§ 2.3.185 - Decisione 13 novembre 2002, n. 731/2003.
Decisione n. 2003/731/CE della Commissione relativa alle misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Pertusola Sud. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:13/11/2002
Numero:731


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 2.3.185 - Decisione 13 novembre 2002, n. 731/2003.

Decisione n. 2003/731/CE della Commissione relativa alle misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Pertusola Sud. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 ottobre 2003, n. L 264).

 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

     dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli, e viste le osservazioni trasmesse,

     considerando quanto segue:

 

I. PROCEDIMENTO

 

     (1) Con lettera del 18 settembre 2000 l'Italia ha trasmesso alla Commissione un progetto di contratto relativo alla vendita di Pertusola Sud SpA in liquidazione a Zincocalabra SpA, gruppo privato di società facente capo a Cogefin SpA. Tale trasmissione è avvenuta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 98/212/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, relativa agli aiuti concessi dall'Italia a Enirisorse SpA, poiché il contratto contiene una clausola sospensiva che ne subordina la validità all'autorizzazione da parte della Commissione.

     (2) Con lettera del 13 febbraio 2001, la Commissione ha notificato all'Italia la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2.

     (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

     (4) Alla Commissione sono pervenute osservazioni da parte del Regno Unito nonché da Unione Minière, Metaleurop e Nuova Solmine. Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia, cui è stata fornita la possibilità di replicare. La replica dell'Italia è pervenuta con lettera datata 22 ottobre 2001.

 

II. DESCRIZIONE

 

     (5) Con la decisione 98/212/CE la Commissione ha autorizzato l' aiuto, per un importo di 1 819 miliardi di lire italiane («ITL»), concesso dall'Italia in favore di Enirisorse SpA, ai fini della ristrutturazione di alcune sue controllate, tra cui Pertusola Sud SpA. L'aiuto destinato a Pertusola Sud SpA ammontava a 280 milioni di ITL e riguardava il periodo 1992-1996. In base all'articolo 2 di detta decisione l'Italia era tenuta ad adempiere gli impegni indicati nel piano di ristrutturazione, ossia di privatizzare le restanti società ed i restanti siti di produzione di Enirisorse SpA entro il 31 dicembre 1998. Una delle due società in questione era Pertusola Sud.

     (6) In base alla decisione 98/212/CE Pertusola Sud avrebbe dovuto essere chiusa e smantellata nel 1997, oppure essere ceduta ad un acquirente che avesse espresso interesse. In ogni caso la società non poteva più produrre zinco. La Commissione aveva inoltre considerato che la riduzione del 45 % della capacità di produzione di zinco di Enirisorse SpA, rappresentata dalla chiusura di Pertusola Sud, fosse una contropartita sufficiente all'aiuto concesso all'impresa in causa. Essa aveva quindi concluso che l'aiuto non incideva sulla concorrenza in misura contraria al comune interesse.

     (7) Il 24 luglio 1997, Enirisorse ha pubblicato un bando per la vendita di Pertusola Sud. Il 31 marzo 1998 Pertusola Sud è stata posta in liquidazione ed ha cessato la produzione nel febbraio 1999. Pertusola Sud aveva un capitale di 22 miliardi di ITL detenuto al 100 % da Enirisorse.

     (8) Nell'agosto 2000 Enirisorse SpA ha accettato di vendere l'intero capitale azionario che detiene in Pertusola Sud SpA a Zincocalabra SpA.

     (9) Zincocalabra SpA è una nuova società di proprietà di un gruppo privato di società, facente capo al gruppo italiano Cogefin SpA, le cui società operano prevalentemente nel settore dello zinco. Zincocalabra SpA intendeva accrescere la produzione di zinco di Pertusola SpA a 185 000 tonnellate all'anno e realizzare un programma d'investimenti, del costo totale di 500 miliardi di ITL, cui contava contribuire con 250 miliardi di ITL. Il rimanente 50 % doveva provenire da un finanziamento pubblico concesso a titolo di aiuto regionale, soggetto a notifica alla Commissione in base alla disciplina multisettoriale. Il contratto prevedeva anche un'altra clausola relativa al pagamento da parte di Enirisorse SpA dei costi di bonifica di pregressi danni ambientali a concorrenza di 180 milioni di ITL, pagamento cui Enirisorse aveva già acconsentito.

