§ 7.3.275 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1348.
Decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:16/12/2008
Numero:1348


Sommario
Art. 1. L’allegato I della direttiva n. 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.275 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1348.

Decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) I rischi che presentano per la salute umana il 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME), il 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE), il diisocianato di metilendifenile (MDI) e il cicloesano sono stati valutati conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [3]. La valutazione dei rischi effettuata per tutte queste sostanze chimiche ha evidenziato la necessità di limitare i rischi per la salute umana. Tali conclusioni sono state confermate dal comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.

 

(2) La raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati [4], e la raccomandazione 2008/98/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, sulle misure per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina; cicloesano; diisocianato di metilendifenile; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene [5], adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, hanno proposto una strategia di riduzione dei rischi rispettivamente per le sostanze DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano, raccomandando che le misure di restrizione ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [6], siano applicate ai preparati contenenti tali sostanze immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

 

(3) Allo scopo di proteggere i consumatori è pertanto necessario porre restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso dei preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI o cicloesano per alcune applicazioni specifiche.

 

(4) Il DEGME è molto raramente utilizzato nei prodotti destinati ai consumatori come componente delle vernici, degli svernicianti, dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti. La valutazione dei rischi sopra citata ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione cutanea alle vernici e agli svernicianti contenenti DEGME. Il DEGME utilizzato come componente delle vernici e degli svernicianti non dovrebbe pertanto essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. L’uso del DEGME come componente dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGME utilizzato come componente di tali prodotti dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. A fini di sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilito un valore limite dello 0,1 % in massa di DEGME in tali preparati.

 

(5) Il DEGBE è utilizzato come componente delle vernici e dei detersivi. La valutazione dei rischi sopra citata per il DEGBE ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici. Un limite derivato di concentrazione sicuro del 3 % per il DEGBE nelle vernici a spruzzo dovrebbe essere previsto onde prevenire i rischi di esposizione per inalazione per i consumatori. L’uso del DEGBE come componente dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGBE utilizzato come componente di tali detersivi dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa. I generatori di aerosol dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol [7].

 

(6) Per le vernici diverse da quelle a spruzzo dovrebbe essere prevista l’avvertenza di non utilizzare tali vernici in dispositivi di verniciatura a spruzzo quando contengano DEGBE in una concentrazione pari o superiore al 3 % in massa.

 

(7) Al fine di garantire un adeguato smaltimento delle scorte delle vernici a spruzzo e dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol che non soddisfano i limiti di concentrazione per il DEGBE, dovrebbero essere fissate date diverse per l’applicazione della restrizione riguardo alla prima immissione sul mercato e alla vendita finale per il DEGBE contenuto in vernici a spruzzo e in detersivi a spruzzo in generatori di aerosol.

 

(8) La valutazione dei rischi per l’MDI ha dimostrato che è necessario limitare i rischi in sede di applicazione da parte dei consumatori dei preparati contenenti MDI, a causa dei timori in merito all’esposizione cutanea e per inalazione. Onde prevenire e limitare tali rischi, l’immissione sul mercato finalizzata alla vendita al pubblico di preparati contenenti MDI dovrebbe essere consentita soltanto a determinate condizioni, quali la fornitura obbligatoria di idonei guanti protettivi e l’apposizione di ulteriori istruzioni sulla confezione. Tali guanti dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale [8]. Poiché la fornitura di dispositivi di protezione e la stampa di pertinenti istruzioni richiederà specifici sforzi da parte dei produttori, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio più lungo.

 

(9) La valutazione dei rischi per il cicloesano è stata incentrata sull’esposizione dei consumatori all’atto dell’utilizzo di preparati contenenti cicloesano per la posa di moquette e ha concluso che si rendeva necessaria l’introduzione di misure restrittive onde limitare il rischio per i consumatori nel corso di tali applicazioni. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano dovrebbero pertanto essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni più piccole. Le istruzioni armonizzate fornite con il prodotto dovrebbero avvertire i consumatori in relazione all’utilizzo in condizioni di scarsa ventilazione o per la posa di moquette.

 

(10) Il nitrato di ammonio, largamente utilizzato in tutta la Comunità come concime, può agire da agente ossidante. In particolare possiede la particolarità di esplodere se miscelato con talune altre sostanze. I concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero pertanto soddisfare determinate prescrizioni in sede di immissione sul mercato affinché ne sia garantita la sicurezza contro i rischi di detonazione accidentale.

 

(11) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi [9] fissa prescrizioni armonizzate, comprese prescrizioni di sicurezza, per i concimi a base di nitrato di ammonio. I concimi conformi a tali prescrizioni possono essere etichettati "concimi CE" e possono circolare liberamente nel mercato interno.

 

(12) Per i concimi destinati a essere venduti sul territorio di un unico Stato membro, i fabbricanti possono scegliere di conformarsi solo alle prescrizioni in vigore a livello nazionale. Tali concimi possono pertanto non essere conformi alle prescrizioni di sicurezza fissate a livello comunitario. Al fine di garantire un livello uniforme di sicurezza all’interno della Comunità, tutti i concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero ottemperare pertanto alle stesse prescrizioni in materia di sicurezza.

 

(13) L’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede una prova di detonabilità per i concimi a base di nitrato di ammonio contenenti più del 28 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio. Specifica inoltre numerose caratteristiche fisiche e limiti in merito al contenuto di impurità chimiche per tali concimi al fine di ridurre al minimo il rischio di detonazione. I concimi a base di nitrato di ammonio che soddisfano tali requisiti o che contengono meno del 28 % in massa di azoto sono accettati da tutti gli Stati membri come sicuri per gli usi agricoli.

 

(14) Tutti i concimi a base di nitrato di ammonio immessi sul mercato all’interno della Comunità dovrebbero pertanto ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

 

(15) I concimi a base di nitrato di ammonio sono stati impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. I tipi di concimi che possono essere utilizzati a tale scopo hanno un contenuto di azoto minimo del 16 %. L’accesso ai tipi di concimi e ai tipi di preparati che contengono più del 16 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio dovrebbe pertanto essere limitato agli agricoltori e agli utenti professionali. A tal fine, è necessario definire i concetti di "agricoltore" e di "attività agricola", cosicché l’agricoltura e le altre attività professionali simili, quali la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi, possano continuare a beneficiare dell’uso di concimi con un più elevato contenuto di azoto. Gli Stati membri possono, tuttavia, per motivi socio-economici, applicare un limite fino al 20 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per i rispettivi territori.

 

(16) Le disposizioni della presente decisione sono adottate in vista della loro incorporazione nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [10] della Commissione, secondo quanto previsto dall’articolo 137, paragrafo 3, di tale regolamento.

 

(17) La direttiva 76/769/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

 

(18) La presente decisione non pregiudica la legislazione comunitaria che stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori quali la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [11], e le direttive particolari basate su di essa, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) [12], e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [13],

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L’allegato I della direttiva n. 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU C 204 del 9.8.2008, pag. 13.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.

 

[3] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

 

[4] GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

 

[5] GU L 33 del 7.2.2008, pag. 8.

 

[6] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

 

[7] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

 

[8] GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

 

[9] GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

 

[10] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

 

[11] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

 

[12] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

 

[13] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)