§ 41.7.68 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/06/1965
Numero:959


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle [...]
Art. 2.      Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne:
Art. 3.      L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla [...]
Art. 4.      Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. [...]
Art. 5.      Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell'art. 9 [...]
Art. 6.      Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.
Art. 7.      I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge [...]
Art. 8.      Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di [...]
Art. 9.      Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 43 del regio decreto 30 [...]
Art. 10.      In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie [...]


§ 41.7.68 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(G.U. 13 agosto 1965, n. 202)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dagli organi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne:

     a) gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 1, nonché al secondo comma dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

     b) i comitati e le istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla Regione.

     Il Ministero dell'interno può, in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attività previste dall'art. 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

     Resta ferma la competenza del Ministero della sanità ad esercitare, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296, l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attività sanitarie.

 

          Art. 4.

     Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. 22 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2841, o a favore dei poveri di più Province, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     I provvedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo comma aventi sede nel territorio della Regione possono essere promossi anche dalla Regione stessa.

 

          Art. 5.

     Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1937, n. 847, nonché alla distribuzione tra i detti Enti dei fondi assegnati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

     Gli interventi finanziari in caso di urgenza previsti dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sono attuati, nel territorio della Regione, dai prefetti.

 

          Art. 6.

     Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

 

          Art. 7.

     I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della Provincia in cui l'istituzione ha sede.

     Gli organi della Regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.

 

          Art. 8.

     Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di lasciti o donazioni.

 

          Art. 9.

     Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

 

Norma transitoria

 

          Art. 10.

     In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie attribuite alla competenza statale, il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, tale parere è reso dall'organo regionale che esercita il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     Fino a quando la Regione non abbia provveduto a dare attuazione all'art. 60 dello Statuto speciale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il Comitato circondariale di assistenza e beneficenza di Pordenone continuano a funzionare secondo le leggi dello Stato che ne regolano la composizione e le attività.