Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 27/10/2003 |
Numero: | 1896 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.2.330 - Regolamento 27 ottobre 2003, n. 1896.
Regolamento (CE) n. 1896/2003 della Commissione relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera della Francia.
(G.U.U.E. 29 ottobre 2003, n. L 278).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c, da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 14 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c, eseguite da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato al Francia per il 2003.
La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM VIII c, effettuata da navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2003.