Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.3 territorio, ambiente e risorse naturali |
Data: | 29/04/1999 |
Numero: | 1420 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 6.3.70 – Regolamento 29 aprile 1999, n. 1420.
Regolamento (CE) n. 1420/99 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE.
(G.U.C.E. 1 luglio 1999, n. L 166).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,
(1) considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del
(2) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 259/93, la Commissione ha notificato a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, l'elenco di rifiuti riportato nell'allegato II di detto regolamento ed ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione o ha chiesto che i paesi in questione precisino se tali rifiuti devono essere soggetti alle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV del regolamento (CEE) n. 259/93 ovvero alla procedura di cui all'articolo 15 del medesimo;
(3) considerando che taluni paesi hanno fatto presente che tali rifiuti dovrebbero essere soggetti all'una o all'altra procedura di controllo e che la Commissione, in data 20 luglio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3 di detto regolamento, ha adottato la
(4) considerando che il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 259/93 dispone che, qualora tale conferma non sia pervenuta, la Commissione deve presentare appropriate proposte al Consiglio, che è pertanto necessario introdurre, a livello comunitario, una disciplina degli scambi di tali rifiuti prodotti all'interno della Comunità, stabilendo le opportune regole e procedure comuni in materia di esportazione;
(5) considerando che occorre rispettare la volontà dei paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II di detto regolamento, e che pertanto quei tipi di rifiuti non possono essere esportati in tali paesi;
(6) considerando che, per quanto concerne i paesi che non hanno inviato risposta, non si può ritenere che il silenzio equivalga al silenzio e che è pertanto opportuno adottare un quadro regolamentare analogo, al fine di consentire loro di valutare le spedizioni in questione caso per caso;
(7) considerando che, per quanto concerne i paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II o che non hanno inviato risposta, vi è la possibilità che cambino parere o che rispondano in futuro; che deve pertanto esistere un meccanismo, nel quadro di una procedura di comitatologia, che consenta di modificare il presente regolamento;
(8) considerando che, quanto prima, e comunque entro il 1° luglio 1998, la Commissione riesaminerà e modificherà l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93, tenendo pienamente conto di quei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della
(9) considerando che la Commissione dovrebbe fornire regolari informazioni sulle modifiche degli allegati A e B ai paesi coperti dal presente regolamento;
(10) considerando che, per quanto riguarda le spedizioni verso paesi ACP, l'articolo 39 della quarta convenzione ACP-CE vieta l'esportazione di tutti i rifiuti riportati negli allegati I e II della convenzione di Basilea; che alcuni dei rifiuti inclusi in tali liste sono ripresi dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93, e che pertanto, al fine di rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Comunità, devono essere proibite le spedizioni di tali rifiuti verso paesi ACP;
(11) considerando che va precisato che i rifiuti in questione sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
(12) considerando che le intese previste nel presente regolamento dovrebbero essere sottoposte a un riesame periodico da parte della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È vietata l'esportazione dei rifiuti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 e menzionati nell'allegato A del presente regolamento verso i paesi indicati in detto allegato A.
La procedura di controllo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni nei paesi indicati all'allegato B del presente regolamento limitatamente alle categorie di rifiuti destinate al solo recupero, che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.
1. Su richiesta del paese di destinazione è modificata, a norma del presente articolo, la procedura di controllo applicabile a detto paese in forza del presente regolamento.
2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della
i) la procedura applicabile ai rifiuti elencati negli allegati III o IV del regolamento (CE) n. 259/93, oppure
ii) la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93,
iii) nessuna delle procedure di cui ai punti i) e ii).
3. La Commissione informa gli Stati membri del cambiamento di posizione di un paese di destinazione entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di tale paese e trasmette la sua proposta di decisione al comitato istituito a norma di detto articolo 18 della
4. Inoltre, qualora si verifichino nuove circostanze eccezionali come ad esempio uno stato di guerra, una catastrofe naturale o un embargo commerciale deciso dalle Nazioni Unite, che potrebbero avere ripercussioni sulla procedura di controllo applicabile in forza del presente regolamento, tale procedura di controllo può essere modificata. La Commissione può decidere, se opportuno previa consultazione del paese di destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della
5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della
Le procedure di controllo previste nel presente regolamento sono oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro nove mesi a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sulla base dell'esperienza acquisita. In base alle conclusioni del riesame e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, la Commissione può presentare nuove proposte al Consiglio.
