§ 3.3.805 – Direttiva 16 aprile 2004, n. 46.
Direttiva n. 2004/46/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:16/04/2004
Numero:46


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.805 – Direttiva 16 aprile 2004, n. 46.

Direttiva n. 2004/46/CE della Commissione che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartameacesulfame (E 962). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 21 aprile 2004, n. L 114).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

     previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, stabilisce i requisiti di purezza applicabili agli edulcoranti menzionati nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

     (2) È necessario stabilire criteri di purezza per il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962).

     (3) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex Alimentarius, così come elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).

     (4) È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 95/31/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato della direttiva 95/31/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)