Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.4 cooperazione internazionale |
Data: | 13/09/2001 |
Numero: | 1800 |
Sommario |
Art. 1. Fra il testo relativo a GRENADA e quello relativo a HONG KONG, nell'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999, inserire il testo seguente: |
Art. 2. Dopo il testo "Tutti i tipi ad eccezione di" relativo alla Guinea, nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1420/1999, il testo "GJ 120 6309 00 - Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili [...] |
Art. 3 . |
§ 6.4.35 - Regolamento 13 settembre 2001, n. 1800.
Regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti in Guinea. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 14 settembre 2001, n. L 244).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) La Guinea ha notificato alla Commissione il 22 marzo 2001 che l'importazione di tutti i rifiuti elencati nella categoria GM dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo.
(2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, il comitato istituito dall'articolo 18 della
(3) Onde tener conto della nuova situazione in tale paese, è necessario modificare nel contempo il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Fra il testo relativo a GRENADA e quello relativo a HONG KONG, nell'allegato D del
(Omissis).
Dopo il testo "Tutti i tipi ad eccezione di" relativo alla Guinea, nell'allegato B del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.