§ 41.3.4 - Legge 11 marzo 1975, n. 72.
Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.3 comunità montane
Data:11/03/1975
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di [...]
Art. 2.      Le comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle regioni
Art. 3.      All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo [...]


§ 41.3.4 - Legge 11 marzo 1975, n. 72. [1]

Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.

(G.U. 3 aprile 1975, n. 89).

 

 

     Art. 1.

     Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le somme stanziate per ciascun anno vengono così utilizzate:

     a) il 90 per cento da assegnarsi alle comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonchè di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'art. 4, lettere f), g), h) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

     c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'art. 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonchè dei maggiori oneri conseguenti alle revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi, ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della montagna.

 

          Art. 2.

     Le comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle regioni.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.