§ 8.2.21. - Decisione 29 aprile 2004, n. 447.
Decisione n. 2004/447/CE della Commissione che modifica l'allegato A della decisione 2002/731/CE e che stabilisce le principali caratteristiche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.2 infrastrutture di trasporto
Data:29/04/2004
Numero:447


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.  [2]
Art. 3.     


§ 8.2.21. - Decisione 29 aprile 2004, n. 447. [1]

Decisione n. 2004/447/CE della Commissione che modifica l'allegato A della decisione 2002/731/CE e che stabilisce le principali caratteristiche del sistema di classe A (ERTMS) del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L155).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

     vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La presente decisione riguarda le infrastrutture e il materiale rotabile ai quali si applicano le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e che devono entrare in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente decisione.

      (2) Il primo obiettivo della presente decisione è orientare le scelte tecniche delle autorità responsabili di pianificare, costruire, rinnovare, ristrutturare e operare le infrastrutture e il materiale rotabile di cui sopra.

      (3) Il secondo obiettivo è aggiornare l'allegato A della decisione 2002/731/CE, del 30 maggio 2002, della Commissione relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE.

      (4) Il terzo obiettivo è stabilire un riferimento definitivo per tutte le specifiche che devono essere prese in considerazione nel contesto del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò non esclude tuttavia la necessità di convalidare e, se necessario, ampliare ulteriormente, aggiornare o modificare questi parametri nella STI corrispondente (STI «SCC sistema ferroviario convenzionale»), che deve essere adottata conformemente alla direttiva 2001/16/CE. Detti parametri possono essere anche aggiornati nel quadro della revisione delle STI prevista nella direttiva in oggetto e in considerazione del parere espresso nella procedura di gestione del controllo delle modifiche prevista nella STI «SCC alta velocità»).

      (5) Conformemente all'articolo 2, lettera c), della direttiva 96/48/CE, il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale. Ciascuno di questi sottosistemi è oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI).

      (6) La decisione 2002/731/CE ha istituito la STI relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (STI «SCC alta velocità»).

      (7) Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE (in appresso «il comitato») ha nominato l'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (Association Européenne pour l'Intéroperabilité Ferroviaire, in appresso «AEIF») quale organismo comune rappresentativo.

      (8) L'organismo comune rappresentativo è incaricato di preparare la revisione e l'aggiornamento delle STI nonché di presentare ogni raccomandazione utile al comitato di cui all'articolo 21, al fine di tenere conto dell'evoluzione della tecnologia o delle esigenze sociali.

      (9) L'AEIF ha ricevuto il mandato di rivedere la STI per il sottosistema controllo-comando per il sistema ferroviario ad alta velocità.

      (10) Considerando l'evoluzione della tecnologia e le reazioni alla prima serie di applicazioni pratiche, si ritiene necessario procedere a una profonda revisione della serie di specifiche incluse nell'allegato A della STI per il sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario ad alta velocità di cui sopra. L'AEIF ha elaborato il progetto di revisione di detto allegato A.

      (11) Il progetto della versione modificata dell'allegato A è stato esaminato dai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato.

      (12) Conformemente all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/16/CE, il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale. Ciascuno di questi sottosistemi è oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI).

      (13) In una prima fase, i progetti di STI devono essere elaborati dall'organismo comune rappresentativo in virtù di un mandato della Commissione secondo la procedura stabilita all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva.

      (14) Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE (in appresso «il comitato») ha nominato l'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (Association Européenne pour l'Intéroperabilité Ferroviaire, in appresso «AEIF») quale organismo comune rappresentativo.

      (15) L'AEIF ha ricevuto il mandato di elaborare un progetto di STI per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (STI SCC sistema ferroviario convenzionale).

      (16) Tuttavia, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2001/16/CE, la prima fase dello sviluppo della summenzionata STI prevede la definizione delle caratteristiche dei suoi parametri fondamentali.

