§ 6.2.157 - Decisione 12 agosto 2002, n. 654.
Decisione n. 2002/654/CE della Commissione che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:12/08/2002
Numero:654


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Base di calcolo delle quote.
Art. 3.  Quote per i produttori.
Art. 4.  Quote per gli importatori.
Art. 5.  Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:


§ 6.2.157 - Decisione 12 agosto 2002, n. 654. [1]

Decisione n. 2002/654/CE della Commissione che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(G.U.C.E. 15 agosto 2002, n. L 220).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno portato, nel giro di qualche anno, ad una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).

     (2) Nell'ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori ed importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.

     (3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. L'utilizzazione degli HCFC per la produzione di schiume rappresenta circa due terzi di tale mercato.

     (4) Per evitare di mettere in situazione di svantaggio taluni produttori - situazione che si verrebbe a creare qualora il sistema di assegnazione basato sulle quote storiche di mercato venisse mantenuto dopo che l'uso di HCFC per la produzione di schiume sarà proibito dal 2003 in poi - è opportuno apprestare un nuovo meccanismo di assegnazione delle quote individuali.

     (5) Nel 2003 tale sistema di assegnazione deve, per l'ultima volta, tener conto delle recenti quote medie di mercato relative all'utilizzo di HCFC per la produzione di schiume e, per i successivi periodi di dodici mesi, dovrà basarsi unicamente sulle quote medie di mercato relative all'utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.

     (6) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla rispettiva loro quota percentuale del 1999, occorre però istituire un meccanismo di assegnazione equo nell'ipotesi di quote d'importazione che non siano state richieste ed assegnate nel corso di un determinato anno.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione si intende per:

     a) "Quota di mercato della refrigerazione", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione.

     b) "Quota di mercato della produzione di schiume", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume.

     c) "Quota di mercato degli usi di solventi", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

 

     Art. 2. Base di calcolo delle quote.

     Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l'utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all'allegato I della presente decisione.

     Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all'allegato II [1].

[1] L'allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

 

     Art. 3. Quote per i produttori.

     1. Per l'anno 2003, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o utilizza per proprio conto non supera la somma dei seguenti elementi:

     a) della quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità totale indicativa assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2003;

     b) la quota di mercato della produzione di schiume detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alla produzione di schiume nel 2003;

     c) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2003.

     2. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

     a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

     b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

     3. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

     a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione del 2004;

     b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

 

     Art. 4. Quote per gli importatori.

     Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

     Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione sono redistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.

     La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già determinate per tali importatori.

 

     Art. 5. Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

     DuPont de Nemours (Nederland) BV

     Baanhoekweg 22

     3313 LA Dordrecht

     Nederland

     Atofina SA

     Cours Michelet - La Défense 10

     F-92091 Paris-La-Défense

     Atofina España SA

     Avenida de Burgos, 12-planta 7

     E-28036 Madrid

     Ausimont SpA

     Viale Lombardia, 20

     I-20021 Bollate (MI)

