Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 24/12/1959 |
Numero: | 1149 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1960 è istituito, con sede in Trieste e con competenza sulle provincie di Udine, Gorizia e il territorio di Trieste, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche [...] |
Art. 2. I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Alla spesa di lire 1.700.000 occorrente per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 22 dello stato di previsione [...] |
§ 41.7.57 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1149. [1]
Istituzione del Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.
(G.U. 12 gennaio 1960, n. 8)
A decorrere dal 1° gennaio 1960 è istituito, con sede in Trieste e con competenza sulle provincie di Udine, Gorizia e il territorio di Trieste, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia al quale sono demandate le attribuzioni previste dal
Rimane salva la competenza del Magistrato alle acque per la materia allo stesso attribuita ai sensi della
I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della
Alla spesa di lire 1.700.000 occorrente per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della