Art. 11.

     Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno stato membro lo chiede o se essa lo ritiene opportuno, la commissione procede a una consultazione con gli stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente. Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

 

 

ALLEGATO I [4]

SCHEMI PER LA CONTABILITA' DELLE SPESE

DI CUI ALL'ARTICOLO 4

 

A. FERROVIE

1. Spese d'investimento

(spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

 

2. Spese correnti

(spese di manutenzione e di gestione)

 

3. Spese generali

 

B. STRADA

 

1. Spese d'investimento

(spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

 

2. Spese correnti

(spese di manutenzione e di gestione)

 

3. Polizia della circolazione

 

4. Spese generali

 

C. VIE NAVIGABILI

 

1. Spese d'investimento

(spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)

 

2. Spese correnti

(spese di manutenzione e di gestione)

 

3. Polizia della navigazione

 

4. Spese generali

 

 

ALLEGATO II [5]

ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI

STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

 

A. 1. FERROVIE - Reti principali

 

     - Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

     - Danske Statsbaner (DSB),

     - Deutsche Bundesbahn (DB),

     - Deutsche Reichsbahn (DR),

     - Organismos Sidirodromon Ellados (OSE),

     - Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

     - Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

     - Córas Iompair Éireann (CIE),

     - Ente Ferrovie dello Stato (FS),

     - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

     - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

     - Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),

     - British Rail (BR),

     - Northern Ireland Railways (NIR),

     - OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB),

     - Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR),

     - Statens jaernvaegar (SJ),

     Repubblica ceca

     — Správa zeleznicní dopravní cesty s.o.

     Repubblica di Estonia

     — AS Eesti Raudtee;

     — Edelaraudtee AS

     Repubblica di Lettonia

     — Valsts akciju sabiedrıba “Latvijas Dzelzcel¸š” (LDZ)

     Repubblica di Lituania

     — Akcine bendrove “Lietuvos gelezˇinkeliai”

     Repubblica di Ungheria

     — Magyar Államvasutak Rt. (MÁV)

     — Gyor-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV)

     Repubblica di Polonia

     — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

     Repubblica di Slovenia

     — Slovenske zˇeleznice (SZ)

     Repubblica slovacca

     — Zeleznice Slovenskej republiky (ZSR)

 

 

 

A. 2. FERROVIE - Reti aperte al traffico pubblico e raccordate alle reti principali (reti urbane escluse)

 

     - Repubblica federale di Germania

     - Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH

     - Alsternordbahn GmbH

     - Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumuenster

     - Augsburger Lokalbahn GmbH

     - Bayerische Landeshafenverwaltung

     - Bentheimer Eisenbahn AG

     - Birkenfelder Eisenbahn GmbH

     - Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH

     - DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, NE-Geschaeftsfuehrung

     - Deutsche Eisenbahn-GmbH

     - Dortmunder Eisenbahn

     - Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG

     - Verkerhrsbetriebe Extertal - Extertalbahn GmbH

     - Filderbahn der Stuttgarter Strassenbahnen AG

     - Hafen - und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel

     - Haefen der Stadt Koeln

     - Hafen - und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld

     - Hersfelder Kreisbahn

     - Hohenzollerische Landesbahn AG

     - Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

     - Huemmlinger Kreisbahn

     - Ilmebahn-Gesellschaft AG

     - Koeln-Bonner Eisenbahnen AG Koelner Verkehrs-Betriebe AG (Koeln- Frechen-Benzelrather

     - Eisenbahn)

     - Eisenbahn Koeln-Muelheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG

     - Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG

     - Kreiswerke Gelnhausen GmbH - Verkehrsbetriebe

     - Meppen-Haseluenner Eisenbahn

     - Merzig-Bueschfelder Eisenbahn GmbH

     - Mindener Kreisbahnen

     - Bahnen der Stadt Monheim GmbH

     - Neukoelln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft

     - Neusser Eisenbahn

     - Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG

     - Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG

     - Kreisbahn Osterode am Harz - Kreiensen

     - Osthannoversche Eisenbahnen AG

     - Osthavellaendische Eisenbahn

     - Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH

     - Regentalbahn AG

     - Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft

     - Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg

     - Siegener Kreisbahn GmbH

     - Suedwestdeutsche Eisenbahnen AG

     - Tegernsee-Bahn AG

     - Trossinger Eisenbahn

     - Uetersener Eisenbahn-AG

     - Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

     - Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH

     - Bahngesellschaft Waldhof - Nebenbahn Waldhof/Sandhofen

     - Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn

     - Werne-Bochum-Hoeveler Eisenbahn

     - Westfaelische Verkehrsgesellschaft mbH

     - Westerwaldbahn

     - Wuppertaler Stadtwerke AG

     - Wuerttembergische Eisenbahn-GmbH

     - Wuerttembergische Nebenbahnen GmbH

     - Industriebahn der Stadt Zuelpich

     - Hafenbahn Aschaffenburg

     - Brohltal-Eisenbahn GmbH

     - Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht

     - Hohenlimburger Kleinbahn

     - Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG

     - Wittlager Kreisbahn GmbH

 