      (17) Conformemente al suddetto mandato, l'AEIF ha già elaborato una STI completa per il sottosistema controllocomando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (STI SCC sistema ferroviario convenzionale). La STI in questione sarà adottata solo dopo l'esecuzione dell'analisi costi-benefici prevista dalla direttiva 2001/16/CE e la consultazione delle organizzazioni degli utenti e delle parti sociali.

      (18) Visto il moltiplicarsi dei progetti connessi all'ERTMS per le applicazioni convenzionali, sia nell'Unione europea che nei paesi in via di adesione, occorre creare con urgenza un quadro di riferimento per il sistema ferroviario convenzionale. Attualmente, la maggior parte di questi progetti mostra una conformità approssimativa con la STI in vigore per il sottosistema controllocomando e segnalamento per il sistema ferroviario ad alta velocità, dando così origine a una situazione che potrebbe causare di nuovo l'assenza di interoperabilità a livello europeo, questa volta dovuta a diversi sistemi nazionali dell'ERTMS.

      (19) L'estensione dei parametri dell'alta velocità al sistema ferroviario convenzionale trova la sua giustificazione in ragioni commerciali e operative, che includono da una parte gli effetti di scala derivanti da un'unica soluzione per il sistema ferroviario ad alta velocità e quello convenzionale, e dall'altra una risposta alle esigenze operative dei treni ad alta velocità quando devono usare la rete convenzionale.

      (20) L'adozione di un'unica soluzione per il sistema ferroviario ad alta velocità e quello convenzionale è un concetto fondamentale alla base dell'ERTMS che ha ricevuto un ampio consenso nel settore ferroviario, tanto da parte dei fornitori di attrezzature quanto delle imprese ferroviarie.

      (21) I parametri fondamentali di riferimento rivisti per la STI «SCC alta velocità» dovrebbero quindi essere adottati anche come riferimento per i parametri fondamentali per il sistema di classe A della STI «SCC sistema ferroviario convenzionale».

      (22) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato A della STI che figura in appendice alla decisione n. 2002/731/CE che istituisce la STI relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è sostituito dalla tabella allegata alla presente decisione.

 

          Art. 2. [2]

     [Le definizioni e le caratteristiche che devono essere rispettate in relazione ai parametri fondamentali dei sistemi di Classe A (ERTMS) del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/16/CE sono indicate nell'allegato alla presente decisione.]

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     CARATTERISTICHE ERTMS

 

     1. DESCRIZIONE DEL PARAMETRO

     Il sottosistema unificato di controllo-comando e segnalamento (ERTMS — European rail traffic management system) comprende due elementi:

     — L'elemento controllo-comando e segnalamento (ERTMS/ETCS — European rail traffic management system/European train control system), che copre i sottosistemi installati a bordo e a terra;

     — L'elemento radiotelecomunicazione (ERTMS/GSM-R — GSM per le ferrovie), basato sulle norme applicate alla rete GSM pubblica, che copre anche le attrezzature a bordo e a terra. Il GSM-R è basato sulla norma GSM fase 2+ dell'ETSI, che include il GPRS (global packet radio services), completata dalle applicazioni specifiche per il settore ferroviario.

 

     2. CARATTERISTICHE DA RISPETTARE

     2.1. ERTMS/ETCS:

     Il sottosistema controllo-comando e segnalamento è basato sulle specifiche elencate nella tabella seguente. Se necessario, dette specifiche possono essere riviste ed estese conformemente alla procedura per la revisione delle STI stabilita nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. La revisione in questione prenderà in considerazione il parere espresso nel quadro della procedura ERTMS di gestione del controllo delle modifiche, tenendo conto del fatto che è necessaria una fase di consolidamento per le specifiche ERTMS, sulla base dei siti di prova e delle prime applicazioni.

 

 

ALLEGATO A

SPECIFICHE PER L'INTEROPERABILITÀ

 

     (Omissis)

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 giugno 2004, n. L 193.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della decisione n. 2006/679/CE.