§ 7.3.268 - Regolamento 27 ottobre 2006, n. 1609.
Regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:27/10/2006
Numero:1609


Sommario
Art. 1. In deroga all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all’allegato del [...]
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 7.3.268 - Regolamento 27 ottobre 2006, n. 1609.

Regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino

(G.U.U.E. 28 ottobre 2006, n. L 299)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

 

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Le disposizioni specifiche applicabili a determinati gruppi di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare sono stabilite da direttive specifiche.

 

(2) La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento [2], è una direttiva specifica adottata a norma della direttiva 89/398/CEE. La direttiva 91/321/CEE stabilisce le prescrizioni cui deve rispondere la composizione degli alimenti per lattanti.

 

(3) La Commissione ha ricevuto una richiesta di commercializzazione relativa a un alimento per lattanti innovativo a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine inferiore alla quantità minima di 0,56 g/100kJ (2,25 g/100 kcal) di cui al punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 91/321/CEE.

 

(4) Secondo il parere espresso il 5 ottobre 2005 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare [3], l’alimento per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine di 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti.

 

(5) In attesa che venga modificata la direttiva 91/321/CEE, è opportuno pertanto autorizzare la commercializzazione di tale alimento per lattanti per un periodo di due anni.

 

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

In deroga all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all’allegato del presente regolamento è autorizzata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

[2] GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

 

[3] The EFSA Journal (2005) 280, pag. 1.

 

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ALLEGATO

 

Specifiche relative alla fonte proteica, alla trasformazione delle proteine e alla qualità delle proteine utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino

 

1) Tenore di proteine

 

Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25

 

Minimo

Massimo |

 

 

0,44 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ |

 

 

(1,86 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal) |

 

2) Fonte proteica

 

Proteine di siero di latte dolce demineralizzato derivate da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite da:

 

a) 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore minimo di proteine pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %; nonché

 

b) 37 % di concentrato di siero di latte dolce con un tenore minimo di proteine pari all’87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5 %.

 

3) Trasformazione delle proteine

 

Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 °C e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.

 

4) Qualità delle proteine

 

Amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno conformemente all’allegato V della direttiva 91/321/CEE.