Repubblica italiana

     - Torino - Ceres

     - Ferrovie Nord Milano

     - Trento - Malè

     - Società veneta autoferrovie

     - Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche

     - Ferrovia Suzzara - Ferrara

     - Gestione governativa ferrovie padane

     - Azienda trasporti consorziali di Modena

     - Azienda trasporti consorziali - Bologna

     - Acotral

     - Ferrovie Adriatico Appennino

     - Gestione governativa ferrovia Cancello - Benevento

     - Ferrotranviaria (SpA)

     - Ferrovie del Sud-Est

     - Ferrovie del Gargano

     - Gestione governativa ferrovie Circumetnea

     - Azienda consorziale trasporti - Reggio Emilia

     - La Ferroviaria italiana

     - Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine

     - Società nazionale di ferrovie e tranvie

 

Repubblica di Finlandia

     - Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)

 

Regno di Svezia

     - Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

     - Malmoe-Limhamns Jaernvaeg (MLJ)

     - Vaexjoe-Hultsfred-Vaesterviks Jaernvaeg (VHVJ)

     - Johannesberg-Ljungaverks Jaernvaeg (JLJ).

 

     Repubblica ceca

     — Jindrichohradecké místní dráhy (JHMD) a.s.

     — Connex Morava, a.s.

     — OKD Doprava, a.s.

     — Viamont, a.s.

 

     Repubblica di Estonia

     — AS Eesti Raudtee

     — Edelaraudtee AS

 

     Repubblica di Lettonia

     — Valsts akciju sabiedrıba “Latvijas Dzelzcelš” (LDZ)

     — Pašvaldı bu dzelzcela infrastrukturas parvaldı tajs ILDC

 

     Repubblica di Lituania

     — Akcine bendrove “Lietuvos gelezinkeliai”

 

     Repubblica di Ungheria

     — Fertovidéki Helyiérdeku Vasút Rt. (FHÉV)

 

     Repubblica di Polonia

     — Przedsiebiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. — Rybnik

     — Kopalnia Piasku “Kuznica Warezyn ska” S.A. — Dabrowa Górnicza

     — Kopalnia Piasku “Szczakowa” S.A. — Jaworzno

     — Kopalnia Piasku “Kotlarnia” S.A. — Kotlarnia

     — Jastrze˛bska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzebiu Zdroju

     — Kopalnia Piasku “Maczki Bór” Sp. z o.o. — Sosnowiec

 

B. STRADA

 

Regno del Belgio

     1 . Autoroutes / Autosnelwegen

     2 . Autres routes de l'Etat / Andere rijkswegen

     3 . Routes provinciales / Provinciale wegen

     4 . Routes communales / Gemeentewegen

 

Regno di Danimarca

     1 . Motorveje

     2 . Hovedlandeveje

     3 . Landeveje

     4 . Biveje

 

Repubblica federale di Germania

     1 . Bundesautobahn

     2 . Bundesstrassen

     3 . Land-(Staats-)strassen

     4 . Kreisstrassen

     5 . Gemeindestrassen

 

Repubblica francese

     1 . Autoroutes

     2 . Routes nationales

     3 . Chemins départementaux

     4 . Voies communales

 

Irlanda

     1 . National primary roads

     2 . Main roads

     3 . County roads

     4 . County borough roads

     5 . Urban roads

 

Repubblica italiana

     1 . Autostrade

     2 . Strade statali

     3 . Strade regionali e provinciali

     4 . Strade comunali

 

Granducato del Lussemburgo

     1 . Routes d'Etat

     2 . Chemins repris

     3 . Chemins vicinaux

 

Regno dei Paesi Bassi

     1 . Autosnelwegen van het Rijkswegenplan ( primaire wegen )

     2 . Overige wegen van het Rijkswegenplan ( primaire wegen )

     3 . Wegen van de secundaire wegenplannen

     4 . Wegen van de tertiaire wegenplannen

     5 . Overige verharde wegen

 

Repubblica portoghese

     1. Auto-estradas,

     2. Estradas nacionais e regionais,

     3. Vias municipais,

     4. Vias florestais

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

     1 . Motorways and trunk roads

     2 . Principal roads

     3 . Non-principal and other roads .

