§ 7.3.166 - Direttiva 10 febbraio 2003, n. 14.
Direttiva n. 2003/14/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:10/02/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 7.3.166 - Direttiva 10 febbraio 2003, n. 14.

Direttiva n. 2003/14/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

     visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE, stabilisce che gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia.

     (2) Sulla base dei pareri espressi dal comitato scientifico dell'alimentazione umana in data 19 settembre 1997 e 4 giugno 1998, la direttiva 91/321/CEE ha fissato a 0,01 mg/kg la quantità massima generica di residui per ogni singolo antiparassitario negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.

     (3) Per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, anche una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg può comportare, in condizioni di assunzione eccezionali, il superamento della dose giornaliera ammissibile da parte dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia. È il caso, ad esempio, di antiparassitari o loro metaboliti con una dose di assunzione giornaliera ammissibile inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.

     (4) La direttiva 91/321/CEE stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli destinati agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. I suddetti antiparassitari devono essere elencati nell'allegato IX alla direttiva 91/321/CEE. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti siano esenti da tali antiparassitari, in quanto taluni antiparassitari contaminano l'ambiente e i loro residui possono essere comunque presenti nei prodotti interessati.

     (5) La salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia può essere tutelata in modo più adeguato applicando prescrizioni aggiuntive che possono essere applicate attraverso le analisi a prescindere dall'origine di un prodotto.

     (6) La maggior parte degli antiparassitari che hanno valori di dose giornaliera ammissibile inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già proibita a livello comunitario o lo sarà a partire dal luglio 2003. Gli antiparassitari proibiti non dovranno essere rilevabili negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento con i metodi analitici più avanzati. Taluni antiparassitari, tuttavia, hanno un tasso di degrado lento e continuano a contaminare l'ambiente. Essi possono essere presenti negli alimenti per lattanti o negli alimenti di proseguimento anche se non sono stati utilizzati. Ai fini del controllo si dovrà seguire una strategia armonizzata.

     (7) In attesa delle decisioni della Commissione circa la compatibilità degli antiparassitari autorizzati con le prescrizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE della Commissione, l'uso degli antiparassitari autorizzati dovrà essere consentito a condizione che i loro residui rispettino le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva. Queste ultime dovranno essere stabilite a livelli tali da garantire che le rispettive quantità di assunzione giornaliera accettabili non siano superate da parte dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia anche in condizioni di assunzione eccezionali.

     (8) La direttiva 91/321/CEE deve essere modificata di conseguenza.

     (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 91/321/CEE è modificata nel seguente modo:

     1) L'articolo 6 è modificato come segue:

     - Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Le necessarie quantità massime per sostanze diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite senza indugio.»

     - Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. a) I pesticidi elencati nell'allegato IX non dovranno essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo

     i) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

     ii) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

     b) In deroga al paragrafo 2, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, gli allegati IX e X a tale direttiva saranno modificati di conseguenza.

     c) Le quantità di cui ai sottoparagrafi a) e b) si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.»

     2) L'allegato IX è sostituito dal testo nell'allegato I alla presente direttiva.

     3) Il testo nell'allegato II alla presente direttiva è aggiunto quale allegato X.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di prodotti conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/ 321/CEE entro e non oltre il 6 marzo 2004.

     2. Gli Stati membri vietano la commercializzazione di prodotti non conformi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/321/CEE entro e non oltre il 6 marzo 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra il vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO IX

     Antiparassitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento

 

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)

 

     Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)

     Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)

     Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno

     Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)

     Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro

     Esaclorobenzene

     Nitrofen

     Ometoato

     Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

 

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza

 

     Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin

     Endrin»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO X

     Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento

 

Denominazione chimica della sostanza

Quantità massima di residui [mg/kg]

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)

0,004

Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea)

0,006»