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO A [1]
(Omissis)
ALLEGATO B [2]
Paesi e territori che non hanno inviato risposta alle comunicazioni della Commissione
relative alle spedizioni di alcuni tipi di rifiuti, elencati nell'allegato II
del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, destinati al recupero
AFGHANISTAN
Tutti i tipi
ALGERIA
Tutti i tipi
ANGOLA
Tutti i tipi ad eccezione di
1. Tutti i tipi nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile").
2. Tutti i tipi nella sezione GE ("Rifiuti di vetro in forma non dispersibile").
3. Tutti i tipi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").
4. Tutti i tipi nella sezione GJ ("Rifiuti tessili").
5. Tutti i tipi nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù").
ARMENIA
Tutti i tipi
AZERBAIGIAN
Tutti i tipi
BANGLADESH
Tutti i tipi
BRUNEI
Tutti i tipi
BURUNDI
Tutti i tipi
CAMBOGIA
Tutti i tipi
COSTA D'AVORIO
Tutti i tipi
ECUADOR
Tutti i tipi
EL SALVADOR
Tutti i tipi
EMIRATI ARABI UNITI
Tutti i tipi
ERITREA
Tutti i tipi
ETIOPIA
Tutti i tipi
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
Tutti i tipi
GABON
Tutti i tipi
GUATEMALA
Tutti i tipi
GUINEA
Tutti i tipi ad eccezione di:
Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):
(Omissis)
GUINEA EQUATORIALE
Tutti i tipi
ISOLE SALOMONE
Tutti i tipi
KAZAKSTAN
Tutti i tipi
KIRGHIZISTAN
Tutti i tipi
LAOS
Tutti i tipi
LESOTHO
Tutti i tipi
MAROCCO
Tutti i tipi
MOZAMBICO
Tutti i tipi
NEPAL
Tutti i tipi
OMAN
Tutti i tipi
PANAMA
Tutti i tipi
FEDERAZIONE RUSSA
Tutti i tipi ad eccezione di:
1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):
a) i seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e loro leghe:
(Omissis)
2. Nella sezione GB ("Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli"):
(Omissis)
3. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):
(Omissis)
4. Nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile"):
(Omissis)
5. Nella sezione GG ("altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche"):
(Omissis)
6. Tutti i tipi inclusi nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").
7. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):
(Omissis)
8. Tutti i tipi inclusi nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù").
9. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari"):
(Omissis)
10. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio"):
(Omissis)
11. Nella sezione GO ("altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche"):
(Omissis)
SUDAN
Tutti i tipi
SWAZILAND
Tutti i tipi
SIRIA
Tutti i tipi
TAGIKISTAN
Tutti i tipi
TONGA
Tutti i tipi
TUNISIA
Tutti i tipi di cui all'allegato II ad eccezione di:
1. Nella sezione GA ("Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile"):
a) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro e acciaio:
(Omissis)
b) I seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e loro leghe:
(Omissis)
2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):
(Omissis)
3. Tutti i tipi inclusi nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide").
4. Tutti i tipi inclusi nella sezione GI ("Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta").
5. Nella sezione GJ ("Rifiuti tessili"):
(Omissis)
6. Tutti i tipi inclusi nella sezione GK ("Oggetti solidi in caucciù").
7. Nella sezione GM ("Rifiuti derivati da industrie agroalimentari").
(Omissis)
8. Nella sezione GN ("Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e
dall'utilizzo del cuoio"):
(Omissis)
TURKMENISTAN
Tutti i tipi
UCRAINA
Tutti i tipi
VENEZUELA
Tutti i tipi
VIETNAM
Tutti i tipi
YEMEN
Tutti i tipi
ZIMBABWE
Tutti i tipi
[1] Allegato da ultimo modificato dall'art. 2 del
[2] Allegato da ultimo modificato dall'art. 2 del