Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.1 diritto delle società |
Data: | 23/07/1990 |
Numero: | 435 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva |
Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il termine "società di uno Stato membro" designa qualsiasi società |
Art. 3. 1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva |
Art. 4. 1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa [...] |
Art. 5. 1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte |
Art. 6. Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia |
Art. 7. 1. L'espressione "ritenuta alla fonte" utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha [...] |
Art. 8. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1g gennaio 1992. Essi ne informano [...] |
Art. 9. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 5.1.14 - Direttiva 23 luglio 1990, n. 435. [1]
Direttiva 90/435/CEE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.
(G.U.C.E. 20 agosto 1990, n. L 225).
1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
- alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.
- alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione,
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie. [2]
2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il termine "società di uno Stato membro" designa qualsiasi società:
a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato;
b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;
c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:
- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
- selskabsskat in Danimarca,
- Koerperschaftsteuer in Germania,
- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikoy charaktira in Grecia,
- impuesto sobre sociedades in Spagna,
- impôt sur les sociétés in Francia,
- corporation tax in Irlanda,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,
- impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
- corporation tax nel Regno Unito,
- Dan z príjmu právnickych nella Repubblica ceca
- Tulumaks in Estonia
- Φόρος Εισοδήματος Cipro
- uzn emumu ienakuma nodoklis in Lettonia
- Pelno mokestis in Lituania
- Társasági adó, osztalékadó in Ungheria
- Taxxa fuq l-income a Malta,
- Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia
- Davek od dh- ul pravnih oseb in Slovenia
- Dan z príjmov právnickych osôb in Slovacchia
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. [3]
2. Ai fini della presente direttiva, per “stabile organizzazione” si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno [4].
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:
a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.
Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15 %;
A decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10 %;
b) si intende per “società figlia” la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a). [5]
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:
- di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;
- di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.
1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
— si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o
— li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta. [6]
1 bis. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti della società figlia.
Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta. [7]
2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia.
3. I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società [8].
Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma.
1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte [9].
[2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ellenica può, fino a quando non applicherà agli utili distribuiti un'imposta sulle società, prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti a società madri di altri Stati membri. L'aliquota della ritenuta non può tuttavia essere superiore a quella stabilita dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.] [10]
[3. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania può, fino a quando applica agli utili distribuiti un'aliquota d'imposta sulle società inferiore di almeno 11 punti a quella applicata agli utili non distribuiti e comunque non oltre la metà del 1996, prelevare, a titolo d'imposta compensativa, una ritenuta alla fonte pari al 5 % sugli utili distribuiti dalle sue società figlie.] [11]
[4. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società figlie a società madri di altri Stati membri, sino e non oltre la fine dell'ottavo anno successivo alla data di attuazione della presente direttiva.
Salve restando le disposizioni delle convenzioni bilaterali esistenti concluse tra il Portogallo e uno Stato membro, l'aliquota di questa ritenuta non può superare il 15 % per i primi cinque anni del periodo di cui al primo comma e il 10 % per gli ultimi tre.
Prima della scadenza dell'ottavo anno il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione, in merito ad un'eventuale proroga del presente paragrafo.] [12]
Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.
1. L'espressione "ritenuta alla fonte" utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO [13]
Elenco delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;
b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;
c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;
d) le società di diritto greco denominate [si omette la dicitura in lingua greca] e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;
e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. Altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette all'imposta spagnola sulle società («Impuesto sobre Sociedades»);
f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, «coopératives», «unions de coopératives» e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;
g) le società costituite o esistenti in conformità della legislazione irlandese, gli enti registrati a norma del regime dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» costituite a norma del regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;
h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;
i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;
j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid », «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;
k) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen» e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;
l) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
m) le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
n) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;
o) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;
p) le società costituite a norma del
p) le società di diritto ceco denominate: “akciová spolecnost”, “spolecnost s rucením omezeny´m”;
q) le società di diritto estone denominate: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;
r) in diritto cipriota: “εταιρείες” come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito;
s) le società di diritto lettone denominate: “akciju sabiedrıba”, “sabiedrı ba ar ierobezotu atbildı bu”;
t) le società di diritto lituano dotate di personalità giuridica;
u) le società di diritto ungherese denominate: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelosségu˝társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “szövetkezet”;
v) le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, “Soc˙jetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet”;
w) le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczona˛ odpowiedzialnos´cia˛”;
x) le società di diritto sloveno denominate: “delniška druzba”, “komanditna druzba”, “druzba z omejeno odgovornostjo”;
y) le società di diritto slovacco denominate: “akciová spolocnost’”, “spolocnost’ s rucením obmedzeny´m”, “komanditná spolocnost’”
[1] Abrogata dall'art. 9 della
[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della
[3] Lettera così modificata dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della
[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[7] Paragrafo inserito dall’art. 1 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[10] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della
[11] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della
[12] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della
[13] Allegato sostituito dall’art. 1 della