Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.5 reti transeuropee |
Data: | 22/05/2001 |
Numero: | 1346 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue |
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 3.5.22 - Decisione 22 maggio 2001, n. 1346.
Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III.
(G.U.C.E. 6 luglio 2001, n. L 185).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 marzo 2001,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna ed i terminali intermodali, costituiscono una condizione preliminare per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.
(3) La rete transeuropea dei trasporti comprende porti marittimi classificati in categorie. Queste sono definite in base a criteri quantitativi o all'ubicazione dei porti in regioni insulari periferiche o ultraperiferiche. E’ opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. E’ necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.
(4) E’ necessario completare i criteri relativi ai porti di navigazione interna con criteri riguardanti sia la natura delle loro attrezzature sia il loro volume di traffico ed è opportuno che questi porti siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte.
(5) Il Consiglio europeo di Dublino del 1996 ha deciso che il progetto n. 8 contenuto nell'elenco del Consiglio europeo di Essen del 1994 dovrebbe diventare il collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa.
(6) Pertanto, la
hanno adottato la presente decisione:
La
1) L'articolo 11 è modificato come segue:
a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
(Omssis).
b) è inserito il paragrafo seguente:
(Omssis).
2) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
(Omssis).
3) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:
(Omssis).
4) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:
(Omssis).
5) l'allegato I è modificato come segue:
a) Nell'indice:
- il titolo della sezione 4 "Rete delle vie navigabili" è sostituito da:
(Omissis);
- la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
(Omssis).
- nella sezione 7 "Rete di trasporto combinato" il punto 7.2 è soppresso;
b) per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:
- la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,
- sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;
6) l'allegato II è modificato come segue:
a) nella sezione 4 la parte relativa ai porti di navigazione interna è sostituita dal testo seguente:
(Omssis).
b) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
(Omssis).
c) il secondo e il terzo trattino della sezione 7 sono sostituiti dai seguenti:
(Omssis).
7) l'allegato III è modificato come segue:
a) il titolo è sostituito dal testo seguente:
(Omssis).
b) il punto n. 8 (Autostrada Lisbona-Valladolid) è sostituito dal testo seguente:
(Omssis).
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(Omssis).
Dichiarazione della Commissione
Alla prossima revisione della