§ 14.5.172 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2092.
Regolamento (CE) n. 2092/2002 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne i titoli d'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:26/11/2002
Numero:2092


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.172 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2092.

Regolamento (CE) n. 2092/2002 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne i titoli d'importazione del latte in polvere proveniente dall'Estonia per l'anno 2002.

(G.U.C.E. 27 novembre 2002, n. L 322).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Le autorità estoni hanno comunicato alla Commissione di aver introdotto controlli veterinari supplementari per verificare che il latte in polvere destinato all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del contingente n. 09.4546 previsto dal regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000, rispetti le condizioni stabilite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE, e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

     (2) Questi controlli veterinari supplementari hanno comportato ritardi e difficoltà per gli esportatori in possesso di titoli la cui validità scadeva il 30 giugno 2002.

     (3) In deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2002, occorre prevedere a titolo eccezionale la possibilità, per gli operatori interessati che non hanno potuto utilizzare i titoli iniziali, di chiedere un solo nuovo titolo per i quantitativi non utilizzati con il titolo scaduto. Vanno esclusi dal beneficio di questa possibilità gli operatori in possesso di titoli che hanno subito modifiche diverse dalle rettifiche consentite dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2002.

     (4) Per quanto concerne le cauzioni che sono state incamerate a seguito della scadenza dei titoli, occorre consentire che esse vengano svincolate proporzionalmente ai quantitativi importati in base al nuovo titolo.

     (5) Per poter ottenere le informazioni sull'utilizzazione del contingente interessato occorre prevedere che gli Stati membri comunichino le informazioni relative ai titoli in questione.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001 può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, un nuovo titolo all'operatore in possesso di un titolo emesso per il periodo gennaio-giugno 2002 per l'importazione dei prodotti di cui al contingente n. 09.4546 che figura nell'allegato I.B.7 del suddetto regolamento, a condizione che non sia stato possibile utilizzare interamente il titolo durante il periodo di validità.

     Il rilascio di un nuovo titolo non è consentito qualora le autorità competenti constatino che ad un titolo scaduto il 30 giugno 2002 siano state apportate modifiche diverse dalle rettifiche consentite dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la domanda di nuovo titolo e il nuovo titolo riguardano al massimo il quantitativo non utilizzato con il titolo scaduto di cui al paragrafo 1.

     3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la domanda di nuovo titolo è presentata entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

     4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il rilascio del nuovo titolo non richiede la costituzione di una cauzione.

     La cauzione incamerata per il quantitativo non utilizzato con il titolo scaduto di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente ai quantitativi importati in base al nuovo titolo.

     5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, il nuovo titolo è rilasciato entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

     6. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei nuovi titoli è di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     7. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001, la domanda di nuovo titolo e il nuovo titolo recano, nella casella 20, il numero del contingente e una delle seguenti diciture:

     - Certificado expedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2092/2002

     - Licens udstedt efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 2092/2002

     - Lizenz erteilt gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2092/2002

     - Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονισμού (EK) αριθ. 2092/2002

     - Licence issued under Article 1 of Regulation (EC) No 2092/2002

     - Certificat émis conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 2092/2002

     - Titolo rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2092/2002

     - Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2092/2002

     - Certificado emitido em conformidade com o disposto no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2092/2002

     - Asetuksen (EY) N:o 2092/2002 1 artiklan säännösten mukaisesti myönnetty todistus

     - Licens utfärdad i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2092/2002.

 

          Art. 2.

     Per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro la fine del mese successivo al mese di rilascio dei titoli, il numero e la data di rilascio dei titoli, i quantitativi di prodotto per i quali sono stati rilasciati, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, con l'indicazione del nome e del numero di riconoscimento dell'importatore;

     b) entro il mese successivo allo scadere dei titoli, i quantitativi effettivamente importati, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, con l'indicazione del nome e del numero di riconoscimento dell'importatore.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.