§ 6.2.212 – Decisione 31 gennaio 2005, n. 103.
Decisione n. 2005/103/CE della Commissione che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:31/01/2005
Numero:103


Sommario
Art.  1. Definizioni.
Art.  2. Base di calcolo delle quote.
Art.  3. Quote per i produttori.
Art.  4. Quote per gli importatori.
Art.  5.
Art.  6.


§ 6.2.212 – Decisione 31 gennaio 2005, n. 103.

Decisione n. 2005/103/CE della Commissione che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(G.U.U.E. 5 febbraio 2005, n. L 33).

 

(I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola,

svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

     considerando quanto segue:

     (1) Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono  successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire in pochi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).

     (2) Nell’ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell’ozono proprio di tali sostanze.

     (3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. Circa due terzi degli HCFC venivano utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata bandita a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     (4) Al fine di non penalizzare gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume a partire dal 1° gennaio 2003, ciò che avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse essere basato sulle quote storiche di mercato relative all’uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all’uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell’utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.

     (5) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d’importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno.

     (6) La decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003- 2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere modificata per tenere conto dell’aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall’atto di adesione del 2003, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004.

     (7) Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2002/654/CE.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     a) «quota di mercato della refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idrofluroclorocarburi di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione;

     b) «quota di mercato della produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume;

     c) «quota di mercato degli usi di solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

 

     Art. 2. Base di calcolo delle quote.

     Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l’utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all’allegato I della presente decisione.

     Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all’allegato II.

 

     Art. 3. Quote per i produttori.

     1. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

     a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

     b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

     2. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

     a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

     b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

 

     Art. 4. Quote per gli importatori.

     Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

     Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d’importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d’importazione.

     La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all’entità delle quote già determinate per tali importatori.

 

     Art. 5.

     La decisione 2002/654/CE è abrogata.

     I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.

 

     Art. 6.

     Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

 

     Arkema S.A.

     Cours Michelet — La Défense 10

     F-92091 Paris La Défense

 

     Arkema Quimica S.A.

     Avenida de Burgos, 12 — planta 7

     E-28036 Madrid

 

     DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

     Baanhoekweg 22

     3313 LA Dordrecht

     Nederland

 

     Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

     Kempenweg 90

     P.O. Box 264

     6000 AG Weert

     Nederland

 

     Ineos Fluor Ltd

     PO Box 13

     The Heath

     Runcorn Cheshire WA7 4QF

     United Kingdom

 

     Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

     Thessaloniki Plant

     P.O. Box 10183

     GR-54110 Thessaloniki

 

     Rhodia Organique Fine Ltd

     PO Box 46 — St Andrews Road

     Avonmouth, Bristol BS11 9YF

     United Kingdom

 

     Solvay Electrolyse France

     12, cours Albert 1er

     F-75383 Paris

 

     Solvay Fluor GmbH

     Hans-Böckler-Allee 20

     D-30173 Hannover

 

     Solvay Ibérica S.L.

     Barcelona

     Calle Mallorca 269

     E-08008 Barcelona

 

     Solvay Solexis S.p.A.

     Viale Lombardia, 20

     I-20021 Bollate (MI)

 

     AB Ninolab

     P.O. Box 137

     S-194 22 Upplands Väsby

 

     Advanced Chemical S.A.

     C/ Balmes, 69 Pral 3o

     E–08007 Barcelona

 

     Arkema S.A.

     C/ Luis I, Nave 6-B

     Poligono Industrial Vallecas

     E-28031 Madrid

 

     Asahi Glass Europe B.V.

     World Trade Center

     Strawinskylaan 1525

     1077 XX Amsterdam

     Nederland

 

     Avantec

     Bld Henri Cahn

     B.P. 27

     F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

     BaySystems Iberia S/A

     C/ Pau Clarís 196

     E-08037 Barcelona

 

     BOC Gazy

     ul. Pory 59

     PL-02-757 Warszawa

 

     Boucquillon N.V.

     Nijverheidslaan 38

     B-8540 Deerlijk

 

     Calorie

     503 Rue Hélène Boucher

     Z.I. Buc

     B.P. 33

     F-78534 Buc Cedex

 

     Caraibes Froids SARL

     B.P. 6033

     Ste Thérèse

     4,5 km Route du Lamentin

     F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

     Celotex Limited

     Lady Lane Industrial Estate

     Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

     IP7 6BA

     United Kingdom

 

     Efisol

     14/24, rue des Agglomérés

     F-92024 Nanterre Cédex

 

     Empor d.o.o.

