§ 7.4.57 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2382.
Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:30/12/2002
Numero:2382


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.4.57 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2382.

Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1162/2002. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

     (2) Il periodo di inclusione della Svizzera nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 scade il 31 dicembre 2002. Il periodo di inclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e di Israele scade il 30 giugno 2003. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l'inclusione di tali paesi.

     (3) I paesi terzi interessati hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie riguardo all'attuazione di norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, l'effettiva attuazione è stata verificata nel corso di controlli in loco condotti dalla Commissione nei paesi terzi in esame.

     (4) Le autorità ungheresi hanno informato la Commissione del fatto che un organismo di controllo e di certificazione ha cessato la propria attività in Ungheria. Il nome di detto organismo deve essere quindi depennato dall'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92.

     (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92, è modificato nel seguente modo:

     1) Nei testi relativi all'Argentina, all'Australia, alla Repubblica ceca, all'Ungheria, a Israele e alla Svizzera il punto 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008»

     2) Nel testo relativo all'Ungheria:

     - al punto 3, sono soppresse le parole «e SKAL»,

     - al punto 4, sono soppresse le parole «e Skal (Ufficio in Ungheria)».