     Honeywell Fluorine Products Europe BV

     Kempenweg 90

     Postbus 264

     6000 AG Weert

     Nederland

     Ineos Fluor Ltd

     PO box 13, The Heath

     Runcorn WA7 4QF

     United Kingdom

     Rhodia Organique Fine Ltd

     PO Box 46, St Andrews Road

     Avonmouth

     Bristol BS11 9YF

     United Kingdom

     Solvay Fluor und Derivate GmbH

     Hans-Böckler-Allee 20

     D-30173 Hannover

     Solvay E’lectrolyse France

     12, cours Albert

     F-75008 Paris

     Solvay Ibérica SL

     Barcelona

     Calle Mallorca 269

     E-08008 Barcelona

     Phosphoric Fertilizers Industry SA

     Thessaloniki Plant

     PO box 10183

     GR-54110 Thessaloniki

     AB Ninolab

     Box 137

     S-194 22 Upplands Väsby

     Advanced Chemical SA

     Balmes, 69 Pral 3o

     E-08007 Barcelona

     Alcobre SA

     Luis I, Nave 6-B

     Polígono Industrial Vallecas

     E-28031 Madrid

     Arch Chemicals NV

     Keetberglaan 1A

     Havennummer 1061

     B-2070 Zwijndrecht

     Asahi Glass Europe BV

     World Trade Center

     Strawinskylaan 1525

     1077 XX Amsterdam

     Nederland

     Bayer Hispania SA

     Pau Clarís 196

     E-08037 Barcelona

     Boucquillon NV

     Nijverheidslaan 38

     B-8540 Deerlijk

     Calorie

     503, rue Hélène-Boucher

     ZI Buc

     BP 33

     F-78534 Buc Cedex

     Caraïbes Froids SARL

     BP 6033

     Ste-Thérèse

     4,5 km Route du Lamentin

     F-97219 Fort-de-France (Martinique)

     Celotex Limited

     Warwick House

     27/31 St Mary's Road

     Ealing

     London W5 5PR

     United Kingdom

     Efisol

     14/24, rue des Agglomérés

     F-92024 Nanterre Cedex

     Fibran SA

     6th km Thessaloniki

     Oreokastro

     PO box 40 306

     GR-560 10 Thessaloniki

     Fiocco Trade SL

     Molina, 16, Pta 5

     E-46006 Valencia

     Galco SA

     Avenue Carton de Wiart 79

     B-1090 Bruxelles

     Galex SA

     BP 128

     F-13321 Marseille Cedex 16

     Gasco NV

     Assenedestraat 4

     B-9940 Rieme-Ertvelde

     GU Thermo Technology Ltd

     Greencool Refrigerants

     Unit 12

     Park Gate Business Centre

     Chandlers Way

     Park Gate

     Southampton

     SO31 1FQ

     United Kingdom

     Guido Tazzetti & Co

     Strada Settimo, 266

     I-10156 Torino

     Harp International

     Gellihirion Industrial Estate

     Rhondda Cynon Taff

     Pontypridd CF37 5SX

     United Kingdom

     H&H International Ltd

     Richmond Bridge House

     419 Richmond Road

     Richmond

     TW1 2EX

     United Kingdom

     ICC Chemicals (UK) Ltd

     Northbridge Road

     Berkhamsted HP4 1EF

     United Kingdom

     Kal y Sol

     P.I. Can Roca

     Sant Martí, s/n

     E-08107 Martorelles (Barcelona)

     Nagase Europe Ltd

     Crown House

     143 Regent Street

     London

     W1R 4NS

     United Kingdom

     Plasfi SA

     Ctra Montblanc, s/n

     E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona)

     Polar Cool SL

     Valdemorillo, 8 Polígono Industrial

     Ventorro del Cano

     E-28925 Alcorón

     Promosol

     Bld Henri Cahn

     BP 27

     F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

     Quimidroga SA

     Tuset 26

     E-08006 Barcelona

     Refrigerant Products Ltd

     N9 Central Park Estate

     Westinghouse Road

     Trafford Park

     Manchester

     M17 1PG

     United Kingdom

     Resina Chemie BV

     Korte Groningerweg 1A

     9607 PS Foxhol

     Nederland

     SJB Chemical Products BV

     Wellerondom 11

     3230 AG Brielle

     Nederland

     Synthesia Española SA

     Conde Borrell, 62

     E-08015 Barcelona

     Universal Chemistry & Technology SpA

     Viale A. Filippetti, 20

     I-20122 Milano

     Vuoksi Yhtiö Oy

     Lappeentie 12

     FIN-55100 Imatra

     Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2002.

     Per la Commissione

     Margot Wallström

     membro della Commissione

 

 

Allegato I

Quantità indicative assegnate per il 2003 e il 2004 in tonnellate/potenziale di riduzione dell'ozono

Mercato

2003

2004

Refrigerazione

1.962,88

1.862,88

Produzione di schiume

861,92

0,00

Solventi

60,00

60,00

Totale

2.884,80

1.922,88

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della decisione n. 2005/103/CE.