Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 26/06/1965 |
Numero: | 959 |
Sommario |
Art. 1. Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle [...] |
Art. 2. Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne: |
Art. 3. L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla [...] |
Art. 4. Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. [...] |
Art. 5. Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell'art. 9 [...] |
Art. 6. Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99. |
Art. 7. I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge [...] |
Art. 8. Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di [...] |
Art. 9. Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 43 del regio decreto 30 [...] |
Art. 10. In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie [...] |
§ 41.7.68 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
(G.U. 13 agosto 1965, n. 202)
Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla
Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne:
a) gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 1, nonché al secondo comma dell'art. 4 della
b) i comitati e le istituzioni di cui all'art. 2 della
L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della
Il Ministero dell'interno può, in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attività previste dall'art. 80, secondo comma, del
Resta ferma la competenza del Ministero della sanità ad esercitare, ai sensi della
Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. 22 del
I provvedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo comma aventi sede nel territorio della Regione possono essere promossi anche dalla Regione stessa.
Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell'art. 9 della
Gli interventi finanziari in caso di urgenza previsti dall'art. 2 del
Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con
I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della Provincia in cui l'istituzione ha sede.
Gli organi della Regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.
Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla
Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 43 del
Norma transitoria
In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al
Fino a quando la Regione non abbia provveduto a dare attuazione all'art. 60 dello Statuto speciale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il Comitato circondariale di assistenza e beneficenza di Pordenone continuano a funzionare secondo le leggi dello Stato che ne regolano la composizione e le attività.