Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 25/09/2002 |
Numero: | 1687 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Nuovo termine per la notifica di principi attivi esistenti. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 3.3.717 - Regolamento 25 settembre 2002, n. 1687.
Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 26 settembre 2002, n. L 258).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Secondo la direttiva 98/8/CE, è necessario attuare un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (di seguito: «principi attivi esistenti»). La prima fase del programma è stata stabilita dal
(2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del
(3) È stato predisposto un elenco preliminare di principi attivi esistenti identificati a norma del
(4) Non è stato possibile pubblicare gli elenchi prima del 28 marzo 2002, data di scadenza del termine di notifica dei principi attivi esistenti in uno o più tipi di prodotti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del
(5) L'ulteriore termine deve consentire ai produttori, ai responsabili della formulazione e alle associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti di notificare tale principio attivo alla Commissione a norma del
(6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(2) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.
(3) L'elenco preliminare dei principi attivi esistenti identificati è consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/biocides.
(4) L'elenco preliminare dei principi attivi esistenti notificati è consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo: http://ecb.jrc.it/biocides.
Art. 1. Campo di applicazione.
Il presente regolamento stabilisce un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/8/CE e all'articolo 2 del
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) per «principio attivo esistente identificato» si intende un principio attivo immesso in commercio prima del 14 maggio 2000 e destinato ad essere utilizzato nei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE, che è stato:
i) identificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del
ii) notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento,
ad eccezione dei principi identificati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
b) per «principio attivo esistente notificato» si intende un principio attivo immesso in commercio prima del 14 maggio 2000 e destinato ad essere utilizzato nei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE per il quale:
i) è stata effettuata almeno una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 8, paragrafo 1, del
ii) almeno uno Stato membro ha manifestato interesse all'eventuale inserimento nell'allegato I o I A ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del
Art. 3. Nuovo termine per la notifica di principi attivi esistenti.
1. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti, identificato ma non notificato, sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del
2. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente notificato per uno o più tipi di prodotti diversi dai tipi di prodotti già indicati, in relazione a quel principio attivo, nell'elenco preliminare dei principi attivi esistenti notificati, sono tenuti a presentare una notifica alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del
Art. 4. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.