     (10) Le autorità italiane hanno inoltre informato la Commissione che Pertusola Sud è in liquidazione dal 31 marzo 1998 e che da allora Enirisorse, pur continuando a coprire i fabbisogni finanziari di Pertusola Sud al fine di permetterne la liquidazione in quanto società solvibile, non ha più effettuato nuovi conferimenti di capitale in suo favore.

     (11) Ciò premesso la Commissione ha avviato il procedimento per i seguenti motivi:

     - l'aiuto approvato in base alla decisione del 1997 in favore di Pertusola Sud potrebbe essere stato attuato in modo abusivo,

     - i pagamenti effettuati da Enirisorse di obblighi finanziari incombenti a Pertusola Sud al fine di mantenere solvibile la società sebbene in liquidazione, potrebbero essere definiti aiuto di Stato e eventualmente essere incompatibili con il mercato comune,

     - i pagamenti effettuati da Enirisorse dei costi ambientali a carico di Pertusola Sud potrebbero essere definiti aiuti di Stato e eventualmente incompatibili con il mercato comune.

 

III. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

 

     (12) Sia il Regno Unito che Union Minière, Metaleurop e Nuova Solmine hanno inviato osservazioni a sostegno della valutazione preliminare della Commissione.

 

IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

 

     (13) Con lettera datata 28 marzo 2001 l'Italia ha informato la Commissione che il contratto firmato con Zincocalabra era stato rescisso.

     (14) Con lettere datate 5 aprile 2001 e 22 ottobre 2001, l'Italia ha espresso il proprio disaccordo sulla valutazione preliminare effettuata dalla Commissione nonché sulle osservazioni inviate da terzi interessati.

     (15) Con lettera del 1° agosto 2002 l'Italia ha informato la Commissione che:

     - il 14 dicembre 2001 era stato concluso un contratto per lo smantellamento degli impianti di Pertusola. Lo smantellamento dovrebbe essere completato entro 16 mesi dalla data di inizio dei lavori, stabilita nel contratto,

     - il 31 dicembre 2001 l'organico di Pertusola ammontava a 24 dipendenti addetti alle operazioni di liquidazione (smantellamento, sicurezza ed amministrazione) di cui 9 lasceranno l'impresa nel 2002,

     - il 1° febbraio 2002 Pertusola è stata fusa con Singea SpA in liquidazione (attuale denominazione di Enirisorse).

 

V. CONCLUSIONE

 

     (16) La Commissione conclude che lo smantellamento degli impianti, condizione imposta nella decisione del 1997, per quanto ritardato, sarà realizzato.

     (17) La Commissione conclude inoltre che in seguito alla cessazione delle attività e al conseguente smantellamento degli impianti, tutte le potenziali distorsioni di concorrenza derivanti dalle misure cui l'Italia avrebbe dato attuazione in maniera illegittima - in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE - in favore di Pertusola Sud SpA in liquidazione sono state eliminate. Pertanto, la Commissione ritiene che il procedimento formale di indagine, avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della misura in questione, è divenuto privo di oggetto, fermo restando l'obbligo, incombente all'Italia in virtù dell'articolo 3 della decisione 98/212/CE, di presentare alla Commissione relazioni semestrali entro il 1° ottobre e il 1° aprile di ogni anno, fintantoché non sarà stato completato lo smantellamento degli impianti di Pertusola Sud,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il procedimento formale di indagine ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, avviato il 13 febbraio 2001 contro le misure cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Pertusola Sud (Aiuto di Stato C 8/2001) è chiuso.

 

          Art. 2.

     L'Italia presenta alla Commissione le relazioni semestrali di cui all'articolo 3 della decisione 98/212/CE, fino al completo smantellamento degli impianti di Pertusola Sud SpA.

 

          Art. 3.

     La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.