§ 4.1.48 - Regolamento 30 maggio 2001, n. 1105.
Regolamento (CE) n. 1105/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:30/05/2001
Numero:1105


Sommario
Art. 1.      All'articolo 5, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 la data "31 dicembre 2000" è sostituita dalla data "31 dicembre 2001".
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.1.48 - Regolamento 30 maggio 2001, n. 1105.

Regolamento (CE) n. 1105/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

(G.U.C.E. 7 giugno 2001, n. L 151)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue :

     (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 ha istituito un periodo transitorio durante il quale le autorità spagnole sono state autorizzate a sottoporre ad un'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) l'insieme dei prodotti introdotti e dei prodotti ottenuti nelle isole Canarie.

     (2) L'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento ha istituito un periodo transitorio per la progressiva introduzione della tariffa doganale comunitaria (TDC) nelle isole Canarie.

     (3) Entrambi tali periodi transitori sono scaduti il 31 dicembre 2000.

     (4) Nell'ottobre e nel novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto la proroga di detti periodi transitori e delle misure introdotti dal regolamento (CEE) n. 1911/91.

     (5) Nel luglio e nell'ottobre 2000 le autorità spagnole hanno notificato una nuova imposta da applicare alle isole Canarie destinata a compensare gli svantaggi di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

     (6) In base alla documentazione allegata alle richieste, sebbene la situazione economica nelle isole Canarie sia migliorata durante il periodo transitorio, la piena integrazione della regione determinerebbe un declino delle attività industriali e commerciali, con ripercussioni negative sull'occupazione nei vari settori interessati.

     (7) Tuttavia, nel breve lasso di tempo disponibile non è stato possibile determinare pienamente l'impatto sulla situazione economica e sociale delle isole Canarie causato dall'abrogazione o dalla modifica delle misure attuali.

     (8) È quindi opportuno, per garantire agli operatori economici interessati una certa continuità del quadro giuridico che regola le loro attività, prorogare il suddetto periodo transitorio di un anno.

     (9) Al termine della summenzionata valutazione la Commissione presenterà, se necessario, una nuova proposta tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 5, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 la data "31 dicembre 2000" è sostituita dalla data "31 dicembre 2001".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.