§ 41.7.129 - D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/01/1980
Numero:197


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 41.7.129 - D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

(G.U. 24 maggio 1980, n. 141)

 

     Art. 1.

     All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono aggiunti i seguenti commi:

     Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

     Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

 

          Art. 2.

     All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, contenente l'elencazione delle competenze riservate agli organi statali sono aggiunti i seguenti numeri:

     10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;

     11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;

     12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

     13) all'organizzazione sanitaria militare;

     14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

 

          Art. 3.

     Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.

     Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonchè le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente [1].

     E' altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

     a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria statale inerenti all'impiego del principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

     b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.

     L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

 

          Art. 4.

     Sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. L'ispettorato regionale del lavoro è soppresso.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

     Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione del lavoro e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Fino al passaggio nei ruoli provinciali il personale di cui al secondo comma del presente articolo conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

     Il personale che non chiede tale trasferimento viene inserito nel ruolo generale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e destinato ai rispettivi uffici delle due province, conservando lo stato giuridico ed economico acquisito, ferme restando altresì, per quello di Bolzano, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero, a richiesta, permane nel ruolo di appartenenza per essere destinato a prestare servizio fuori del territorio delle due province.

     Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ispettorati provinciali del lavoro continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse, ivi comprese quelle ad esse delegate.

 

          Art. 5.

     Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneità per personale sanitario disciplinati - in parziale deroga all'art. 3, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 - con legge della provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di esame fissati nell'ordinamento statale.

     La commissione esaminatrice è composta pariteticamente da elementi di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. Della commissione fa comunque parte un rappresentante del Ministero della sanità.

     L'idoneità conseguita in sede nazionale ha validità anche nel territorio della provincia di Bolzano.

 

          Art. 6.

     La dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisite nei Paesi dell'area culturale tedesca da cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano con i corrispondenti titoli previsti in Italia viene rilasciata dalla provincia di Bolzano in base:

     1) alle tabelle di equipollenza stabilite ai sensi della legge statale;

     2) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge provinciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

     3) ovvero, in mancanza, ai presupposti stabiliti con legge statale;

     4) ovvero, in mancanza, ai profili professionali e relativi livelli di qualifica adottati dal Ministero competente per il conseguimento in Italia di qualifiche professionali analoghe.

     Nel rilasciare le dichiarazioni di cui al comma precedente, la provincia si limiterà, sentito il Ministero della sanità, alle qualifiche richieste dal servizio sanitario provinciale e limitatamente al fabbisogno quantitativo del servizio stesso.

     Le dichiarazioni di equipollenza rilasciate dalla provincia hanno validità nell'ambito del territorio provinciale.

 

          Art. 7.

     Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale i servizi sanitari ospedalieri ed extra ospedalieri che, non potendo essere assicurati dal servizio sanitario locale, possono essere espletati, in base ad apposite convenzioni stipulate dalla provincia con i competenti organi austriaci, da cliniche universitarie e ospedali pubblici austriaci in ragione delle loro specifiche finalità e delle caratteristiche tecniche e specialistiche.

     Con la legge provinciale prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono anche disciplinati i casi in cui è ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente.

     In ragione delle specificità territoriali e linguistiche della provincia di Bolzano e al fine di garantire il diritto alla tutela della salute, la continuità dell'assistenza sanitaria e i livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per un periodo massimo di due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del personale medico che sia in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente almeno al livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o una certificazione linguistica equipollente, onde consentire l'acquisizione da parte del predetto personale dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue ovvero di una certificazione linguistica equipollente [2].

 

          Art. 8.

     La provincia autonoma di Bolzano individua nel piano sanitario provinciale le strutture delle unità sanitarie locali ritenute - in quanto corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e previa intesa con l'organo pubblico competente secondo l'ordinamento austriaco - idonee per la formazione pratica suscettibile di riconoscimento ai fini del rilascio di titoli di specializzazione sanitaria in Austria. Ciò anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 37 e 38 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

 


[1] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 ottobre 2004, n. 283.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 ottobre 2021, n. 176.