Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 26/11/2002 |
Numero: | 2092 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.172 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2092.
Regolamento (CE) n. 2092/2002 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne i titoli d'importazione del latte in polvere proveniente dall'Estonia per l'anno 2002.
(G.U.C.E. 27 novembre 2002, n. L 322).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le autorità estoni hanno comunicato alla Commissione di aver introdotto controlli veterinari supplementari per verificare che il latte in polvere destinato all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del contingente n. 09.4546 previsto dal
(2) Questi controlli veterinari supplementari hanno comportato ritardi e difficoltà per gli esportatori in possesso di titoli la cui validità scadeva il 30 giugno 2002.
(3) In deroga al
(4) Per quanto concerne le cauzioni che sono state incamerate a seguito della scadenza dei titoli, occorre consentire che esse vengano svincolate proporzionalmente ai quantitativi importati in base al nuovo titolo.
(5) Per poter ottenere le informazioni sull'utilizzazione del contingente interessato occorre prevedere che gli Stati membri comunichino le informazioni relative ai titoli in questione.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all'articolo 12 del
Il rilascio di un nuovo titolo non è consentito qualora le autorità competenti constatino che ad un titolo scaduto il 30 giugno 2002 siano state apportate modifiche diverse dalle rettifiche consentite dall'articolo 26, paragrafo 2, del
2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del
3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del
4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del
La cauzione incamerata per il quantitativo non utilizzato con il titolo scaduto di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente ai quantitativi importati in base al nuovo titolo.
5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del
6. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del
7. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del
- Certificado expedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2092/2002
- Licens udstedt efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 2092/2002
- Lizenz erteilt gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2092/2002
- Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονισμού (EK) αριθ. 2092/2002
- Licence issued under Article 1 of Regulation (EC) No 2092/2002
- Certificat émis conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 2092/2002
- Titolo rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del
- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2092/2002
- Certificado emitido em conformidade com o disposto no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2092/2002
- Asetuksen (EY) N:o 2092/2002 1 artiklan säännösten mukaisesti myönnetty todistus
- Licens utfärdad i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2092/2002.
Per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro la fine del mese successivo al mese di rilascio dei titoli, il numero e la data di rilascio dei titoli, i quantitativi di prodotto per i quali sono stati rilasciati, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, con l'indicazione del nome e del numero di riconoscimento dell'importatore;
b) entro il mese successivo allo scadere dei titoli, i quantitativi effettivamente importati, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, con l'indicazione del nome e del numero di riconoscimento dell'importatore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.