 

Repubblica Ellenica [6]

 

Regno di Spagna

     1. Autopistas,

     2. Autovías,

     3. Carreteras estatales,

     4. Carreteras provinciales,

     5. Carreteras municipales

 

Repubblica d'Austria

     1. Bundesautobahnen

     2. Bundesstrassen

     3. Landesstrassen

     4. Gemeindestrassen

 

Repubblica di Finlandia

     1. Paeaetiet/Huvudvaegar

     2. Muut maantiet/OEvriga landsvaegar

     3. Paikallistiet/Bygdevaegar

     4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vaegar

 

Regno di Svezia

     1. Motorvaegar

     2. Motortrafikleder

     3. OEvriga vaegar

 

     Repubblica ceca

     1. Dálnice

     2. Silnice

     3. Místní komunikace

 

     Repubblica di Estonia

     1. Põhimaanteed

     2. Tugimaanteed

     3. Kõrvalmaanteed

     4. Kohalikud maanteed ja tänavad

 

     Repubblica di Cipro

     1. Αυτοκινητόδρομοι

     2. Κύριοι Δρόμοι

     3. Δευτερεύοντες Δρόμοι

     4. Τοπικοί Δρόμοι

 

     Repubblica di Lettonia

     1. Valsts galvenie autoceli

     2. Valsts 1. škiras autoceli

     3. Valsts 2. škiras autoceli

     4. Pilsetu ielas un autoceli

 

     Repubblica di Lituania

     1. Magistraliniai keliai

     2. Krašto keliai

     3. Rajoniniai keliai

 

     Repubblica di Ungheria

     1. Gyorsforgalmi utak

     2. Foutak

     3. Mellékutak

     4. Önkormányzati utak

 

     Repubblica di Malta

     1. Toroq Arterjali

     2. Toroq Distributorji

     3. Toroq Lokali

 

     Repubblica di Polonia

     1. Drogi krajowe

     2. Drogi wojewódzkie

     3. Drogi powiatowe

     4. Drogi gminne

 

     Repubblica di Slovenia

     1. Avtoceste

     2. Hitre ceste

     3. Glavne ceste

     4. Regionalne ceste

     5. Lokalne ceste

     6. Javne poti

 

     Repubblica slovacca

     1. Dial’nice

     2. Rychlostné cesty

     3. Cesty I. triedy

     4. Cesty II. triedy

     5. Cesty III. triedy

     6. Miestne komunikácie

 

C. VIE NAVIGABILI

 

vie navigabili/vie regolarizzate/vie canalizzate/canali/altre vie

vie accessibili ai natanti di portata lorda

i. Da 250 a meno di 400 t

ii. Da 400 a meno di 650 t

iii. Da 650 a meno di 1.000 t [1]

iv. Da 1.000 a meno di 1.500 t [1]

v. Da 1.500 a meno di 3.000 t [1]

vi. + 3.000 t [1]

 

[1] per questi gruppi di vie, le risultanze sono presentate per via o per sezione di via. Non e necessario presentare separatamente le risultanze per brevi tratti di via di classe diversa da quella della parte preponderante della relativa sezione di via. Inoltre le vie in corso di costruzione formano oggetto di un'indicazione distinta all'interno di ogni voce.

 

 

ALLEGATO III [7]

ELENCO DEI DATI SULL'USO DELLE INFRASTRUTTURE

DI CUI ALL'ARTICOLO 7

 

TABELLA A - FERROVIE

 

     (Omissis)

 

TABELLA B - STRADA

 

     1.1 Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

 

     Stato membro:

     Categoria delle strade:

 

 

    Categorie di autoveicoli       Veicoli/km (milioni di unità)

1. Autovetture con < 10 posti

2. Autocarri del peso totale a

carico autorizzato di < 3 t

3. Autocarri

4. Autocarri con rimorchio

5. Trattori con semirimorchio

6. Autobus

7. Vari

 

 

     1.2. Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

 

Stato membro:

 

Categoria delle strade:

 

 

           Categorie di autoveicoli                Veicoli/km

                                                  (milioni di

                                                     unità)

3.1. Autocarri a due assi

3.2. Autocarri a tre assi

3.3. Autocarri a quattro assi

4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a

due assi

4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a

tre assi

4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a

due assi

4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a

tre assi

4.5. Altre categorie di autocarri con

rimorchio [1]

5.1. Trattori a due assi con semirimorchio a

un asse

5.2. Trattori a due assi con semirimorchio a

due assi

5.3. Trattori a tre assi con semirimorchio a

un asse

5.4. Trattori a tre assi con semirimorchio a

due assi

5.5. Altre categorie di trattori con

semirimorchio [1]

6.1. Autobus a due assi

6.2. Autobus a tre assi

 

 

[1] Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il

numero e la disposizione degli assi.

 

 

     2. Composizione della circolazione degli autoveicoli industriali per classi di peso totale massimo autorizzato

e di carico d'asse effettivo (strade all'esterno degli agglomerati urbani)

     (Omissis)

 

TABELLA C - VIE NAVIGABILI

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79.

[3] Alinea così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79.

[4] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79. Vedi il regolamento (CE) n. 851/2006.

[5] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79, successivamente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3021/81, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica di Portogallo alle Comunità europee, dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3572/90, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e da ultimo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Si omette la dicitura in lingua greca.

[7] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1384/79.