     Trzaska 333

     1000 Ljubljana

     Slovenia

 

     Etis d.o.o.

     Leskoškova 9a

     1000 Ljubljana

     Slovenia

 

     Fibran S.A.

     6th km Thessaloniki

     Oreokastro

     P.O. Box 40.306

     GR-560 10 Thessaloniki

 

     Fiocco Trade S.L.

     C/ Molina No 16, Pta 5

     E-46006 Valencia

 

     G.AL.Cycle-Air Ltd

     3, Sinopis Str., Strovolos

     P.O. Box 28385

     Nicosia, Cyprus

 

     Galco S.A.

     Avenue Carton de Wiart 79

     B-1090 Bruxelles

 

     Galex S.A.

     B.P. 128

     F-13321 Marseille Cedex 16

 

     Genys UAB

     Lazdiju 20

     Kaunas

     Lituania

 

     GU Thermo Technology Ltd

     Greencool Refrigerants

     Unit 12

     Park Gate Business Centre

     Chandlers Way, Park Gate

     Southampton SO31 1FQ

     United Kingdom

 

     Guido Tazzetti & Co.

     Strada Settimo, 266

     I-10156 Torino

 

     Harp International

     Gellihirion Industrial Estate

     Rhondda Cynon Taff

     Pontypridd CF37 5SX

     United Kingdom

 

     H&H International Ltd.

     Richmond Bridge House

     419 Richmond Road

     Richmond TW1 2EX

     United Kingdom

 

     ICC Chemicals Ltd.

     Northbridge Road

     Berkhamsted

     Hertfordshire

     HP4 1EF

     United Kingdom

 

     Kal y Sol

     P.I. Can Roca

     C/Carrerada s/n

     E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

     Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

     ul. J. Lea 112

     PL-30-133 Kraków

 

     Matero Ltd

     37 St. Kyriakides Ave.

     3508 Limassol

     Cyprus

 

     Mebrom

     Assenedestraat 4

     B-9940 Rieme — Ertvelde

 

     Nagase Europe Ltd

     Berliner Allee 59

     D-40212 Düsseldorf

 

     OU A Sektor

     Kasteheina 6-9

     EE-31024 Kohtla-Järve

 

     Plasfi S.A.

     Ctra Montblanc, s/n

     E-43420 Sta Coloma de Queralt

     (Tarragona)

 

     Prodex-system sp. Z o.o.

     24th Artemidy ST

     PL-01-497 Warsaw

 

     PW Gaztech

     ul. Kopernika 5

     PL-11-200 Bartoszyce

 

     Quimidroga S.A.

     Calle Tuset 26

     E-08006 Barcelona

 

     Refrigerant Products Ltd.

     N9 Central Park Estate

     Westinghouse Road

     Trafford Park

     Manchester M17 1PG

     United Kingdom

 

     Resina Chemie BV

     Korte Groningerweg 1A

     9607 PS Foxhol

     Nederland

 

     Sigma Aldrich Chimie SARL

     80, rue de Luzais

     L’isle d’abeau Chesnes

     F-38297 St Quentin Fallavier

 

     Sigma Aldrich Company Ltd

     The Old Brickyard

     New Road

     Gillingham SP8 4XT

     United Kingdom

 

     SJB Chemical Products B.V.

     Wellerondom 11

     3230 AG Brelle

     Nederland

 

     Solquimia Iberia S.L.

     C/ Duque de Alba No 3, 1

     E-28012 Madrid

 

     Synthesia Espanola s.a

     Conde Borrell, 62

     E-08015 Barcelona

 

     Termo-Schiessl Sp. z o.o.

     ul. Raszynska 13

     PL-05-500 Piaseczno

 

     Universal Chemistry & Technology S.p.A

     Viale A. Filippetti 20

     I-20122 Milano

 

     Vuoksi Yhtiö Oy

     Lappeentie 12

     FIN-55100 Imatra

 

     Wigmors

     Irysowa str. # 5

     PL-51-117 Wroclaw

 

 

ALLEGATO

 

Quantitativi indicativi assegnati per il 2004 e 2005 espressi in tonnellate/potenziale di riduzione dell’ozono

 

Mercato

2004

2005

Refrigerazione

1 990,61

2 054,47

Produzione di schiume

0,00

0,00

Solventi

64,11

66,17

Totale

2 054,72

2 120,64