Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.3 comunità montane |
Data: | 11/03/1975 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di [...] |
Art. 2. Le comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle regioni |
Art. 3. All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo [...] |
§ 41.3.4 - Legge 11 marzo 1975, n. 72. [1]
Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.
(G.U. 3 aprile 1975, n. 89).
Al rifinanziamento della
Le somme stanziate per ciascun anno vengono così utilizzate:
a) il 90 per cento da assegnarsi alle comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'art. 5 della
b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonchè di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'art. 4, lettere f), g), h) del
c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'art. 15, punto 2 della
Le comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle regioni.
All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 62 del