Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 27/10/2006 |
Numero: | 1609 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE, la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformi all’allegato del [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 7.3.268 - Regolamento 27 ottobre 2006, n. 1609.
Regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino
(G.U.U.E. 28 ottobre 2006, n. L 299)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La Commissione ha ricevuto una richiesta di commercializzazione relativa a un alimento per lattanti innovativo a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine inferiore alla quantità minima di 0,56 g/100kJ (2,25 g/100 kcal) di cui al punto 2.2 dell’allegato I della
(4) Secondo il parere espresso il 5 ottobre 2005 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare [3], l’alimento per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore di proteine di 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti.
(5) In attesa che venga modificata la
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 1, della
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal
[2] GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla
[3] The EFSA Journal (2005) 280, pag. 1.
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ALLEGATO
Specifiche relative alla fonte proteica, alla trasformazione delle proteine e alla qualità delle proteine utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino
1) Tenore di proteine
Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25
Minimo |
Massimo | |
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0,44 g/100 kJ |
0,7 g/100 kJ | |
|
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(1,86 g/100 kcal) |
(3 g/100 kcal) | |
2) Fonte proteica
Proteine di siero di latte dolce demineralizzato derivate da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite da:
a) 63 % di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore minimo di proteine pari al 95 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3 %; nonché
b) 37 % di concentrato di siero di latte dolce con un tenore minimo di proteine pari all’87 % di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70 % e un tenore massimo di ceneri del 3,5 %.
3) Trasformazione delle proteine
Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 °C e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.
4) Qualità delle proteine
Amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno conformemente all’allegato V della