§ 12.2.330 - Regolamento 27 ottobre 2003, n. 1896.
Regolamento (CE) n. 1896/2003 della Commissione relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/10/2003
Numero:1896


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.330 - Regolamento 27 ottobre 2003, n. 1896.

Regolamento (CE) n. 1896/2003 della Commissione relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

(G.U.U.E. 29 ottobre 2003, n. L 278).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003, prevede dei contingenti di scampo per il 2003.

     (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

     (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c, da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 14 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c, eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato al Francia per il 2003.

     La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM VIII c, effettuata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2003.